Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 32 Cont. Trib. – Deposito di documenti e di memorie
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato
1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l’art. 24, comma 1.
2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma, ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.
3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.
Stesso numero, altri codici
- Art. 32 Codice Civile: Devoluzione dei beni con destinazione
- Articolo 32 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 32 Codice del Consumo: Sanzioni
- Articolo 32 Codice della Strada: Condotta delle acque
- Articolo 32 Codice di Procedura Civile: Cause di garanzia
- Articolo 32 Codice di Procedura Penale: Risoluzione del conflitto
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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