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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 43 del D.Lgs. 231/2001 disciplina le modalità con cui le notificazioni vengono effettuate nei confronti dell'ente sottoposto a procedimento per responsabilità amministrativa dipendente da reato. La disposizione richiama, per la prima notificazione, l'art. 154, comma 3, c.p.p., che regolamenta le notificazioni alle parti diverse dall'imputato, garantendo così un raccordo con le norme processuali penali ordinarie. La norma prevede in ogni caso la validità delle notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante dell'ente, anche quando questi sia contemporaneamente imputato del reato presupposto: si tratta di una deroga motivata dalla necessità di non paralizzare il procedimento a causa di sovrapposizioni soggettive tipiche della responsabilità degli enti. Qualora l'ente abbia dichiarato o eletto domicilio, le notificazioni seguono il regime ordinario dell'art. 161 c.p.p. In caso di impossibilità di notifica, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche; se queste risultano infruttuose, il giudice — su richiesta del PM — sospende il procedimento, tutelando così il diritto di difesa dell'ente senza sacrificare l'economia processuale.

Testo dell'articoloVigente

Art. 43 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Notificazioni all’ente

In vigore dal 04/07/2001

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell' articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale .

2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell' articolo 161 del codice di procedura penale .

4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento. Nota all'art. 43: – Si riporta il testo degli articoli 154 e 161 del codice di procedura penale : "Art. 154 (Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria). –

1. Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono eseguite a norma dell'art. 157, commi 1, 2, 3, 4 e

8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria.

2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto.

3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.

4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede con atto ricevuto dalla cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.". "Art. 161 (Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni). –

1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'art. 157, comma 1, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale.

2. Fuori del caso previsto dal comma 1, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato con l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria. L'imputato è avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato.

3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione, o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto. Questi lo avverte a norma del comma 1, iscrive la dichiarazione o elezione nell'apposito registro e trasmette immediatamente il verbale all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.

4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.".

Commento

L'art. 43 del D.Lgs. 231/2001 si inserisce nel Capo III dedicato alle disposizioni processuali del procedimento a carico degli enti, recando le regole sulla notificazione degli atti. La disciplina si discosta in parte da quella prevista per le persone fisiche: il punto di maggiore specificità è rappresentato dal comma 2, che dichiara valide le notificazioni al legale rappresentante anche se costui è imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente. Questa previsione risolve preventivamente un potenziale conflitto di interessi processuali, imponendo la coincidenza del destinatario in capo all'unica figura che istituzionalmente rappresenta l'ente, salva la possibilità per quest'ultimo di nominare un difensore distinto e di procedere alla dichiarazione di domicilio di cui all'art. 39.

Il rinvio all'art. 154, comma 3, c.p.p. assimila l'ente, quanto alle modalità della prima notifica, alle parti processuali diverse dall'imputato persona fisica. L'art. 161 c.p.p. — richiamato al comma 3 — regola invece il domicilio dichiarato o eletto, consentendo notifiche semplificate per le comunicazioni successive alla prima. L'ente è quindi incentivato a effettuare tempestivamente la dichiarazione di domicilio ex art. 39, anche perché l'assenza di domicilio dichiarato può rallentare il procedimento sino alla sua sospensione.

La sospensione del procedimento prevista dal comma 4, pronunciata dal giudice su richiesta del PM quando le ricerche risultino infruttuose, tutela il diritto di difesa dell'ente senza escluderlo aprioristicamente dal processo. Nel contesto del D.Lgs. 231/2001 — che non va confuso con il D.Lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio — queste garanzie processuali assumono rilievo pratico significativo per enti di grandi dimensioni o con strutture societarie articolate, in cui l'individuazione del legale rappresentante può richiedere accertamenti non immediati.

Casi pratici

Caso 1: Notifica al legale rappresentante indagato per corruzione

Caso 2: Ricerche infruttuose e sospensione del procedimento

Domande frequenti

Le notificazioni al legale rappresentante dell'ente sono valide anche se quest'ultimo è imputato del reato presupposto?

Sì. L'art. 43, comma 2, D.Lgs. 231/2001 dispone espressamente che le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante sono comunque valide, anche qualora questi rivesta contemporaneamente la qualità di imputato del reato da cui dipende la responsabilità dell'ente. La norma evita che la sovrapposizione soggettiva — frequente nei procedimenti 231 — possa paralizzare il processo.

Cosa accade se non è possibile notificare alcun atto all'ente nonostante le ricerche svolte?

Se le ricerche disposte dall'autorità giudiziaria non danno esito positivo, il giudice — su richiesta del pubblico ministero — sospende il procedimento. La sospensione non equivale a un'estinzione dell'illecito: il procedimento rimane pendente e potrà riprendere non appena sarà possibile eseguire la notificazione.

Qual è il ruolo della dichiarazione di domicilio ex art. 39 ai fini delle notificazioni?

Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'art. 39, le notificazioni successive alla prima vengono eseguite ai sensi dell'art. 161 c.p.p., con modalità semplificate. Effettuare tempestivamente la dichiarazione di domicilio è pertanto nell'interesse dell'ente, perché garantisce maggiore certezza nella ricezione degli atti e riduce il rischio di ritardi procedimentali.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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