Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 29 Rev. Leg. – Impedito controllo
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato
1. I componenti dell’organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l’ammenda fino a settantacinquemila euro.
2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell’ammenda fino a settantacinquemila euro e dell’arresto fino a diciotto mesi.
3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate.
4. Si procede d’ufficio.
Stesso numero, altri codici
- Art. 29 Codice Civile: Divieto di nuove operazioni
- Articolo 29 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 29 Codice del Consumo: Prescrizioni
- Articolo 29 Codice della Strada: Piantagioni e siepi
- Articolo 29 Codice di Procedura Civile: Forma ed effetti dell’accordo delle parti
- Articolo 29 Codice di Procedura Penale: Cessazione del conflitto
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.