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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 23 del D.Lgs. 231/2001 punisce l'inosservanza delle sanzioni o delle misure cautelari interdittive applicate all'ente, costruendo un sistema di doppia responsabilità: penale per le persone fisiche che violano materialmente i divieti, e amministrativa aggiuntiva per l'ente nel cui interesse o a vantaggio del quale la violazione è commessa. Il comma 1 prevede la reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque, agendo nell'ambito dell'attività dell'ente, trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti alla sanzione o misura cautelare interdittiva. Il comma 2 introduce una nuova responsabilità dell'ente: sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote e confisca del profitto ai sensi dell'art. 19. Se il profitto è rilevante, si applicano ulteriori sanzioni interdittive (comma 3), anche diverse da quelle originariamente irrogate. La norma chiude il cerchio del sistema sanzionatorio: renderebbe privo di effetto l'intero impianto del decreto se l'ente potesse ignorare le misure imposte senza incorrere in conseguenze ulteriori. L'OdV e il MOG devono presidiare specificamente il rischio di inosservanza delle sanzioni, anche attraverso procedure operative che vietino espressamente lo svolgimento delle attività interdette.

Testo dell'articoloVigente

Art. 23 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Inosservanza delle sanzioni interdittive

In vigore dal 04/07/2001

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo

19. 3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

Commento

L'articolo 23 del D.Lgs. 231/2001 tutela l'effettività del sistema sanzionatorio erigendo una barriera legale alla violazione delle misure interdittive già disposte. La norma opera su due livelli: il primo, personale, è la responsabilità penale della persona fisica che materialmente trasgredisce; il secondo, collettivo, è la nuova responsabilità amministrativa dell'ente beneficiario della violazione. Questa struttura a doppio binario impedisce all'ente di eludere le misure interdittive facendo agire soggetti formalmente estranei alla propria struttura.

Il soggetto attivo della fattispecie penale di cui al comma 1 è «chiunque» agisca nell'ambito dell'attività dell'ente: la formulazione è volutamente ampia e ricomprende non solo gli organi apicali ma anche dipendenti, collaboratori e chiunque operi in nome o per conto dell'ente nelle aree interdette. La pena della reclusione da sei mesi a tre anni è significativa e dimostra la serietà con cui il legislatore presidia l'effettività delle misure. Per l'ente, il comma 2 prevede la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote — dunque di entità rilevante — e la confisca obbligatoria del profitto ex art. 19. Il comma 3 aggiunge che, in caso di profitto rilevante, si applicano ulteriori sanzioni interdittive, anche diverse da quelle precedentemente irrogate: un meccanismo che può comportare una escalation verso misure più severe di quelle già subite. Sotto il profilo della compliance 231, il MOG deve includere procedure operative specifiche che vietino espressamente il compimento degli atti interdetti durante la vigenza della misura, e il sistema di whistleblowing ex D.Lgs. 24/2023 deve coprire anche il rischio di inosservanza interna delle sanzioni. L'OdV è tenuto a un monitoraggio rafforzato nella fase di vigenza delle misure cautelari o definitive, verificando che nessun soggetto riconducibile all'ente eserciti le attività vietate. Il D.Lgs. 231/2001 non ha correlazione con il D.Lgs. 231/2007 antiriciclaggio.

Per strutturare adeguate procedure di compliance durante la vigenza di sanzioni o misure cautelari interdittive, è necessario il supporto di un professionista legale qualificato.

Casi pratici

Caso 1: Dirigente che continua a contrattare con la PA nonostante il divieto

Un'azienda è stata colpita da misura cautelare interdittiva che vieta i contratti con la pubblica amministrazione per sei mesi. Un direttore commerciale, ignorando la misura, conclude ugualmente un contratto di fornitura con un ente pubblico. Scatta la responsabilità penale del dirigente (art. 23, comma 1) e quella aggiuntiva dell'ente (comma 2): nuova sanzione pecuniaria e confisca del profitto del contratto concluso in violazione.

Caso 2: Profitto rilevante da attività vietata con escalation sanzionatoria

Una società in stato di interdizione dal mercato finanziario continua a raccogliere risparmio tra il pubblico attraverso prestanome. Il profitto illecito è ingente. Il giudice, accertata la violazione ex art. 23, comma 3, applica sanzioni interdittive aggiuntive — interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività — più gravi rispetto alla semplice esclusione dal mercato finanziario originariamente irrogata.

Domande frequenti

Chi risponde penalmente per la violazione delle sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 231/2001?

Chiunque agisca nell'ambito dell'attività dell'ente trasgreda agli obblighi o ai divieti inerenti alla misura interdittiva. La formula è ampia: include organi apicali, dipendenti, collaboratori. La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni.

L'ente subisce sanzioni aggiuntive se un suo soggetto viola la misura interdittiva?

Sì. Il comma 2 prevede per l'ente una sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote e la confisca del profitto ai sensi dell'art. 19. Se il profitto è rilevante, il comma 3 aggiunge ulteriori sanzioni interdittive, anche di tipo diverso rispetto a quelle già in vigore.

Come deve comportarsi l'OdV durante la vigenza di una sanzione interdittiva?

L'OdV deve intensificare il monitoraggio e verificare che nessun soggetto riconducibile all'ente compia atti rientranti nelle attività vietate. Il MOG deve includere procedure operative esplicite di divieto e il canale di segnalazione interna ex D.Lgs. 24/2023 deve essere attivato anche per segnalazioni di violazioni interne delle misure.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.