Testo dell'articoloVigente
Art. 53 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Sequestro preventivo
In vigore dal 04/07/2001
1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo
19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale , in quanto applicabili.
1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 . In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 .
1-ter. Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 , ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, ((commi 1-bis.1, 1-bis.2, 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies,)) delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 . ((49))
Commento
L’art. 53 costituisce il cardine cautelare reale del procedimento a carico degli enti. Il rinvio agli artt. 321 e ss. c.p.p. assicura che le garanzie processuali sviluppate per le persone fisiche si trasferiscano, in quanto compatibili, all’ente imputato: il fumus commissi delicti e il periculum in mora restano i presupposti tipici, ma applicati a una realtà organizzativa collettiva.
Il comma 1-bis introduce una deroga significativa al regime ordinario di amministrazione giudiziaria. Quando il sequestro ha a oggetto partecipazioni societarie o liquidità, la ratio è quella di evitare che la misura cautelare produca effetti più devastanti della sanzione definitiva. Il custode-amministratore giudiziario assume quindi un ruolo ibrido: vigila per l’autorità giudiziaria, ma non paralizza la gestione ordinaria. Questo equilibrio richiama i principi del MOG (Modello di Organizzazione e Gestione) previsto dall’art. 6, che mira proprio a preservare la funzionalità aziendale anche in situazioni di crisi istituzionale.
Il comma 1-ter estende la tutela agli stabilimenti di interesse strategico nazionale, dove la legislazione speciale (d.l. 61/2013) è prevalente sulla disciplina ordinaria. Questo segmento è di particolare rilevanza per le grandi imprese industriali sottoposte a indagini per reati ambientali o di sicurezza sul lavoro (reati-presupposto ex artt. 25-septies e 25-undecies D.Lgs. 231/2001). L’Organismo di Vigilanza (OdV), in caso di sequestro, deve documentare tempestivamente l’adozione di misure correttive per favorire la revoca o la modifica del vincolo reale.
Domande frequenti
Quando può essere disposto il sequestro preventivo contro un ente ai sensi dell’art. 53?
Il giudice può disporre il sequestro preventivo ogni volta che sussistono le condizioni per la confisca ex art. 19 D.Lgs. 231/2001: vi deve essere fumus dell’illecito amministrativo dipendente da reato e pericolo che le cose suscettibili di confisca vengano disperse o alienate. Le norme del c.p.p. (artt. 321-323) si applicano in quanto compatibili con la natura dell’ente.
Cosa succede se il sequestro colpisce quote societarie o la liquidità di un’azienda?
Il custode-amministratore giudiziario non blocca la gestione: deve consentire agli organi societari di operare per garantire continuità e sviluppo aziendali. Esercita poteri di vigilanza e riferisce periodicamente al giudice. In caso di abuso, il giudice può nominare un amministratore con poteri di azionista, sostituendo di fatto il management.
Quali regole speciali si applicano se il sequestro investe uno stabilimento di interesse strategico nazionale?
Si applicano le disposizioni del d.l. 4 giugno 2013, n. 61 (convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2013), che prevedono una disciplina derogatoria volta a tutelare la continuità produttiva di impianti rilevanti per l’economia nazionale. Le regole ordinarie sull’amministrazione giudiziaria cedono il passo a quelle speciali previste dalla normativa sugli stabilimenti strategici.
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