Testo dell'articoloVigente
Art. 9 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) — Rimessione in termini
In vigore dal 01/08/2000
1. Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore. Qualora la rimessione in termini concerna il versamento di tributi, il decreto è adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili. ((2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti, ai sensi del comma 2, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto dall' articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 . I versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al predetto fondo)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 OTTOBRE 2016, N. 189 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 DICEMBRE 2016, N. 229 ))
Stesso numero, altri codici
- Art. 9 D.Lgs. 504/1995 — Speditore registrato
- Articolo 9 L. 184/1983: Segnalazione delle situazioni di abbandono
- Art. 9 Reg. (UE) 2024/1689 — Sistema di gestione dei rischi
- Art. 9 Cod. Amb. — Norme procedurali generali
- Art. 9 D.Lgs. 148/2015 — Gestione di appartenenza delle integrazioni salariali ordinarie
- Art. 9 D.Lgs. 159/2011 — Provvedimenti d'urgenza
In sintesi
L'articolo 9 dello Statuto del Contribuente disciplina due strumenti di tutela del contribuente nel caso di impossibilità oggettiva di adempiere agli obblighi tributari: la rimessione in termini per cause di forza maggiore e la sospensione o differimento delle scadenze in presenza di eventi eccezionali e imprevedibili. La rimessione in termini è disposta con decreto del Ministro delle finanze (oggi Ministro dell'economia e delle finanze) pubblicato in Gazzetta Ufficiale e riguarda specifici contribuenti colpiti da forza maggiore (calamità naturali, eventi bellici, situazioni straordinarie). Se la rimessione riguarda versamenti, il decreto è adottato di concerto con il Ministro del tesoro. Il comma 2 consente, in presenza di eventi eccezionali e imprevedibili, la sospensione o il differimento generalizzato delle scadenze. Il comma 2 bis, originariamente introdotto per disciplinare la ripresa rateale dei versamenti sospesi (fino a diciotto rate mensili senza sanzioni né interessi), è stato abrogato dal D.L. 189/2016 convertito in L. 229/2016. La disposizione si coordina con la normativa di emergenza adottata per terremoti, alluvioni e pandemie, e con gli articoli 1218 e 1256 del codice civile sull'inadempimento incolpevole.L'articolo 9 rappresenta una valvola di equità del sistema tributario, che bilancia il principio di doverosità del tributo (articolo 53 Costituzione) con il principio di ragionevolezza e di tutela dell'affidamento. La forza maggiore tributaria è interpretata in senso oggettivo: un evento esterno, imprevedibile e inevitabile che rende materialmente impossibile l'adempimento. La giurisprudenza ha applicato la nozione a casi di calamità naturali, eventi bellici, distruzione documentale per cause non imputabili, ma anche a impedimenti tecnologici sistemici (down dei sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate) quando documentati. Il consulente contabile, in caso di forza maggiore, ha l'onere di documentare rigorosamente la causa impeditiva e di adempiere appena cessata.
La distinzione tra rimessione in termini (comma 1) e sospensione o differimento (comma 2) è funzionale: la prima opera ex post per sanare ritardi già verificatisi, la seconda opera ex ante per evitare che la scadenza maturi. La rimessione richiede sempre un decreto ministeriale individuato: non è uno strumento di autotutela individuale, ma una forma di intervento collettivo a favore di contribuenti accomunati da una stessa causa impeditiva. La sospensione o il differimento del comma 2 è invece uno strumento più flessibile, utilizzato in via prassi anche con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per il differimento di alcuni adempimenti.
L'abrogazione del comma 2 bis ha rimosso una disciplina speciale di ripresa rateale, ma il principio sostanziale resta operativo: le leggi di sospensione adottate in occasione di terremoti (per esempio per il Centro Italia 2016 o per la Toscana 2023) e della pandemia COVID-19 hanno previsto regimi rateali ad hoc. Il contribuente che invoca l'articolo 9 deve verificare l'esistenza di un decreto ministeriale o di una legge speciale applicabile alla propria situazione: in mancanza, la forza maggiore può essere fatta valere solo in sede sanzionatoria ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs. 472/1997 per escludere la colpevolezza.
Casi pratici
Caso 1: Alluvione e sospensione dei versamenti: applicazione del decreto ministeriale
Caso 2: Down sistemi Agenzia Entrate e ritardo nella dichiarazione: forza maggiore
Domande frequenti