leggeinchiaro.it

Art. 31 L. 300/1970 — Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Articolo abrogato / non più applicabile

Stato: Non abrogato: vigente. Coordinato con D.Lgs. 165/2001 per il pubblico impiego.

Inquadramento: Articolo vigente che riconosce ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali nazionali e provinciali il diritto all’aspettativa non retribuita. Per il pubblico impiego opera anche il coordinamento con il T.U.P.I. (D.Lgs. 165/2001 art. 31 e ss.).

Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 31 vigente; D.Lgs. 165/2001 art. 31.