Testo dell'articoloVigente
Art. 30 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Scissione dell’ente
In vigore dal 04/07/2001
1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma
3. 2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.
Commento
L'art. 30 del D.Lgs. 231/2001 rappresenta la norma più complessa del gruppo dedicato alle operazioni straordinarie, perché la scissione è strutturalmente più articolata della fusione o della trasformazione. Nella scissione, uno o più rami d'azienda (o l'intera azienda, nella scissione totale) vengono trasferiti a uno o più enti beneficiari, mentre l'ente scisso può sopravvivere (scissione parziale) o cessare (scissione totale). La norma deve bilanciare interessi contrapposti: quello dello Stato a recuperare le sanzioni e quello degli enti beneficiari a non rispondere di condotte alle quali sono estranei.
Il legislatore ha scelto la solidarietà limitata come soluzione di compromesso: tutti i beneficiari rispondono solidalmente della sanzione pecuniaria, ma ciascuno solo fino al valore del patrimonio netto ricevuto. Questa limitazione cade, però, per il beneficiario che ha acquisito il ramo di attività nel cui perimetro si è realizzato il reato: questo soggetto risponde senza limite, perché ha ereditato non solo i beni ma anche il «rischio reputazionale e normativo» connesso a quel ramo. In caso di scissione totale (l'ente scisso cessa di esistere), i beneficiari si dividono tutta la responsabilità secondo questa logica.
Sul piano delle operazioni straordinarie, la norma impone una mappatura accurata dei rami d'azienda oggetto di scissione rispetto al catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001. Nei contratti di scissione è prassi consolidata inserire dichiarazioni e garanzie (representations and warranties) sulla situazione 231 dell'ente scisso, nonché meccanismi di indennizzo a favore dei beneficiari che si trovassero a rispondere di passivi preesistenti. Per ogni valutazione specifica è necessario il supporto di un professionista legale qualificato.
Casi pratici
Caso 1: Scissione parziale con trasferimento del ramo «contaminato»
Caso 2: Ente beneficiario che eccepisce il limite patrimoniale
Domande frequenti
In una scissione parziale, il nuovo ente beneficiario risponde dei reati commessi dall'ente scisso prima dell'operazione?
Sì, ma in modo limitato. Il beneficiario è solidalmente obbligato al pagamento delle sanzioni pecuniarie nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto trasferito (art. 30, comma 2). Se però il beneficiario ha ricevuto il ramo di attività nel cui ambito si è realizzato il reato, risponde senza questo limite patrimoniale e può essere destinatario delle sanzioni interdittive (comma 3).
Come si determina il «valore effettivo del patrimonio netto trasferito»?
Il valore si calcola sulla base della perizia redatta ai fini della scissione (art. 2506-ter c.c.) o, in mancanza, del patrimonio netto contabile attribuito al ramo trasferito al momento dell'efficacia della scissione. In caso di contestazione, il giudice può nominare un perito per accertare il valore reale, specialmente quando emergano dubbi su operazioni di asset stripping realizzate in prossimità della scissione.
Le sanzioni interdittive si applicano all'ente scisso o ai beneficiari?
Ai sensi dell'art. 30, comma 3, le sanzioni interdittive si applicano all'ente al quale è rimasto (ente scisso nella scissione parziale) o è stato trasferito il ramo di attività nel cui ambito il reato è stato commesso. Il criterio è funzionale: segue il «centro di rischio» connesso all'attività illecita, non la provenienza formale dell'ente.
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