Art. 34 Rev. Leg. – Iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Registro
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, iscrive nel Registro, tutti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano una relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati o, ove applicabile, una relazione di attestazione della conformità della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità di una entità avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, salvo il caso in cui l’entità del Paese terzo abbia emesso esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato il cui importo sia: 1) prima del 31 dicembre 2010, di valore nominale, alla data di emissione non inferiore a cinquantamila euro o, nel caso di titoli di debito in un’altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno cinquantamila euro alla data dell’emissione; 2) dopo il 31 dicembre 2010, di valore nominale, alla data di emissione, non inferiore a centomila euro o, nel caso di titoli di debito in un’altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno centomila euro alla data dell’emissione.
2. […]
3. […]
4. Si applicano le disposizioni dell’articolo 7.
5. I revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti nel Registro sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione e devono notificare tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del Registro qualsiasi modifica di tali informazioni.
6. Le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o i conti consolidati e le relazioni di attestazione della conformità della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità delle entità di cui al comma 1 redatte da revisori o da enti di revisione contabile di Paesi terzi non iscritti nel Registro dei revisori legali sono prive di effetti giuridici in Italia.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo in particolare le condizioni per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali, avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali.
Stesso numero, altri codici
- Art. 34 Codice Civile: Registrazione di atti
- Articolo 34 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 34 Codice del Consumo: Accertamento della vessatorietà delle clausole
- Articolo 34 Codice della Strada: Oneri supplementari a carico dei mezzi d’opera per l’adeguamento delle infrastrutture stradali
- Articolo 34 Codice di Procedura Civile: Accertamenti incidentali
- Articolo 34 Codice di Procedura Penale: Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento
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