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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Articolo abrogato / non più applicabile
Stato: Non abrogato: vigente. Coordinato con D.Lgs. 165/2001 per il pubblico impiego.
Inquadramento: Articolo vigente che riconosce ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali nazionali e provinciali il diritto all’aspettativa non retribuita. Per il pubblico impiego opera anche il coordinamento con il T.U.P.I. (D.Lgs. 165/2001 art. 31 e ss.).
Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 31 vigente; D.Lgs. 165/2001 art. 31.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→T.U. Sicurezza art. 1 - Art. 1 SIC - Finalità→CTS art. 1 - Art. 1 CTS - Finalità ed oggetto→L. 104/1992 art. 1 - Art. 1 L. 104/1992 - Finalità→Cost. art. 4 - Diritto al lavoro→Art. 30 L. 300/1970 – Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali→Art. 32 L. 300/1970 – Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive→Art. 29 L. 300/1970 – Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali→Art. 33 L. 300/1970 – Collegio di conciliazione e arbitrato→Art. 28 L. 300/1970 – Repressione della condotta antisindacale→Art. 34 L. 300/1970 – Obbligo di affissione→Art. 27 L. 300/1970 – Locali delle rappresentanze sindacali aziendali→Art. 35 L. 300/1970 – Campo di applicazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Articolo 31 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) con rubrica «Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali». Non abrogato: vigente. Coordinato con D.Lgs. 165/2001 per il pubblico impiego.. Articolo vigente che riconosce ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali nazionali e provinciali il diritto all'aspettativa non retribuita. Per il pubblico impiego opera anche il coordinamento con il T.U.P.I. (D.Lgs. 165/2001 art. 31 e ss.).