Art. 16 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Lavoro negli enti del Terzo settore
In vigore dal 03/08/2017
1. I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all' articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tali parametri nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1.
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In sintesi
L'articolo 16 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) fissa le tutele minime dei lavoratori dipendenti degli ETS e introduce un parametro originale di equità retributiva interna. I lavoratori degli ETS hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/2015, ossia i contratti nazionali, territoriali o aziendali stipulati da organizzazioni comparativamente rappresentative. In aggiunta, la norma impone che la differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti dello stesso ente non superi il rapporto di uno a otto calcolato sulla retribuzione annua lorda. Il correttivo D.Lgs. 105/2018 ha introdotto una deroga: in presenza di comprovate esigenze legate all'acquisizione di specifiche competenze per lo svolgimento delle attività di interesse generale, il rapporto massimo è elevato a uno a dodici. Il rispetto di tali parametri deve essere rendicontato nel bilancio sociale oppure, in mancanza, nella relazione di missione prevista dall'articolo 13, comma 1. La norma si coordina con la disciplina fiscale del TUIR in quanto i costi del personale, nel rispetto dei limiti indicati, concorrono alla determinazione delle componenti negative di reddito degli ETS.
L'articolo 16 del CTS persegue un duplice obiettivo: garantire ai lavoratori degli ETS trattamenti economici allineati agli standard del mercato del lavoro e contenere la disuguaglianza salariale interna agli enti. Il riferimento ai contratti collettivi «di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/2015» è tecnico e rilevante: esclude i contratti stipulati da organizzazioni sindacali non rappresentative, orientando gli ETS verso i contratti di settore maggiormente diffusi (ad esempio, i CCNL stipulati da Anpas, Federsolidarietà, Cgil, Cisl, Uil per il settore del non profit).
Il parametro uno a otto - e nella versione modificata dal D.Lgs. 105/2018, uno a dodici - è uno strumento di trasparenza retributiva senza precedenti nel diritto italiano dell'impresa. La ratio è quella di evitare che gli ETS, pur beneficiando di agevolazioni fiscali e del lavoro volontario, sviluppino al proprio interno divari retributivi analoghi a quelli del settore profit. La deroga al rapporto più ampio (uno a dodici) è condizionata alla presenza di «comprovate esigenze» di acquisizione di competenze specifiche per le attività di interesse generale: una clausola che richiede una valutazione caso per caso, documentata nel bilancio sociale o nella relazione di missione.
Dal punto di vista applicativo, l'obbligo di rendicontazione è essenziale: in assenza di bilancio sociale (obbligatorio solo per gli ETS con entrate superiori a un milione di euro), la relazione di cui all'articolo 13, comma 1, deve dare conto del rispetto dei parametri. La violazione dei limiti retributivi non è sanzionata penalmente, ma può rilevare in sede di revisione RUNTS e incidere sulla fruizione dei benefici fiscali riservati agli ETS, in quanto presuppone che l'ente operi secondo criteri di solidarietà e non di remunerazione del capitale.
Casi pratici
Caso 1: Cooperativa sociale che assume un direttore: verifica del rapporto retributivo
Caso 2: ODV che assume uno specialista IT per digitalizzare i servizi: deroga al rapporto uno a dodici
Domande frequenti
Quale contratto collettivo devono applicare gli ETS ai propri lavoratori?
L'articolo 16 rimanda ai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/2015, cioè i contratti nazionali, territoriali o aziendali stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In pratica, gli ETS devono applicare i CCNL di settore più diffusi nel comparto del non profit, escludendo i contratti cosiddetti «pirata».
Qual è il rapporto massimo tra la retribuzione più alta e quella più bassa in un ETS?
In via ordinaria il rapporto è uno a otto, calcolato sulla retribuzione annua lorda. Il D.Lgs. 105/2018 ha introdotto la possibilità di elevare il rapporto a uno a dodici in presenza di comprovate esigenze legate all'acquisizione di specifiche competenze per le attività di interesse generale. Il rispetto del parametro va documentato nel bilancio sociale o nella relazione di missione.
Dove deve essere documentato il rispetto dei limiti retributivi previsti dall'articolo 16?
Nel bilancio sociale, se l'ente è tenuto alla sua redazione (entrate superiori a un milione di euro). In caso contrario, nella relazione prevista dall'articolo 13, comma 1, del CTS. La rendicontazione è obbligatoria e non facoltativa.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
L'articolo 16 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) fissa le tutele minime dei lavoratori dipendenti degli ETS e introduce un parametro originale di equità retributiva interna. I lavoratori degli ETS hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/2015, ossia i contratti nazionali, territoriali o aziendali stipulati da organizzazioni comparativamente rappresentative. In aggiunta, la norma impone che la differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti dello stesso ente non superi il rapporto di uno a otto calcolato sulla retribuzione annua lorda. Il correttivo D.Lgs. 105/2018 ha introdotto una deroga: in presenza di comprovate esigenze legate all'acquisizione di specifiche competenze per lo svolgimento delle attività di interesse generale, il rapporto massimo è elevato a uno a dodici. Il rispetto di tali parametri deve essere rendicontato nel bilancio sociale oppure, in mancanza, nella relazione di missione prevista dall'articolo 13, comma 1. La norma si coordina con la disciplina fiscale del TUIR in quanto i costi del personale, nel rispetto dei limiti indicati, concorrono alla determinazione delle componenti negative di reddito degli ETS.L'articolo 16 del CTS persegue un duplice obiettivo: garantire ai lavoratori degli ETS trattamenti economici allineati agli standard del mercato del lavoro e contenere la disuguaglianza salariale interna agli enti. Il riferimento ai contratti collettivi «di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/2015» è tecnico e rilevante: esclude i contratti stipulati da organizzazioni sindacali non rappresentative, orientando gli ETS verso i contratti di settore maggiormente diffusi (ad esempio, i CCNL stipulati da Anpas, Federsolidarietà, Cgil, Cisl, Uil per il settore del non profit).
Il parametro uno a otto - e nella versione modificata dal D.Lgs. 105/2018, uno a dodici - è uno strumento di trasparenza retributiva senza precedenti nel diritto italiano dell'impresa. La ratio è quella di evitare che gli ETS, pur beneficiando di agevolazioni fiscali e del lavoro volontario, sviluppino al proprio interno divari retributivi analoghi a quelli del settore profit. La deroga al rapporto più ampio (uno a dodici) è condizionata alla presenza di «comprovate esigenze» di acquisizione di competenze specifiche per le attività di interesse generale: una clausola che richiede una valutazione caso per caso, documentata nel bilancio sociale o nella relazione di missione.
Dal punto di vista applicativo, l'obbligo di rendicontazione è essenziale: in assenza di bilancio sociale (obbligatorio solo per gli ETS con entrate superiori a un milione di euro), la relazione di cui all'articolo 13, comma 1, deve dare conto del rispetto dei parametri. La violazione dei limiti retributivi non è sanzionata penalmente, ma può rilevare in sede di revisione RUNTS e incidere sulla fruizione dei benefici fiscali riservati agli ETS, in quanto presuppone che l'ente operi secondo criteri di solidarietà e non di remunerazione del capitale.
Casi pratici
Caso 1: Cooperativa sociale che assume un direttore: verifica del rapporto retributivo
Caso 2: ODV che assume uno specialista IT per digitalizzare i servizi: deroga al rapporto uno a dodici
Domande frequenti
Quale contratto collettivo devono applicare gli ETS ai propri lavoratori?
L'articolo 16 rimanda ai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/2015, cioè i contratti nazionali, territoriali o aziendali stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In pratica, gli ETS devono applicare i CCNL di settore più diffusi nel comparto del non profit, escludendo i contratti cosiddetti «pirata».
Qual è il rapporto massimo tra la retribuzione più alta e quella più bassa in un ETS?
In via ordinaria il rapporto è uno a otto, calcolato sulla retribuzione annua lorda. Il D.Lgs. 105/2018 ha introdotto la possibilità di elevare il rapporto a uno a dodici in presenza di comprovate esigenze legate all'acquisizione di specifiche competenze per le attività di interesse generale. Il rispetto del parametro va documentato nel bilancio sociale o nella relazione di missione.
Dove deve essere documentato il rispetto dei limiti retributivi previsti dall'articolo 16?
Nel bilancio sociale, se l'ente è tenuto alla sua redazione (entrate superiori a un milione di euro). In caso contrario, nella relazione prevista dall'articolo 13, comma 1, del CTS. La rendicontazione è obbligatoria e non facoltativa.