Art. 79 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto
In vigore dal 04/07/2001
1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell' articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale .
4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente. Nota all'art. 79: – Per il testo dell' art. 667 del codice di procedura penale , si vedano le note all'art. 74.
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In sintesi
L'articolo 79 del D.Lgs. 231/2001 disciplina le modalità di nomina del commissario giudiziale e le procedure di confisca del profitto nella fase esecutiva della misura di prosecuzione dell'attività prevista dall'art. 15 del decreto. Quando il giudice, in luogo della sanzione interdittiva, ha disposto la prosecuzione dell'attività dell'ente affidandola a un commissario giudiziale, spetta al pubblico ministero richiedere la nomina del commissario al giudice dell'esecuzione, che provvede senza formalità. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione, e al termine dell'incarico presenta una relazione finale che indica l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con cui sono stati attuati i modelli organizzativi. Il giudice decide sulla confisca con le forme semplificate dell'art. 667 comma 4 c.p.p. Le spese di attività del commissario e il suo compenso sono a carico dell'ente, aggiungendosi così ai costi organizzativi già connessi alla gestione commissariale.
L'articolo 79 del D.Lgs. 231/2001 si raccorda con l'art. 15, che consente al giudice di disporre, in alternativa alla sanzione interdittiva, la prosecuzione dell'attività dell'ente sotto la gestione di un commissario giudiziale. Questa misura è applicabile quando l'interruzione dell'attività potrebbe pregiudicare la pubblica utilità (es. concessioni di servizi pubblici) o causare danni sproporzionati ai lavoratori dell'ente. L'art. 79 completa questa disciplina regolando la fase esecutiva della misura alternativa.
Il ruolo del commissario giudiziale ex art. 79 ha una duplice funzione: da un lato gestire l'attività dell'ente in modo da garantirne la continuità nel rispetto della legalità, dall'altro monitorare l'effettiva attuazione del modello organizzativo imposto come condizione per la prosecuzione dell'attività. I report trimestrali al giudice e al pubblico ministero assicurano un controllo continuativo sull'operato del commissario e sull'andamento della gestione, con particolare attenzione alla separazione dei profitti illeciti da assoggettare a confisca da quelli lecitamente prodotti durante la gestione commissariale. La relazione finale è l'atto centrale del procedimento: essa cristallizza la quantificazione del profitto confiscabile e costituisce la base per il provvedimento del giudice dell'esecuzione.
La nomina del commissario giudiziale senza formalità da parte del giudice dell'esecuzione, su richiesta del pubblico ministero, è una scelta di efficienza procedurale: non essendo richiesta un'udienza formale, l'ente viene privato di qualsiasi interlocuzione preliminare sulla scelta della persona del commissario, il che rende ancora più importante la fase di esecuzione vera e propria, in cui l'ente può far valere le proprie ragioni attraverso le osservazioni al giudice dell'esecuzione.
Casi pratici
Caso 1: Gestione commissariale di una società di gestione idrica
Caso 2: Raccordo tra commissario giudiziale e Organismo di Vigilanza
Domande frequenti
Cos'è il commissario giudiziale previsto dall'art. 79 D.Lgs. 231/2001 e chi lo nomina?
Il commissario giudiziale è la figura nominata dal giudice dell'esecuzione, su richiesta del pubblico ministero, per gestire l'attività dell'ente in sostituzione degli organi sociali durante il periodo in cui è applicata la misura di prosecuzione dell'attività ex art. 15 D.Lgs. 231/2001. La nomina avviene senza formalità di udienza. Il commissario riferisce ogni tre mesi e al termine dell'incarico presenta una relazione finale con la quantificazione del profitto da confiscare.
Chi paga le spese del commissario giudiziale nominato ai sensi dell'art. 79?
Le spese relative all'attività svolta dal commissario e il suo compenso sono integralmente a carico dell'ente, come stabilisce espressamente l'art. 79 comma 4. Questo onere economico si aggiunge alle sanzioni già inflitte e può essere considerevole, specialmente per le imprese di grandi dimensioni o per quelle sottoposte a gestione commissariale per periodi prolungati, incentivando indirettamente gli enti a adottare misure preventive per evitare di incorrere in questa misura alternativa.
Come viene determinato il profitto da confiscare al termine della gestione commissariale?
Al termine dell'incarico il commissario giudiziale indica nella relazione finale l'entità del profitto da sottoporre a confisca, con le modalità di calcolo utilizzate. Il giudice dell'esecuzione decide sulla confisca con le forme semplificate dell'art. 667 comma 4 c.p.p. Il profitto da confiscare comprende il beneficio economico derivante dal reato presupposto attribuibile all'ente, al netto delle restituzioni e dei risarcimenti già effettuati.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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In sintesi
L'articolo 79 del D.Lgs. 231/2001 disciplina le modalità di nomina del commissario giudiziale e le procedure di confisca del profitto nella fase esecutiva della misura di prosecuzione dell'attività prevista dall'art. 15 del decreto. Quando il giudice, in luogo della sanzione interdittiva, ha disposto la prosecuzione dell'attività dell'ente affidandola a un commissario giudiziale, spetta al pubblico ministero richiedere la nomina del commissario al giudice dell'esecuzione, che provvede senza formalità. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione, e al termine dell'incarico presenta una relazione finale che indica l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con cui sono stati attuati i modelli organizzativi. Il giudice decide sulla confisca con le forme semplificate dell'art. 667 comma 4 c.p.p. Le spese di attività del commissario e il suo compenso sono a carico dell'ente, aggiungendosi così ai costi organizzativi già connessi alla gestione commissariale.L'articolo 79 del D.Lgs. 231/2001 si raccorda con l'art. 15, che consente al giudice di disporre, in alternativa alla sanzione interdittiva, la prosecuzione dell'attività dell'ente sotto la gestione di un commissario giudiziale. Questa misura è applicabile quando l'interruzione dell'attività potrebbe pregiudicare la pubblica utilità (es. concessioni di servizi pubblici) o causare danni sproporzionati ai lavoratori dell'ente. L'art. 79 completa questa disciplina regolando la fase esecutiva della misura alternativa.
Il ruolo del commissario giudiziale ex art. 79 ha una duplice funzione: da un lato gestire l'attività dell'ente in modo da garantirne la continuità nel rispetto della legalità, dall'altro monitorare l'effettiva attuazione del modello organizzativo imposto come condizione per la prosecuzione dell'attività. I report trimestrali al giudice e al pubblico ministero assicurano un controllo continuativo sull'operato del commissario e sull'andamento della gestione, con particolare attenzione alla separazione dei profitti illeciti da assoggettare a confisca da quelli lecitamente prodotti durante la gestione commissariale. La relazione finale è l'atto centrale del procedimento: essa cristallizza la quantificazione del profitto confiscabile e costituisce la base per il provvedimento del giudice dell'esecuzione.
La nomina del commissario giudiziale senza formalità da parte del giudice dell'esecuzione, su richiesta del pubblico ministero, è una scelta di efficienza procedurale: non essendo richiesta un'udienza formale, l'ente viene privato di qualsiasi interlocuzione preliminare sulla scelta della persona del commissario, il che rende ancora più importante la fase di esecuzione vera e propria, in cui l'ente può far valere le proprie ragioni attraverso le osservazioni al giudice dell'esecuzione.
Casi pratici
Caso 1: Gestione commissariale di una società di gestione idrica
Caso 2: Raccordo tra commissario giudiziale e Organismo di Vigilanza
Domande frequenti
Cos'è il commissario giudiziale previsto dall'art. 79 D.Lgs. 231/2001 e chi lo nomina?
Il commissario giudiziale è la figura nominata dal giudice dell'esecuzione, su richiesta del pubblico ministero, per gestire l'attività dell'ente in sostituzione degli organi sociali durante il periodo in cui è applicata la misura di prosecuzione dell'attività ex art. 15 D.Lgs. 231/2001. La nomina avviene senza formalità di udienza. Il commissario riferisce ogni tre mesi e al termine dell'incarico presenta una relazione finale con la quantificazione del profitto da confiscare.
Chi paga le spese del commissario giudiziale nominato ai sensi dell'art. 79?
Le spese relative all'attività svolta dal commissario e il suo compenso sono integralmente a carico dell'ente, come stabilisce espressamente l'art. 79 comma 4. Questo onere economico si aggiunge alle sanzioni già inflitte e può essere considerevole, specialmente per le imprese di grandi dimensioni o per quelle sottoposte a gestione commissariale per periodi prolungati, incentivando indirettamente gli enti a adottare misure preventive per evitare di incorrere in questa misura alternativa.
Come viene determinato il profitto da confiscare al termine della gestione commissariale?
Al termine dell'incarico il commissario giudiziale indica nella relazione finale l'entità del profitto da sottoporre a confisca, con le modalità di calcolo utilizzate. Il giudice dell'esecuzione decide sulla confisca con le forme semplificate dell'art. 667 comma 4 c.p.p. Il profitto da confiscare comprende il beneficio economico derivante dal reato presupposto attribuibile all'ente, al netto delle restituzioni e dei risarcimenti già effettuati.