Testo dell'articoloVigente
Art. 13 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) — (Garante nazionale del contribuente)
In vigore dal 01/08/2000
((
1. È istituito il Garante nazionale del contribuente, organo monocratico con sede in Roma che opera in piena autonomia e che è scelto e nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze per la durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta tenuto conto della professionalità, produttività ed attività svolta.
2. Il Garante nazionale del contribuente è scelto tra: a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, in servizio o a riposo; b) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, in pensione, designati in una terna formata dai rispettivi ordini nazionali di appartenenza.
3. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante nazionale del contribuente dagli uffici del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il Garante nazionale del contribuente, sulla base di segnalazioni scritte del contribuente o di qualsiasi altro soggetto che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria: a) può rivolgere raccomandazioni ai direttori delle Agenzie fiscali ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi; b) può accedere agli uffici finanziari per controllarne la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico; c) può richiamare gli uffici finanziari al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 nonché al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta; d) relaziona ogni sei mesi sull'attività svolta al Ministro dell'economia e delle finanze, ai direttori delle Agenzie fiscali, al Comandante generale della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando le relative soluzioni; e) con relazione annuale fornisce al Governo e al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.)) ((22))
Commento
Il Garante nazionale del contribuente è uno snodo di garanzia non giurisdizionale all'interno del sistema tributario: il suo ruolo non sostituisce la tutela giudiziaria davanti alle Corti di giustizia tributaria (D.Lgs. 546/1992), ma la affianca con una funzione di vigilanza e moral suasion. La trasformazione da organi regionali (modello previgente) a organo unico monocratico nazionale, operata dalla riforma del 2023, mira a uniformare gli standard di tutela e a rendere più riconoscibile il punto di riferimento per il contribuente sul territorio. Resta centrale la legittimazione ampia: chiunque può segnalare disfunzioni, irregolarità o prassi anomale, anche senza essere personalmente destinatario di un atto.
I poteri del Garante (raccomandazioni, accessi, richiami al rispetto degli artt. 5 e 12 e dei termini di rimborso, relazioni periodiche) sono privi di efficacia vincolante diretta: il Garante non annulla atti, non sospende attività di riscossione e non emette ordini cogenti. La sua forza è di tipo persuasivo, istituzionale e reputazionale, esercitata attraverso il dialogo con i vertici delle Agenzie fiscali e con la Guardia di Finanza, e attraverso la rendicontazione semestrale al MEF e annuale al Governo e al Parlamento, che permette di portare alla luce criticità sistemiche del rapporto fisco-contribuente e di stimolare interventi normativi correttivi. Il modello rievoca le esperienze degli «Ombudsman» fiscali noti in altri ordinamenti.
Operativamente, il Garante è particolarmente utile nelle situazioni in cui non è praticabile o efficiente il ricorso giurisdizionale: ad esempio in caso di ritardi nei rimborsi (lett. c del comma 4), comportamenti scorretti durante verifiche fiscali in violazione dell'art. 12 dello Statuto, omessa pubblicazione di prassi a danno della trasparenza ex art. 5, o difficoltà ricorrenti nei servizi di assistenza e nei front office territoriali. La segnalazione è scritta, non comporta costi, non sospende termini fiscali (essi restano indipendenti dal procedimento amministrativo) e può prepararsi anche per documentare in modo strutturato eventuali azioni successive in autotutela ex art. 10-quater o in giudizio davanti alla Corte di giustizia tributaria. La relazione annuale al Parlamento, infine, costituisce uno strumento prezioso per tracciare l'evoluzione della qualità del rapporto fisco-contribuente e per orientare future riforme normative.
Prassi e linee guida
Provvedimento · Pagina istituzionale «Garante del contribuente»
Agenzia delle Entrate
Pagina ufficiale dell'Agenzia dedicata al Garante del contribuente di cui all'art. 13 dello Statuto. Espone le funzioni dell'organo (mediazione fra contribuenti e Amministrazione, raccomandazioni ai dirigenti per la tutela del contribuente, accesso agli uffici per verificarne accessibilità e funzionalità), le modalità di presentazione di segnalazioni scritte e i tempi di risposta degli uffici alle richieste del Garante (30 giorni). Riferimento operativo per chi intende attivare la tutela non giurisdizionale prevista dall'art. 13.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itProvvedimento · link utili
Pagina «Garanti del contribuente»
Pagina istituzionale che raccoglie i recapiti dei Garanti del contribuente operanti su base regionale, secondo la struttura prevista dall'art. 13 dello Statuto prima della riforma. Costituisce strumento operativo immediato per il contribuente che intenda inoltrare una segnalazione su disfunzioni, comportamenti contrari ai principi dello Statuto o ritardi nell'azione degli uffici. La pagina è oggetto di aggiornamento progressivo a seguito del D.Lgs. 219/2023, che ha riformato l'organo introducendo la figura del Garante nazionale.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itProvvedimento · Ufficio territoriale di Roma 3
Provvedimento di irregolare funzionamento
Esempio applicativo del raccordo fra art. 13 Statuto e attività degli uffici. Il provvedimento, adottato dal Direttore regionale previo parere favorevole del Garante del contribuente, accerta il periodo di irregolare funzionamento di un ufficio territoriale ai fini della sospensione dei termini per i contribuenti. Mostra in concreto il ruolo del Garante quale interlocutore istituzionale necessario per la formalizzazione di tali provvedimenti, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della L. 244/2007.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itCircolare · Circolare n. 21/E del 7 novembre 2024
Agenzia delle Entrate
Documento di prassi sull'autotutela tributaria riformata dal D.Lgs. 219/2023, che ha contestualmente rimodulato l'art. 13 dello Statuto. La circolare richiama il ruolo del Garante quale soggetto che può sollecitare gli uffici all'esercizio dell'autotutela in presenza di manifesta illegittimità degli atti, secondo la nuova architettura degli artt. 10-quater e 10-quinquies. Documento utile a leggere l'evoluzione del Garante nel quadro complessivo delle tutele del contribuente.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itCasi pratici
Caso 1: Tizio segnala al Garante il ritardo cronico nei rimborsi IVA
Tizio, titolare di partita IVA in regime ordinario, attende da oltre due anni il rimborso di un credito IVA chiesto in dichiarazione. Dopo solleciti senza esito, presenta una segnalazione scritta al Garante nazionale del contribuente ai sensi dell'art. 13, comma 4, lett. c, della L. 212/2000, chiedendo che richiami l'ufficio al rispetto dei termini di rimborso. Il Garante invia raccomandazione formale alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate. Nel giro di pochi mesi, l'ufficio definisce la pratica e procede al rimborso. Riferimenti: L. 212/2000 artt. 5, 12 e 13; DPR 633/1972 in materia di IVA.
Caso 2: Caio denuncia al Garante una verifica fiscale condotta in violazione dell'art. 12
Caio, titolare di una piccola impresa, subisce una verifica fiscale presso la propria sede con modalità invasive e tempi che eccedono i limiti previsti dall'art. 12 dello Statuto. Presenta segnalazione al Garante nazionale del contribuente ai sensi dell'art. 13, comma 4, della L. 212/2000, allegando il PVC e una cronologia documentata delle visite. Il Garante richiama l'ufficio al rispetto dello Statuto e raccomanda misure organizzative. La segnalazione viene utilizzata anche come elemento istruttorio nel successivo ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria. Riferimenti: L. 212/2000 artt. 12 e 13; D.Lgs. 546/1992.
Domande frequenti
Chi può presentare segnalazioni al Garante nazionale del contribuente?
Ai sensi dell'art. 13, comma 4, della L. 212/2000, la legittimazione è ampia: contribuenti, ma anche «qualsiasi altro soggetto» che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli, o qualunque comportamento idoneo a incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria. La segnalazione deve essere scritta. Non sostituisce il ricorso giurisdizionale davanti alle Corti di giustizia tributaria, ma può essere utile come strumento parallelo o preventivo per portare all'attenzione del Garante problemi ricorrenti o di portata generale.
Quali sono i poteri concreti del Garante del contribuente?
Il Garante può rivolgere raccomandazioni ai direttori delle Agenzie fiscali, accedere agli uffici finanziari per verificare la funzionalità dei servizi di assistenza e l'agibilità degli spazi aperti al pubblico, richiamare gli uffici al rispetto degli artt. 5 (informazione) e 12 (verifiche) dello Statuto e dei termini per i rimborsi d'imposta. Inoltre, riferisce semestralmente al Ministro dell'economia e delle finanze e annualmente al Governo e al Parlamento. Le sue determinazioni non hanno efficacia vincolante diretta, ma operano sul piano della moral suasion istituzionale.
La segnalazione al Garante sospende i termini per impugnare un atto?
No. La segnalazione al Garante nazionale del contribuente non interrompe né sospende i termini di impugnazione degli atti tributari, che continuano a decorrere secondo le regole del D.Lgs. 546/1992. Per evitare la decadenza dall'impugnazione, il contribuente deve comunque proporre tempestivo ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro il termine ordinario di 60 giorni dalla notifica dell'atto. La segnalazione al Garante può svolgersi in parallelo come strumento ulteriore di tutela non giurisdizionale e di stimolo all'autotutela ex art. 10-quater.
Vedi anche