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Testo dell'articoloVigente
Art. 183 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Esenzioni
In vigore dal 01/07/1998
1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano: a) alle operazioni, agli ordini o alle condotte previsti dall’ articolo 6 del regolamento (UE) n. 596/2014 , dai soggetti ivi indicati, nell’ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico, nonché nell’ambito delle attività della politica climatica dell’Unione o nell’ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell’Unione; b) alle negoziazioni di azioni proprie effettuate ai sensi dell’ articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014 ; ((b-bis) alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati di cui all’ articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , per la stabilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all’articolo 5, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento))
In sintesi
Esenzioni dalla disciplina degli abusi di mercato
L’art. 183 TUF elenca le esenzioni dalla disciplina sugli abusi di mercato, attuando l’art. 6 del Regolamento MAR (Regolamento (UE) n. 596/2014). Le esenzioni coprono tre categorie principali. La prima (lett. a) riguarda le operazioni degli Stati membri, delle banche centrali e degli enti pubblici nell’ambito della politica monetaria (es. operazioni BCE sui mercati), della politica dei cambi, della gestione del debito pubblico (es. operazioni del Tesoro sul mercato secondario dei BTP), e delle politiche climatica, agricola e della pesca UE: queste operazioni perseguono finalità di interesse generale e potrebbero non rispettare le condizioni ordinarie degli abusi di mercato. La seconda (lett. b) riguarda i programmi di buy-back autorizzati (safe harbour) effettuati ai sensi dell’art. 5 MAR, che prevedono condizioni specifiche di prezzo, volume e trasparenza che consentono agli emittenti di riacquistare azioni proprie senza rischio di integrazione della manipolazione del mercato. La terza (lett. b-bis), introdotta con le riforme recenti, riguarda le operazioni di stabilizzazione di valori mobiliari conformi all’art. 5, parr. 4 e 5 MAR: la stabilizzazione è un’attività temporanea di sostegno del prezzo di nuove emissioni post-IPO, che può sembrare manipolazione ma è consentita entro precisi limiti temporali e quantitativi.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 49/2014
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
regolamento
Domande frequenti
La BCE che acquista titoli di Stato commette abuso di mercato?
No: l'art. 183, lett. a) TUF esenta le operazioni di banche centrali ed enti pubblici nell'ambito della politica monetaria e della gestione del debito pubblico.
Quali operazioni sono esenti dalla disciplina degli abusi di mercato?
Le operazioni di politica monetaria/cambi/debito pubblico ed altre politiche UE (lett. a), i buy-back conformi all'art. 5 MAR (lett. b) e le stabilizzazioni (lett. b-bis).
Perche' i buy-back autorizzati sono esenti?
Perche' il safe harbour dell'art. 5 MAR prevede condizioni di prezzo, volume e trasparenza che escludono il rischio di manipolazione.
Cos'e' la stabilizzazione esente?
Un'attivita' temporanea di sostegno del prezzo di nuove emissioni post-IPO, consentita entro precisi limiti temporali e quantitativi (art. 5, parr. 4 e 5 MAR).
Quale regolamento UE attua l'art. 183 TUF?
Il Regolamento MAR (UE n. 596/2014), in particolare l'art. 6 sulle esenzioni.
Fonti consultate: 2 fontei verificate