Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Prassi e linee guida
  5. Casi pratici
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

In vigore dal 15/04/2000

1. È punito con la reclusione da ((quattro a otto)) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. ((8))

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. ((2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.)) ((8))

3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148 . (4)

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

L'articolo 2 del D.Lgs. 74/2000 punisce con la reclusione da quattro a otto anni la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. È uno dei reati tributari più gravi, considerato dal legislatore l'archetipo della frode fiscale documentale. La fattispecie si compone di tre elementi oggettivi: il soggetto utilizza fatture o documenti per operazioni inesistenti (oggettivamente, parzialmente o soggettivamente, secondo la definizione dell'articolo 1 lettera a); registra tali documenti nelle scritture contabili obbligatorie o li detiene a fini probatori; indica nelle dichiarazioni IRPEF, IRES o IVA elementi passivi fittizi. Sul piano soggettivo, è richiesto il dolo specifico: il «fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto». Non esiste una soglia minima di punibilità sull'imposta evasa: la condotta è punita di per sé, quale che sia l'ammontare. La riforma del D.Lgs. 158/2015 ha però introdotto al comma 2-bis un'attenuante quantitativa: se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Il bene giuridico tutelato è duplice: la corretta percezione tributaria e la fede pubblica della documentazione fiscale. Sul piano sistematico l'articolo 2 dialoga in modo speculare con l'articolo 8, che punisce l'emittente delle stesse fatture false: l'utilizzatore e l'emittente rispondono di reati autonomi, non in concorso, in virtù dell'articolo 9 del D.Lgs. 74/2000 (deroga al concorso di persone). Il coordinamento con il TUIR riguarda la definizione di «elementi passivi» (costi, oneri, ammortamenti deducibili) e con il TUIVA per l'IVA fittiziamente detratta. La condotta integra anche presupposto della responsabilità degli enti ex articolo 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 (introdotto dal D.L. 124/2019). La causa di non punibilità prevista dall'articolo 13, comma 2, può intervenire solo se i debiti tributari sono integralmente estinti prima della formale conoscenza di accessi, ispezioni o procedimenti, attraverso ravvedimento operoso o presentazione della dichiarazione omessa. Il D.Lgs. 87/2024 ha confermato il principio di specialità fra sanzione penale e amministrativa: per i fatti di cui all'articolo 2 si applica la sola sanzione penale, fermo il principio del «ne bis in idem» riconosciuto dalla Corte EDU. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che il reato si consuma con la presentazione della dichiarazione contenente gli elementi passivi fittizi, non con la mera ricezione o registrazione della fattura. La condotta tipica dell'articolo 2 prevede una sequenza: ricezione/disponibilità di fatture per operazioni inesistenti; registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o detenzione a fini di prova; indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi. La giurisprudenza ha precisato che il reato si consuma con la presentazione della dichiarazione: la mera ricezione della fattura, anche se accompagnata da registrazione contabile, integra solo un atto preparatorio non punibile autonomamente. Sul piano probatorio, l'Agenzia delle Entrate utilizza indici quali la mancanza di struttura operativa del fornitore (assenza di dipendenti, sede fittizia, partita IVA cessata), incongruenze fra fattura e movimentazione bancaria, prezzi fuori mercato, mancanza di contratti scritti o documentazione di trasporto. L'articolo 2 si coordina anche con l'articolo 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, che lo include nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti dopo il D.L. 124/2019: la società risponde con sanzione pecuniaria fino a 500 quote oltre alle sanzioni interdittive.

L'articolo 2 è il «cuore» del diritto penale tributario italiano: una fattispecie che combina in sé la falsità documentale e l'evasione, costruita per colpire i meccanismi di frode più strutturati. La pena edittale (reclusione da quattro a otto anni, dopo l'inasprimento del D.L. 124/2019) lo colloca fra i reati tributari più gravi e ne consente l'applicazione della custodia cautelare in carcere oltre che il sequestro preventivo per equivalente. La scelta del legislatore di non prevedere soglie di punibilità sull'imposta evasa - a differenza degli articoli 3, 4, 5 e 10-bis/ter - riflette il giudizio di particolare disvalore: la frode tramite fatture inesistenti aggredisce non solo il gettito ma anche l'affidabilità del sistema delle scritture contabili.

Il D.Lgs. 158/2015 ha ridisegnato il quadro introducendo al comma 2-bis l'attenuante per importi sotto i 100.000 euro di elementi passivi fittizi, con pena ridotta a reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. È un punto di equilibrio fra la rigidità del modello «sopra-sotto soglia» e l'esigenza di non equiparare la piccola frode al sistema di frode carosello. La nozione di «elementi passivi fittizi» va calcolata in coerenza con il TUIR (componenti negativi del reddito) e con il TUIVA (IVA portata in detrazione). Sul confine penale-amministrativo il principio è cristallino: in presenza di operazioni effettivamente inesistenti il piano è solo penale, non potendosi parlare di abuso del diritto (che presuppone operazioni reali ma prive di sostanza economica).

L'articolo 13, comma 2, prevede una causa di non punibilità di rilievo strategico: i reati di cui all'articolo 2 non sono punibili se i debiti tributari sono integralmente estinti a seguito di ravvedimento operoso, prima che l'autore abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o procedimenti penali. Il ravvedimento operoso, disciplinato dall'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 e riformato in modo significativo dal D.Lgs. 87/2024, consente al contribuente di regolarizzare la propria posizione con sanzioni amministrative ridotte e, sul fronte penale, di estinguere il reato. Si tratta di un istituto che richiede tempistica precisa e gestione integrata fra profilo tributario e penale: la finestra temporale è ristretta e l'azione deve precedere ogni atto formale di indagine.

Sul piano della responsabilità degli enti, l'articolo 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 prevede sanzioni pecuniarie fino a 500 quote (con quote da 258 a 1.549 euro), oltre alle sanzioni interdittive (divieto di contrattare con la PA, sospensione/revoca di autorizzazioni, esclusione da agevolazioni). L'adozione di un modello organizzativo idoneo ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 può escludere la responsabilità dell'ente, ma deve includere presidi specifici sul ciclo passivo (verifica controparti, controllo fatture, segregazione funzioni). Il contribuente destinatario di un avviso di accertamento per uso di fatture inesistenti non è ancora «imputato»: l'azione penale è esercitata solo dopo trasmissione degli atti alla procura ex articolo 331 c.p.p. Tuttavia, dato il peso della fattispecie, è essenziale attivare assistenza legale qualificata fin dalla fase di verifica della Guardia di Finanza, perché il materiale raccolto in sede amministrativa è utilizzabile nel processo penale.

Sul fronte processuale, l'articolo 2 si caratterizza per un'attivazione sequenziale di misure cautelari: dal sequestro preventivo per equivalente ex articolo 12-bis del D.Lgs. 74/2000 (introdotto dal D.Lgs. 158/2015), che colpisce beni di valore corrispondente al profitto del reato, alle eventuali misure interdittive 231 per la società. Il sequestro per equivalente è strumento aggressivo: può estendersi a immobili, conti bancari, partecipazioni, indipendentemente dalla loro provenienza diretta dal reato. La difesa deve attivarsi rapidamente con istanze di dissequestro, contestazione del quantum, verifica della congruità rispetto al profitto effettivo. Sul piano della prescrizione, l'articolo 17 del D.Lgs. 74/2000 prevede l'allungamento dei termini per i reati tributari: 8 anni base, prorogabili. Per l'articolo 2 con la pena base (4-8 anni), la prescrizione massima può superare i 10 anni. Per il contribuente l'assistenza legale qualificata fin dalle prime fasi è dunque essenziale, anche per coordinare la difesa tributaria nel merito (eventuale dimostrazione della reale esistenza delle operazioni, della buona fede sulla controparte) con quella penale.

Un profilo applicativo importante riguarda l'imprenditore che subisce la frode come utilizzatore «inconsapevole». La giurisprudenza richiede dolo specifico di evasione e dolo generico di consapevolezza dell'inesistenza: se l'imprenditore non sapeva e non poteva sapere ragionevolmente che le fatture erano false, non risponde. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha precisato che vige un onere di diligenza qualificata: in presenza di indici sospetti (prezzi fuori mercato, fornitori senza struttura operativa, pagamenti in contanti, congruità documentale carente) il giudice può ritenere sussistente quantomeno il dolo eventuale. La documentazione di due diligence sulla controparte (verifiche su partita IVA, visure camerali, bilanci, struttura operativa, certificati di regolarità) costituisce la prima linea difensiva. Sul fronte amministrativo opera in parallelo l'articolo 60-bis del D.P.R. 633/1972 sulla responsabilità solidale IVA, indipendente dalla colpevolezza penale: anche in caso di assoluzione penale, il cessionario può essere chiamato a versare l'IVA non versata dal cedente. Coordinamento difensivo tra strategia penale e tributaria con assistenza legale qualificata.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

La circolare chiarisce il regime di indeducibilità dei costi relativi a operazioni inesistenti ai fini IRES e IVA, distinguendo le ipotesi di inesistenza oggettiva (nessun bene o servizio scambiato) da quella soggettiva (operazione reale ma tra soggetti diversi). Precisa che l'utilizzo fraudolento di fatture false in dichiarazione annuale, rilevante ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 74/2000, comporta il recupero integrale dei costi indeducibili, con coordinamento tra procedimento amministrativo e penale.

La circolare indica che la presentazione di dichiarazioni fraudolente mediante fatture inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000) costituisce presupposto per la richiesta di misure cautelari conservative (ipoteche, fermi) a tutela del credito erariale. Gli uffici devono valutare il pericolo di inadempimento in presenza di condotte penalmente rilevanti già accertate o in corso di accertamento.

Il protocollo disciplina la trasmissione delle notizie di reato per i fatti di cui all'art. 2 D.Lgs. 74/2000, stabilendo che l'Agenzia delle Entrate invia comunicazione alla Procura soltanto quando siano chiaramente individuabili tutti gli elementi oggettivi del reato e le relative fonti di prova. Garantisce il raccordo tra l'azione amministrativa di accertamento e il procedimento penale, evitando duplicazioni e assicurando il tempestivo blocco degli schemi fraudolenti.

Casi pratici

Caso 1: Frode carosello IVA con cartiera estera

Caso 2: Ravvedimento operoso prima della verifica fiscale

Domande frequenti

C'è una soglia minima sotto cui l'uso di fatture false non è reato?

No, l'articolo 2 non prevede una soglia di imposta evasa minima. La fattispecie è punita indipendentemente dall'ammontare. Esiste però un'attenuante quantitativa al comma 2-bis: se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro, la pena scende da reclusione 4-8 anni a reclusione 1 anno e 6 mesi - 6 anni. Resta dunque sempre delitto. L'unico caso di non punibilità è il pagamento integrale del debito tributario prima della formale conoscenza dell'attività di accertamento, secondo l'articolo 13 comma 2.

Cosa succede se l'azienda riceve fatture false ma non sapeva che lo fossero?

Il reato richiede il dolo specifico (fine di evadere) e il dolo generico (consapevolezza dell'inesistenza). Se l'imprenditore non sapeva e non poteva sapere che le fatture erano false, non risponde penalmente. Tuttavia, la giurisprudenza richiede un livello di diligenza qualificata: in operazioni anomale (prezzi fuori mercato, fornitori senza struttura, pagamenti in contanti) può ritenersi sussistente quantomeno il dolo eventuale. Sul piano amministrativo, invece, opera l'articolo 60-bis del D.P.R. 633/1972 sulla responsabilità solidale IVA, indipendente dalla colpevolezza penale. Per la difesa è centrale documentare i controlli di due diligence sulla controparte.

Utilizzatore ed emittente di fatture false rispondono in concorso?

No, è una deroga espressa al concorso di persone. L'articolo 9 del D.Lgs. 74/2000 stabilisce che chi emette fatture per operazioni inesistenti non risponde a titolo di concorso del reato dell'utilizzatore ex articolo 2, e viceversa l'utilizzatore non concorre nel reato dell'emittente ex articolo 8. Ciascuno risponde solo del proprio reato. La scelta evita la duplicazione sanzionatoria e riflette la natura autonoma delle due condotte. Resta possibile il concorso di terzi soggetti (es. consulente che predispone le fatture o organizza il meccanismo di frode).

Il ravvedimento operoso estingue il reato?

Sì, ma solo a condizioni stringenti previste dall'articolo 13, comma 2. Occorre il pagamento integrale di imposte, sanzioni amministrative e interessi tramite ravvedimento operoso, e l'azione deve essere completata prima che l'autore abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o procedimenti penali. Se la Guardia di Finanza ha già notificato un PVC, o se è stato avviato un procedimento penale, il ravvedimento successivo non estingue più il reato (può però rilevare come attenuante o ai fini della non punibilità per tenuità ex articolo 131-bis c.p., come previsto dall'articolo 13 comma 3-ter). I tempi sono dunque decisivi.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.