Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 47 Ter Cont. Trib. – Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

1. Escluso il caso di pronuncia su reclamo, il collegio, in sede di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del comma 3, salvo che una delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l’integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti ovvero del regolamento di giurisdizione, fissando contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando la domanda cautelare è proposta innanzi al giudice monocratico.

3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Art. 47TER D.Lgs. 546/1992 disciplina definizione su sospensione nel processo tributario riformato L. 130/2022.
  • La norma assicura le garanzie del giusto processo ex art. 111 Cost. con riferimento a definizione su sospensione.
  • Dal 2027 confluirà nel Testo Unico ex D.Lgs. 175/2024 senza modifiche sostanziali.
Indice dei contenuti

L'articolo 47-ter disciplina la definizione del giudizio dopo la pronuncia sulla sospensione, accelerando la conclusione del processo.

Contenuto della disposizione

Concessa o rigettata la sospensione, il giudizio può proseguire direttamente per il merito con trattazione abbreviata. Il giudice può decidere con sentenza pronunciata nella stessa udienza, salvi i diritti delle parti al contraddittorio integrale.

Ratio e inquadramento sistematico

La norma evita la duplicazione di udienze e accelera la definizione delle cause cautelari, contemperando rapidità ed effettività del contraddittorio.

Profili operativi e casi tipici

Il difensore valuta la possibilità di trattazione abbreviata: utile se la causa è documentale e non richiede istruttoria. Va sempre richiesta la conservazione del diritto di replica e produzione di memoria.

Coordinamento normativo e giurisprudenziale

Sul piano sistematico, la disposizione si raccorda con i principi generali del processo civile (codice di procedura civile, richiamato dall'art. 1 D.Lgs. 546/1992 per quanto non diversamente disposto), con lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) e con la disciplina del procedimento amministrativo tributario (L. 7 agosto 1990, n. 241 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Il difensore tributario, nella valutazione del caso concreto, considera congiuntamente la giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, le pronunce della Sezione Tributaria della Cassazione e le indicazioni operative diramate dall'Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni e risposte a interpello pubblicate sul portale istituzionale).

Quadro normativo aggiornato 2026-2027

Il sistema disegnato dal D.Lgs. 546/1992 è stato profondamente riformato dalla L. 130/2022, che ha istituito le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (in luogo delle commissioni tributarie provinciali e regionali), introdotto la magistratura tributaria professionale a tempo pieno e previsto la figura del giudice monocratico per le controversie fino a 5.000 euro. Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha completato la riforma abrogando l'istituto del reclamo-mediazione tributario (artt. 17-bis previgente), rendendo strutturale l'udienza a distanza, ampliando la prova testimoniale scritta nei casi tassativi e rafforzando la motivazione della sentenza. Il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 ha approvato il Testo Unico della giustizia tributaria che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, riordinando in modo sistematico l'intera materia, recependo le riforme del 2022-2023 e raccordando il processo tributario con il codice del processo civile e con il Processo Tributario Telematico (PTT) ormai obbligatorio per tutti i giudizi. L'orientamento di Cassazione (in particolare le sezioni unite tributarie) conferma la tenuta sistematica delle nuove regole, con interventi mirati su contraddittorio, motivazione e tutela cautelare.

Domande frequenti

Cosa succede dopo la decisione sulla sospensione cautelare?

Il giudizio può proseguire direttamente nel merito con trattazione abbreviata.

Posso opporre la trattazione abbreviata?

Sì, se richiedi tempi per memorie integrative o istruttoria; il giudice valuta l'esigenza.

La sentenza nella stessa udienza è valida?

Sì, purché siano rispettati i diritti di contraddittorio essenziali ex art. 6 CEDU.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.