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Testo dell'articoloVigente

Art. 31 L. 300/1970 – Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali

Testo vigente – L. 300/1970 (aggiornato da Normattiva)

I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.

La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.

I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell’interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.

1827 , e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l’esonero.

Durante i periodi di aspettativa l’interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.

Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all’attività espletata durante il periodo di aspettativa. (1) 15 ————— AGGIORNAMENTO (1) Il D.L.

2 marzo 1974, n.

30 , convertito con modificazioni dalla L.

16 aprile 1974, n.

114 , ha disposto (con l’art.

16-ter) che “I periodi di aspettativa previsti dall’ articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n.

300 , e i permessi spettanti a norma degli articoli 23 e 32 della stessa legge, sono considerati come periodi di effettivo lavoro ai fini dell’applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico 30 maggio 1955, n.

797 , o della corresponsione di altri trattamenti per i familiari a carico comunque denominati”. ————— AGGIORNAMENTO (15) La L.

23 dicembre 1994, n.

724 ha disposto (con l’art.

22, comma 39) che “La normativa prevista dall’ articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n.

300 , e successive modificazioni, si interpreta autenticamente nel senso della sua applicabilità ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e nei consigli regionali”.

Modifiche e vicende: Non abrogato: vigente. Coordinato con D.Lgs. 165/2001 per il pubblico impiego.

Inquadramento: Articolo vigente che riconosce ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali nazionali e provinciali il diritto all’aspettativa non retribuita. Per il pubblico impiego opera anche il coordinamento con il T.U.P.I. (D.Lgs. 165/2001 art. 31 e ss.).

Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 31 vigente; D.Lgs. 165/2001 art. 31.

In sintesi

Articolo 31 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) con rubrica «Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali». Non abrogato: vigente. Coordinato con D.Lgs. 165/2001 per il pubblico impiego.. Articolo vigente che riconosce ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali nazionali e provinciali il diritto all'aspettativa non retribuita. Per il pubblico impiego opera anche il coordinamento con il T.U.P.I. (D.Lgs. 165/2001 art. 31 e ss.).
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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