In sintesi
- L'art. 60-quinquies TUPI estende l'ambito applicativo delle norme su monitoraggio della spesa e contrattazione integrativa (artt. 60-bis e 60-ter) al settore scolastico ed educativo.
- L'applicazione avviene rigorosamente nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- Restano salve le specificità organizzative e funzionali e l'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo riconosciute alle istituzioni scolastiche dall'art. 21 L. 59/1997 e dal DPR 275/1999.
- La norma è coordinata con l'art. 60-quater, che disciplina il regime applicabile a specifiche categorie di personale e amministrazioni.
- Per i dirigenti scolastici, la disposizione comporta obblighi rafforzati di rilevazione dei costi del personale e di rendicontazione alla Ragioneria generale dello Stato.
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Art. 60 quinquies D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo
In vigore dal 9/5/2001
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1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60-quater, le disposizioni degli articoli 60-bis e 60-ter si applicano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni. ))
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
L'articolo 60-quinquies del D.Lgs. 165/2001 (TUPI) è una norma di coordinamento applicativo di portata circoscritta ma di notevole impatto operativo per il sistema dell'istruzione. La disposizione estende alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative la disciplina sul controllo della spesa per il personale (art. 60-bis) e sulla trasparenza della contrattazione integrativa (art. 60-ter), salvaguardando però la specificità del comparto scuola e i principi di autonomia ex art. 21 L. 59/1997 e DPR 275/1999.
Inquadramento normativo
La norma si colloca nel Capo dedicato al controllo del costo del lavoro pubblico e completa la sequenza degli articoli 60, 60-bis, 60-ter e 60-quater, ciascuno dei quali introduce un tassello del sistema di rilevazione, monitoraggio e trasmissione dei dati sulla spesa per il personale alle pubbliche amministrazioni. L'art. 60-quinquies opera come clausola di estensione condizionata: rende applicabili gli artt. 60-bis e 60-ter al sistema scolastico, ma con tre vincoli espliciti.
Ambito soggettivo e oggettivo
Sono destinatarie della norma le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, istituti tecnici e professionali) e le istituzioni educative (convitti nazionali, educandati). Restano escluse le istituzioni AFAM e le università, che hanno proprio statuto autonomistico ex L. 240/2010 e L. 508/1999, e le scuole paritarie non statali, che operano in regime privatistico.
Sotto il profilo oggettivo, l'estensione opera per:
Operatività pratica per i dirigenti scolastici
Il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro pubblico ex art. 25 d.lgs. 165/2001, deve tradurre i principi dell'art. 60-quinquies in prassi gestionali concrete. In particolare è tenuto a:
Profili di responsabilità
L'inosservanza degli obblighi richiamati può rilevare sotto plurimi profili: responsabilità dirigenziale ex art. 21 TUPI, con incidenza sulla retribuzione di risultato; responsabilità amministrativo-contabile davanti alla Corte dei conti per spese non assistite da capienza; responsabilità disciplinare ex art. 55-sexies in caso di omissioni o ritardi imputabili. La giurisprudenza contabile valuta in modo particolare la corretta certificazione del fondo di istituto, che non può essere superata in sede di sottoscrizione del contratto integrativo.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 251/2017
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi dell'Agenzia delle Entrate
Funzione Pubblica Dipartimento Funzione Pubblica — indirizzi su organizzazione e personale PA
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.itGazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.itDomande frequenti
L'art. 60-quinquies TUPI si applica anche alle scuole paritarie?
No. La norma si rivolge alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative pubbliche. Le scuole paritarie non statali operano in regime privatistico ex L. 62/2000 e non rientrano nell'ambito soggettivo del TUPI, salvo specifiche disposizioni di settore.
Quali documenti deve produrre il dirigente scolastico in attuazione dell'art. 60-quinquies?
Deve garantire la trasmissione del Conto Annuale e del Monitoraggio trimestrale via piattaforma SICO della Ragioneria generale dello Stato, oltre alla relazione tecnico-finanziaria e illustrativa a corredo del contratto integrativo d'istituto, certificate dal collegio dei revisori dei conti, secondo gli artt. 40-bis, 60-bis e 60-ter TUPI.
La norma può imporre nuove assunzioni o oneri aggiuntivi alle scuole?
No. La disposizione contiene una clausola espressa di invarianza finanziaria: l'applicazione degli artt. 60-bis e 60-ter avviene nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Cosa succede se il contratto integrativo di istituto supera la capienza del Fondo?
Ai sensi degli artt. 40 e 40-bis TUPI, il collegio dei revisori certifica la compatibilità economica del contratto integrativo. In caso di esito negativo, l'accordo non può essere sottoscritto e le parti devono riaprire la trattativa. Spese non capienti possono integrare responsabilità erariale del dirigente scolastico.
L'autonomia scolastica subisce compressioni a seguito dell'art. 60-quinquies?
No, la norma è strutturata in modo da salvaguardare espressamente l'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo riconosciuta dal DPR 275/1999. Gli obblighi introdotti operano sul piano del monitoraggio finanziario e contrattuale, non su quello pedagogico-organizzativo riservato al collegio dei docenti e al consiglio di istituto.