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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo 113 TUIR disciplina un regime opzionale riservato agli intermediari finanziari (banche, società finanziarie, intermediari ex TUB) per le partecipazioni acquisite nell'ambito di interventi di recupero crediti o derivanti dalla conversione in azioni di crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria.
  • L'opzione consente la disapplicazione del regime participation exemption (PEX) di cui all'art. 87 TUIR per tali partecipazioni: la cessione successiva non beneficia dell'esenzione del 95% sulle plusvalenze e, specularmente, le minusvalenze e le svalutazioni sono pienamente deducibili (logica anti-PEX coerente con la natura "creditizia" sostanziale della partecipazione).
  • L'opzione è esercitabile in due fattispecie tassativamente individuate dal c. 2: (a) acquisizione di partecipazioni per il recupero di crediti (es. datio in solutum); (b) conversione di crediti in azioni di nuova emissione verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nell'ambito di piani di risanamento.
  • I requisiti documentali sono stringenti: per il recupero crediti occorre dimostrare convenienza rispetto ad alternative, modalità e tempi di recupero, e (per partecipazioni dirette nella debitrice) la limitazione dell'operatività agli atti di realizzo. Per la conversione, occorre la documentazione della temporaneità della difficoltà, della ragionevolezza delle prospettive di riequilibrio e della convenienza economica della conversione, oltre al piano di risanamento elaborato da più intermediari rappresentanti una quota elevata dell'esposizione.
  • La disposizione, in vigore dal 20 dicembre 2025 nella sua attuale formulazione (modificata dal D.Lgs. 192/2024 di riforma fiscale), si coordina con le disposizioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 23 della L. 262/2005 (legge sul risparmio).
  • L'esercizio dell'opzione richiede una comunicazione all'Agenzia delle Entrate e produce effetti vincolanti sull'intero "ciclo di vita" fiscale della partecipazione: regime di imposizione delle plusvalenze, deducibilità di minusvalenze e svalutazioni, trattamento dei dividendi (potenzialmente con applicazione del regime ordinario in luogo dell'esclusione del 95% ex art. 89).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 113 TUIR – Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari

In vigore dal 20/12/2025

Modificato da: Decreto legislativo del 07/10/2015 n. 192 Articolo 12

“1. Gli intermediari finanziari possono optare per la non applicazione del regime di cui all’articolo 87 alle partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficolta’ finanziaria, nel rispetto delle diposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262.

2. L’opzione di cui al comma 1 puo’ essere esercitata quando sussistono:

a) nel caso di acquisizione di partecipazioni per il recupero dei crediti, i motivi di convenienza rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti, le modalita’ ed i tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di partecipazioni dirette nella societa’ debitrice, che l’operativita’ di quest’ultima sara’ limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio;

b) nel caso di conversione di crediti, gli elementi che inducono a ritenere temporanea la situazione di difficolta’ finanziaria del debitore, ragionevoli le prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo ed economicamente conveniente la conversione rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti; inoltre il piano di risanamento deve essere predisposto da piu’ intermediari finanziari rappresentanti una quota elevata dell’esposizione debitoria dell’impresa in difficolta’.

3. L’opzione di cui al comma 1 comporta, nei confronti della societa’ di cui si acquisisce la partecipazione, la rinuncia ad avvalersi delle opzioni di cui alle sezioni II e III del presente capo e della facolta’ prevista dall’articolo 115 fino all’esercizio in cui mantenga il possesso delle partecipazioni di cui sopra.

4. Ove sussistano le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l’opzione di cui al comma 1 comporta, ai fini dell’applicazione degli articoli 101, comma 5, e 106, da parte degli originari creditori, l’equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente sottoscritte per effetto dell’esercizio del relativo diritto d’opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute.

5. Gli intermediari finanziari possono interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e) , della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. La relativa istanza deve indicare le condizioni di cui ai commi 2 e 3.

6. L’intermediari finanziari che non intende applicare il regime di cui all’articolo 87 ma non ha presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 5, ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare nella dichiarazione del redditi gli elementi conoscitivi essenziali indicati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.”

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Commento

Una norma "speciale" per gli intermediari finanziari: la ratio dell'art. 113 TUIR

L'articolo 113 del TUIR disciplina un regime opzionale di particolare interesse per gli operatori del settore creditizio: la possibilità per gli intermediari finanziari di disapplicare il regime participation exemption (PEX) di cui all'art. 87 TUIR per le partecipazioni acquisite nell'ambito di interventi di recupero crediti o derivanti dalla conversione in azioni di crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria. La disposizione, in vigore dal 20 dicembre 2025 nella sua attuale formulazione (modificata dal D.Lgs. 192/2024 di riforma fiscale), risponde a una specifica esigenza del sistema bancario italiano.

La ratio della norma deve essere compresa nel suo contesto sistematico. Il regime PEX dell'art. 87 TUIR esenta dal reddito d'impresa il 95% delle plusvalenze realizzate sulla cessione di partecipazioni "qualificate" (detenute da almeno 12 mesi, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, riferite a società commerciali residenti in paesi non a fiscalità privilegiata, etc.). Il regime presume che la partecipazione abbia natura "investimento durevole" e che, di conseguenza, sia coerente trattare le plusvalenze come "reddito di capitale" parzialmente esente, simmetricamente al regime di esclusione dei dividendi.

Le partecipazioni acquisite dagli intermediari finanziari nell'ambito di interventi di recupero crediti o di conversione di crediti, tuttavia, non hanno natura di "investimento durevole" ma di strumento di gestione del credito. La banca acquisisce le azioni della società debitrice non per intento di investimento ma perché è la modalità più conveniente di realizzare il credito (datio in solutum) o di "salvare" il rapporto creditizio attraverso un piano di risanamento. In queste fattispecie, il regime PEX risulterebbe distorsivo: la successiva cessione delle partecipazioni rappresenta sostanzialmente la "monetizzazione" del credito originario, non la realizzazione di un investimento di capitale.

L'art. 113 TUIR consente quindi alla banca di optare per la disapplicazione del PEX: la cessione produrrà reddito d'impresa imponibile per il 100% dell'eventuale plusvalenza; specularmente, le minusvalenze e le svalutazioni saranno pienamente deducibili. Il regime restituisce coerenza tributaria al fenomeno economico-sostanziale: la partecipazione "creditizia" è trattata fiscalmente come ciò che è, un'estensione del rapporto creditizio originario.

I soggetti ammessi: gli intermediari finanziari

Il comma 1 dell'art. 113 individua come soggetti ammessi gli intermediari finanziari. La nozione include: (1) le banche (società per azioni o popolari abilitate all'esercizio dell'attività bancaria ex art. 10 TUB); (2) le società finanziarie iscritte nell'albo unico ex art. 106 TUB (ex 107 ante riforma D.Lgs. 141/2010); (3) gli altri intermediari abilitati alla concessione di credito secondo la normativa di vigilanza (es. SGR per finanziamenti garantiti, EuVECA, EuSEF nelle limitate ipotesi consentite).

La disposizione si coordina espressamente con le disposizioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 23 della L. 28 dicembre 2005 n. 262 (legge sul risparmio). Le disposizioni di vigilanza disciplinano i casi e le modalità di acquisizione di partecipazioni in società debitrici, distinguendo tra "partecipazioni temporanee per finalità di recupero" e "partecipazioni stabili" (queste ultime soggette a regime autorizzativo più rigoroso).

Le due fattispecie applicative: recupero e conversione

Il comma 2 individua tassativamente le due fattispecie in cui l'opzione può essere esercitata:

Lett. a), Acquisizione di partecipazioni per il recupero di crediti. È l'ipotesi tipica della datio in solutum: il debitore inadempiente trasferisce alla banca le proprie azioni o partecipazioni in società terze a saldo del debito. La banca acquisisce così asset che intende dismettere quanto prima per realizzare il valore del credito originario. La fattispecie comprende anche l'acquisizione di partecipazioni nella società debitrice stessa, eventualmente all'esito di procedure di esecuzione forzata o di concordato preventivo.

Per esercitare l'opzione l'intermediario deve documentare:

(1) i motivi di convenienza dell'acquisizione delle partecipazioni rispetto ad altre forme alternative di recupero (es. esecuzione forzata, transazione);

(2) le modalità e i tempi previsti per il recupero (piano operativo di dismissione/realizzo);

(3) ove si tratti di partecipazioni dirette nella società debitrice, l'impegno a limitare l'operatività della stessa agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio (impedendo cioè che la banca diventi gestore "industriale" della società debitrice).

Lett. b), Conversione di crediti in azioni di nuova emissione. È l'ipotesi del debt-to-equity swap nell'ambito di operazioni di risanamento: la banca rinuncia al credito (o a parte di esso) ricevendo in cambio azioni di nuova emissione della società debitrice, che continuerà l'attività con una struttura finanziaria rafforzata. La fattispecie è tipica delle operazioni di salvataggio di imprese in temporanea difficoltà finanziaria, di norma inserite in piani di risanamento ex art. 56 CCII (Codice della Crisi e dell'Insolvenza) o in concordati preventivi.

Per esercitare l'opzione l'intermediario deve documentare:

(1) gli elementi che inducono a ritenere temporanea la situazione di difficoltà finanziaria del debitore (analisi del business model, del management, delle prospettive di mercato);

(2) le ragionevoli prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo (5-7 anni tipicamente, con piano industriale dettagliato);

(3) la convenienza economica della conversione rispetto ad altre forme di recupero (analisi comparativa con scenari di liquidazione o esecuzione);

(4) il piano di risanamento deve essere predisposto da più intermediari finanziari rappresentanti una quota elevata dell'esposizione complessiva (logica del "club deal" bancario: la decisione di salvataggio è collettiva, non isolata).

Effetti dell'opzione: regime fiscale "non-PEX" della partecipazione

L'esercizio dell'opzione produce effetti su tutto il ciclo di vita fiscale della partecipazione. In particolare:

(1) Plusvalenze: la cessione successiva produce plusvalenza imponibile per il 100% (anziché 5% in regime PEX). Se la partecipazione è ceduta a un prezzo superiore al costo fiscalmente riconosciuto, la differenza concorre integralmente alla formazione del reddito d'impresa.

(2) Minusvalenze e svalutazioni: simmetricamente, le minusvalenze realizzate sulla cessione e le svalutazioni in bilancio sono pienamente deducibili ai fini IRES, in coerenza con la natura sostanzialmente creditizia della posizione (mentre in regime PEX le minusvalenze sarebbero state irrilevanti per il 95%).

(3) Dividendi: i dividendi distribuiti dalla società partecipata possono essere assoggettati al regime ordinario o al regime di esclusione del 95% ex art. 89 TUIR. Le disposizioni di prassi dell'Agenzia delle Entrate forniscono indicazioni specifiche sull'interazione tra art. 113 TUIR e art. 89 TUIR.

(4) Imposte differite: la disapplicazione del regime PEX comporta la rilevazione di imposte differite (attive o passive) coerenti con la differenza tra valore contabile e valore fiscale della partecipazione.

Profili applicativi: comunicazione all'Agenzia e gestione del rischio

L'esercizio dell'opzione richiede una comunicazione all'Agenzia delle Entrate, di norma da effettuare nella dichiarazione dei redditi del periodo di acquisizione delle partecipazioni. La comunicazione deve contenere la documentazione probatoria dei requisiti di cui al c. 2 (motivi di convenienza, piano di recupero/risanamento, etc.).

L'Amministrazione finanziaria può effettuare verifiche sull'effettiva sussistenza dei requisiti, e in caso di accertamento negativo l'opzione può essere disconosciuta con conseguente applicazione del regime PEX (e recupero dell'eventuale beneficio fiscale derivante dalla deduzione di minusvalenze e svalutazioni). Il rischio di accertamento è significativo per operazioni in cui la "natura creditizia" sostanziale della partecipazione non sia ben documentata.

Per la banca o intermediario la decisione di esercitare l'opzione richiede una valutazione integrata di profili contabili, fiscali, di vigilanza e di rischio operativo. Il professionista che assiste l'intermediario deve coordinare l'analisi con i colleghi di altre specialità (legale societario, advisor finanziari, consulenti di vigilanza) per garantire coerenza decisionale e completezza documentale.

Le novità della riforma fiscale 2024-2025

La versione dell'art. 113 in vigore dal 20 dicembre 2025 incorpora le modifiche del D.Lgs. 192/2024 sulla riforma fiscale. Le modifiche hanno chiarito alcuni profili applicativi e armonizzato la disciplina con la nuova architettura del regime IRES post-riforma. Il commercialista deve consultare le specifiche istruzioni applicative dell'Agenzia delle Entrate per la corretta gestione delle opzioni successive al 20 dicembre 2025, tenendo conto delle eventuali norme transitorie per le operazioni in corso al momento dell'entrata in vigore.

Prassi e linee guida

Circolare · n. 42/E del 3 agosto 2010

Disciplina applicativa dell'art. 113 TUIR sulle partecipazioni acquisite dagli intermediari finanziari per il recupero di crediti bancari: condizioni dell'opzione, equiparazione fiscale ai crediti estinti ai fini degli artt. 101 c. 5 e 106 TUIR, contenuto obbligatorio dell'interpello.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Cos'è il regime opzionale dell'art. 113 TUIR per gli intermediari finanziari?

L'art. 113 TUIR consente agli intermediari finanziari (banche, società finanziarie ex art. 106 TUB, altri intermediari abilitati) di optare per la disapplicazione del regime participation exemption (PEX) di cui all'art. 87 TUIR per le partecipazioni acquisite nell'ambito di: (a) interventi di recupero di crediti (es. datio in solutum); (b) conversione in azioni di nuova emissione di crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nell'ambito di piani di risanamento. La cessione produrrà plusvalenze pienamente imponibili e minusvalenze/svalutazioni pienamente deducibili, restituendo coerenza tributaria alla natura sostanzialmente creditizia della posizione.

Quali documenti deve produrre la banca per esercitare l'opzione ex art. 113 TUIR?

I documenti richiesti dipendono dalla fattispecie. Per il recupero crediti (lett. a c. 2): (1) motivi di convenienza rispetto ad alternative; (2) modalità e tempi di recupero; (3) per partecipazioni dirette nella debitrice, impegno a limitare l'operatività agli atti di realizzo. Per la conversione di crediti (lett. b c. 2): (1) elementi a supporto della temporaneità della difficoltà; (2) ragionevoli prospettive di riequilibrio nel medio periodo; (3) convenienza economica della conversione; (4) piano di risanamento predisposto da più intermediari rappresentanti una quota elevata dell'esposizione (logica del "club deal" bancario). La comunicazione si effettua nella dichiarazione dei redditi del periodo di acquisizione.

Perché la disapplicazione del PEX è coerente per le partecipazioni "creditizie"?

Il regime PEX dell'art. 87 TUIR presume che la partecipazione abbia natura di "investimento durevole" e tratta le plusvalenze come reddito di capitale parzialmente esente (95% esenti). Le partecipazioni acquisite dagli intermediari finanziari nell'ambito di interventi di recupero crediti non hanno natura di investimento durevole ma di strumento di gestione del credito: la banca acquisisce le azioni perché è la modalità più conveniente di monetizzare il credito originario o di salvarlo attraverso il risanamento. La disapplicazione del PEX restituisce coerenza tributaria al fenomeno economico-sostanziale: la partecipazione "creditizia" è trattata fiscalmente come estensione del rapporto creditizio originario, con plena imponibilità delle plusvalenze e plena deducibilità di minusvalenze/svalutazioni.

Quali sono gli effetti dell'opzione sul ciclo di vita fiscale della partecipazione?

L'opzione produce effetti su tutto il ciclo: (1) plusvalenze: cessione produce plusvalenza imponibile per il 100% (anziché 5% in regime PEX); (2) minusvalenze e svalutazioni: pienamente deducibili ai fini IRES (mentre in regime PEX sarebbero state irrilevanti per il 95%); (3) dividendi: distribuiti dalla partecipata, possono essere assoggettati al regime ordinario o al regime di esclusione del 95% ex art. 89 TUIR (la prassi dell'Agenzia fornisce indicazioni specifiche); (4) imposte differite: la disapplicazione comporta la rilevazione di imposte differite (attive o passive) coerenti con la differenza tra valore contabile e fiscale. L'esercizio dell'opzione vincola l'intera "vita" fiscale della partecipazione e va valutato attentamente.

L'Agenzia delle Entrate può disconoscere l'opzione ex art. 113 TUIR?

Sì. L'Agenzia può effettuare verifiche sull'effettiva sussistenza dei requisiti del c. 2 (motivi di convenienza, piano di recupero/risanamento, etc.), e in caso di accertamento negativo l'opzione può essere disconosciuta con conseguente applicazione del regime PEX (e recupero dell'eventuale beneficio fiscale derivante dalla deduzione di minusvalenze e svalutazioni). Il rischio di accertamento è significativo per operazioni in cui la "natura creditizia" sostanziale della partecipazione non sia ben documentata. La banca deve quindi conservare documentazione completa e tempestiva del processo decisionale, dei piani di recupero/risanamento, delle alternative valutate e delle comunicazioni con gli altri intermediari coinvolti (per la conversione).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.