Testo dell'articoloVigente
Art. 54 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Sequestro conservativo
In vigore dal 04/07/2001
1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4 , 317 , 318 , 319 e 320 del codice di procedura penale , in quanto applicabili. Nota all'art. 54: – Si riporta il testo degli articoli 316 , 317 , 318 , 319 e 320 del codice di procedura penale : "Art. 316 (Presupposti ed effetti del provvedimento). –
1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.
2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma
1. 3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile.
4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.". "Art. 317 (Forma del provvedimento. Competenza). –
1. Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del pubblico ministero o della parte civile è emesso con ordinanza del giudice che procede.
2. Se è stata pronunciata sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, soggetta a impugnazione, il sequestro è ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione, dal giudice che ha pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice che deve decidere sull'impugnazione. Dopo il provvedimento che dispone il giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente, provvede il giudice per le indagini preliminari.
3. Il sequestro è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili.
4. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l'interessato può proporre incidente di esecuzione.". "Art. 318 (Riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo). –
1. Contro l'ordinanza di sequestro conservativo chiunque vi abbia interesse può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'art.
324. 2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.". "Art. 319 (Offerta di cauzione). –
1. Se l'imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a garantire i crediti indicati nell'art. 316, il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità con cui la cauzione deve essere prestata.
2. Se l'offerta è proposta con la richiesta di riesame, il giudice revoca il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione proporzionata al valore delle cose sequestrate.
3. Il sequestro è altresì revocato dal giudice se l'imputato o il responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del processo di merito, cauzione idonea.". "Art. 320 (Esecuzione sui beni sequestrati). –
1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile. La conversione non estingue il privilegio previsto dall'art. 316, comma
4. 2. Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui bei sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile . Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le pene pecuniarie, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.".
Commento
Il sequestro conservativo ex art. 54 risponde a una logica diversa rispetto al sequestro preventivo: non mira ad assicurare il corpo del reato o il profitto confiscabile, ma a garantire che l’ente non si spogli del patrimonio prima che la sanzione pecuniaria diventi eseguibile. Sul piano processuale, la misura può essere chiesta dal PM «In ogni stato e grado del processo di merito», il che consente un utilizzo anche in appello, quando il rischio di depauperamento patrimoniale sia emerso tardivamente.
Il rinvio agli artt. 316-320 c.p.p. incorpora nel procedimento 231 la disciplina dei privilegi cautelari: per effetto del sequestro, i crediti erariali si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente. Questo è un elemento di grande rilievo per la governance dell’ente: in caso di crisi finanziaria, il sequestro conservativo 231 può condizionare l’accesso al credito e alterare la distribuzione delle priorità tra creditori.
Nella prospettiva del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG), la prevenzione del sequestro conservativo passa attraverso una gestione trasparente dei flussi finanziari e una mappatura accurata dei rischi-reato. L’Organismo di Vigilanza (OdV) deve segnalare tempestivamente segnali di irregolarità contabile o finanziaria che potrebbero integrare i presupposti della misura, poiché la sua inerzia potrebbe essere valorizzata dal PM come elemento a conferma del periculum.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra sequestro preventivo (art. 53) e sequestro conservativo (art. 54) nel procedimento 231?
Il sequestro preventivo mira a impedire l’utilizzo o la dispersione di beni confiscabili (profitto del reato-presupposto). Il sequestro conservativo, invece, tutela i crediti erariali (sanzione pecuniaria e spese) impedendo all’ente di distrarre il patrimonio prima dell’esecuzione della condanna. I presupposti divergono: fumus delicti per il preventivo, periculum di insolvenza patrimoniale per il conservativo.
In quale fase del procedimento può essere chiesto il sequestro conservativo?
Il PM può chiederlo «in ogni stato e grado del processo di merito», quindi dalle indagini preliminari fino all’appello. Non è ammesso in Cassazione, dove il giudizio è solo di legittimità. La misura può essere richiesta anche in corso di giudizio abbreviato, se nel frattempo emergono segnali di dispersione patrimoniale.
Quali effetti produce il sequestro conservativo sui creditori dell’ente?
Per effetto del sequestro, i crediti erariali garantiti dalla misura diventano privilegiati rispetto a tutti i crediti non privilegiati anteriori e a quelli sorti successivamente. Questo può alterare significativamente le priorità di soddisfazione dei creditori in caso di insolvenza o procedura concorsuale, rendendo i crediti dell’erario prioritari anche rispetto a quelli di fornitori o istituti di credito non garantiti.
Vedi anche