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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 516 c.c. – Termine per l’esercizio del diritto alla separazione

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall’apertura della successione.

In sintesi

  • Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro tre mesi dall'apertura della successione.
  • Si tratta di un termine di decadenza, non di prescrizione: insuscettibile di sospensione o interruzione.
  • Decorre dall'apertura della successione, ossia dalla morte del de cuius (art. 456 c.c.).
  • Il termine breve risponde all'esigenza di certezza nei rapporti successori e di stabilità della massa ereditaria.
  • Decorso il termine, i creditori del defunto e i legatari concorrono pariteticamente con i creditori personali dell'erede sui beni ereditari.
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Il termine trimestrale

L'art. 516 c.c. fissa un termine perentorio di tre mesi per l'esercizio del diritto alla separazione dei beni del defunto. La brevita' del termine risponde a un'esigenza fondamentale del diritto successorio: la certezza e stabilità della situazione patrimoniale dopo l'apertura della successione. I creditori del defunto, che vogliano avvalersi della tutela rafforzata della separazione, devono attivarsi tempestivamente, evitando che il vincolo separatistico si protragga per anni paralizzando la circolazione dei beni ereditari.

Natura del termine: decadenza

Si tratta pacificamente di un termine di decadenza, non di prescrizione. La conseguenza pratica e' significativa: il termine non e' suscettibile di sospensione (salvo i casi tipici previsti dall'art. 2964 c.c. per impedimenti oggettivi) ne' di interruzione. La diligenza richiesta al creditore e' rigorosa: deve esercitare il diritto entro tre mesi a pena di decadenza definitiva, indipendentemente dalla buona fede o dalla conoscenza dei fatti successori.

Decorrenza del termine

Il termine decorre dall'apertura della successione, momento giuridicamente coincidente con la morte del de cuius ai sensi dell'art. 456 c.c. Non rileva il momento della conoscenza della morte da parte del creditore, ne' quello dell'accettazione dell'eredita' da parte dell'erede. Cio' può produrre situazioni di rigore: un creditore che ignori l'apertura della successione (ad esempio per assenza prolungata) potrebbe scoprire l'evento solo dopo il decorso del termine, perdendo il diritto.

Termini diversi per immobili e mobili

L'art. 516 c.c. detta la regola generale del trimestre. Per i mobili, l'art. 517 c.c. precisa le modalità di esercizio (domanda giudiziale al tribunale). Per gli immobili, la disciplina e' integrata dall'art. 518 c.c. sulla trascrizione. In ogni caso il termine trimestrale e' unitario: vale tanto per la separazione sui mobili quanto per quella sugli immobili.

Caso pratico

Tizio muore il 1 gennaio. Caio, suo creditore per 50.000 euro, deve esercitare il diritto alla separazione entro il 1 aprile. Se attende oltre tale data, decade e non può più rivendicare la preferenza sui beni ereditari rispetto ai creditori personali dell'erede Sempronio. Conservera' comunque il suo credito verso l'eredita', ma in concorrenza paritaria con i creditori personali dell'erede.

Conseguenze della decadenza

Il creditore decaduto non perde il proprio credito verso l'erede (nei limiti del beneficio d'inventario, se attivato) o verso l'eredita': perde semplicemente la preferenza sui beni ereditari rispetto ai creditori personali dell'erede. Conservera' quindi la possibilità di agire come comune creditore chirografario, concorrendo paritariamente con tutti gli altri creditori dell'erede. La decadenza incide quindi sulla qualità della tutela, non sull'esistenza del credito.

Domande frequenti

Entro quanto tempo va esercitato il diritto alla separazione?

Entro tre mesi dall'apertura della successione, ossia dalla morte del de cuius. Si tratta di un termine perentorio di decadenza ex art. 516 c.c.

Il termine di tre mesi può essere sospeso o interrotto?

No, trattandosi di un termine di decadenza non e' suscettibile di sospensione ne' di interruzione, salvo i casi eccezionali di impedimento oggettivo previsti dall'art. 2964 c.c.

Da quando decorre il termine?

Decorre dall'apertura della successione, momento giuridicamente coincidente con la morte del defunto (art. 456 c.c.). Non rileva la conoscenza della morte da parte del creditore.

Cosa succede se il creditore non esercita la separazione entro tre mesi?

Decade dal diritto alla separazione: conservera' il credito verso l'eredita' o l'erede, ma in concorrenza paritaria con i creditori personali dell'erede, senza la preferenza sui beni ereditari.

Il termine vale sia per i beni mobili sia per gli immobili?

Si, il termine trimestrale e' unitario. L'art. 517 c.c. disciplina poi le modalità di esercizio per i mobili (domanda giudiziale), mentre per gli immobili rileva la trascrizione ex art. 518 c.c.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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