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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 174 TUF – False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della CONSOB
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico della finanza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi espone false informazioni nelle comunicazioni previste dagli articoli 94, 102, 113, 114, 115, 120, commi 2 e 3, e 144 commi 2 e 4, è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni.
2. Fuori dai casi previsti al comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso emittenti quotati e ostacola l’esercizio delle funzioni della CONSOB è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TUF - Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998).
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