Testo dell'articoloVigente
Art. 25 Cont. Trib. – Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d’ufficio del processo e fascicoli di parte
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato
1. La segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d’ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonchè, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.
2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d’ufficio. […]
3. La segreteria sottopone al presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado il fascicolo del processo appena formato.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 25 disciplina l'iscrizione del ricorso nel registro generale e la formazione del fascicolo d'ufficio nel PTT, atti preliminari all'assegnazione alla sezione.
Contenuto della disposizione
All'atto del deposito del ricorso la segreteria iscrive la causa nel registro generale, attribuisce numero di ruolo e forma il fascicolo d'ufficio nel PTT, contenente atti, documenti e provvedimenti. Le parti accedono al fascicolo telematicamente con credenziali SIGIT.
Ratio e inquadramento sistematico
La norma rende trasparente e accessibile il percorso processuale, fondamento del giusto processo, e organizza informaticamente il carico di lavoro della corte.
Profili operativi e casi tipici
Il difensore consulta il fascicolo nel PTT tramite SIGIT/SISTRI per verificare depositi avversari, comunicazioni di segreteria, fissazione udienza. Il numero di ruolo identifica la causa in tutte le successive interazioni con la segreteria.
Coordinamento normativo e giurisprudenziale
Sul piano sistematico, la disposizione si raccorda con i principi generali del processo civile (codice di procedura civile, richiamato dall'art. 1 D.Lgs. 546/1992 per quanto non diversamente disposto), con lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) e con la disciplina del procedimento amministrativo tributario (L. 7 agosto 1990, n. 241 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Il difensore tributario, nella valutazione del caso concreto, considera congiuntamente la giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, le pronunce della Sezione Tributaria della Cassazione e le indicazioni operative diramate dall'Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni e risposte a interpello pubblicate sul portale istituzionale).
Quadro normativo aggiornato 2026-2027
Il sistema disegnato dal D.Lgs. 546/1992 è stato profondamente riformato dalla L. 130/2022, che ha istituito le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (in luogo delle commissioni tributarie provinciali e regionali), introdotto la magistratura tributaria professionale a tempo pieno e previsto la figura del giudice monocratico per le controversie fino a 5.000 euro. Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha completato la riforma abrogando l'istituto del reclamo-mediazione tributario (artt. 17-bis previgente), rendendo strutturale l'udienza a distanza, ampliando la prova testimoniale scritta nei casi tassativi e rafforzando la motivazione della sentenza. Il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 ha approvato il Testo Unico della giustizia tributaria che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, riordinando in modo sistematico l'intera materia, recependo le riforme del 2022-2023 e raccordando il processo tributario con il codice del processo civile e con il Processo Tributario Telematico (PTT) ormai obbligatorio per tutti i giudizi. L'orientamento di Cassazione (in particolare le sezioni unite tributarie) conferma la tenuta sistematica delle nuove regole, con interventi mirati su contraddittorio, motivazione e tutela cautelare.
Domande frequenti
Cosa fa la segreteria quando ricevo il ricorso?
Lo iscrive nel registro generale, assegna numero di ruolo e forma il fascicolo d'ufficio nel PTT.
Come consulto il fascicolo telematico?
Tramite il SIGIT/SISTRI con credenziali di accesso del difensore o della parte costituita.
Il numero di ruolo è importante?
Sì, identifica la causa in tutte le comunicazioni con la segreteria e nei depositi successivi.