Art. 44 Cont. Trib. – Estinzione del processo per rinuncia al ricorso
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato
1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile […].
3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
4. La rinuncia e l’accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonchè, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione.
5. Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l’accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l’estinzione del processo. Si applica l’ultimo comma dell’articolo seguente.
Stesso numero, altri codici
- Art. 44 Codice Civile: Trasferimento della residenza e del domicilio
- Articolo 44 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 44 Codice del Consumo: Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio
- Articolo 44 Codice della Strada: Passaggi a livello
- Articolo 44 Codice di Procedura Civile: Efficacia dell’ordinanza [1] che pronuncia sulla competenza
- Articolo 44 Codice di Procedura Penale: Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione
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