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Testo dell'articoloVigente
Art. 157 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Effetti dei giudizi sui bilanci
In vigore dal 01/07/1998
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1. Salvi i casi previsti dall’articolo 156, comma 4, la deliberazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio d’esercizio può essere impugnata, per mancata conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale. Tanti soci che rappresentano la medesima quota di capitale della società con azioni quotate possono richiedere al tribunale di accertare la conformità del bilancio consolidato alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. ))
2. La CONSOB può esercitare in ogni caso le azioni previste dal comma 1 entro sei mesi dalla data di deposito del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato presso l’ufficio del registro delle imprese.
3. Il presente articolo non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell’Unione Europea.
4. Per le società cooperative, la percentuale di capitale indicata nel comma 1 è rapportata al numero complessivo dei soci.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 157 del Testo Unico della Finanza disciplina un terreno particolarmente delicato del diritto societario: il controllo giurisdizionale sulla correttezza del bilancio nelle societa con azioni quotate. La norma costruisce un sistema di legittimazione differenziato che affianca alla tradizionale impugnativa assembleare uno specifico potere di iniziativa in capo all'autorita di vigilanza, riflettendo la duplice natura dell'informativa contabile delle societa quotate, che e al tempo stesso interesse dei soci e bene di rilievo pubblicistico per la tutela del mercato.
La ratio: dal conflitto interno alla tutela del mercato
Il bilancio delle societa quotate non e un documento meramente interno. Esso costituisce la principale fonte informativa su cui si fondano le scelte di investimento di una platea diffusa di risparmiatori. Per questa ragione il legislatore ha ritenuto insufficiente affidarne il controllo alla sola dialettica fra maggioranza e minoranza assembleare, introducendo strumenti che assicurino la conformita del documento contabile alle regole tecniche di redazione anche a prescindere dall'iniziativa dei soci. L'articolo si colloca cosi all'incrocio tra la disciplina codicistica dell'impugnazione delle delibere e la regolamentazione speciale dei mercati finanziari.
La legittimazione della minoranza qualificata
Il primo comma circoscrive il potere di impugnazione ai soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale. Si tratta di una soglia di rilevanza che bilancia due esigenze contrapposte: da un lato evitare che l'azione sia rimessa all'iniziativa del singolo socio, con il rischio di un contenzioso pretestuoso e seriale; dall'altro garantire che una minoranza dotata di un interesse economico apprezzabile possa reagire a un bilancio redatto in violazione delle norme tecniche. Il vizio rilevante non e qualunque irregolarita, ma specificamente la mancata conformita alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, ossia alle regole sulla chiarezza, sulla verita e sulla correttezza della rappresentazione.
L'estensione al bilancio consolidato
Un profilo qualificante della disposizione e l'estensione della tutela al bilancio consolidato. La medesima minoranza puo chiedere al tribunale di accertarne la conformita alle norme che ne disciplinano la redazione. La scelta tecnica e significativa: poiche il consolidato non e oggetto di una delibera assembleare di approvazione in senso proprio, lo strumento offerto non e l'impugnazione di una decisione, ma un'azione di accertamento volta a verificare la rispondenza del documento alle regole contabili. Si coglie qui l'attenzione del legislatore verso la rappresentazione dei gruppi, dove la realta economica complessiva puo divergere da quella della singola capogruppo.
Il ruolo della CONSOB
Il secondo comma introduce l'elemento di maggiore originalita rispetto al diritto comune: la legittimazione autonoma della CONSOB a esercitare in ogni caso le azioni previste dal comma 1. L'autorita di vigilanza non agisce in rappresentanza dei soci, ma nell'esercizio della propria funzione di tutela del mercato e degli investitori. Il termine di sei mesi dal deposito del bilancio presso l'ufficio del registro delle imprese segna il limite temporale entro cui tale potere puo essere esercitato, in una logica di certezza che mira a non lasciare a tempo indeterminato la sorte del documento contabile. La previsione esprime la convinzione che la correttezza dell'informativa sia un interesse non disponibile dai soli soci.
Il limite alle societa quotate solo all'estero
Il terzo comma chiarisce l'ambito di applicazione spaziale della disciplina: essa non opera per le societa con azioni quotate esclusivamente in mercati regolamentati di altri Paesi dell'Unione Europea. La ragione e coerente con il riparto delle competenze di vigilanza: dove la quotazione e radicata altrove, e l'ordinamento del mercato di riferimento a presidiare la correttezza dell'informativa contabile, secondo il principio dell'home country control proprio del diritto europeo dei mercati finanziari.
La specialita delle societa cooperative
Il quarto comma adatta la regola alle societa cooperative, dove il principio della porta aperta e del voto capitario rende inadeguato un criterio fondato sulle quote di capitale. La percentuale rilevante e percio rapportata al numero complessivo dei soci, in coerenza con la struttura mutualistica e con il carattere personale della partecipazione cooperativa. Si tratta di un adattamento tecnico che preserva la funzione della norma anche dove la misura della partecipazione non si esprime in termini di capitale.
Coordinamento con la disciplina codicistica
L'art. 157 va letto in raccordo con le regole generali sull'impugnazione delle delibere assembleari e sulla revisione legale dei conti. La conformita del bilancio ai criteri di redazione presuppone le clausole generali del codice civile sulla rappresentazione chiara, veritiera e corretta, mentre il sistema dei controlli sulle quotate vede affiancarsi il revisore legale e la vigilanza pubblica. La disposizione non sostituisce questi presidi ma offre un canale processuale ulteriore, calibrato sulla peculiare esposizione al mercato delle societa quotate.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Delibera Consob
Delibera di accertamento della non conformità del bilancio di Giglio Group S.p.A. ai principi contabili internazionali applicabili, con richiesta di pubblicazione di informazioni supplementari ai sensi dell'art. 157, comma 2, del TUF.
Delibera Consob
Provvedimento adottato nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 157, comma 2, TUF, relativo alla verifica della conformità dell'informazione finanziaria periodica ai principi contabili internazionali vigenti.
Domande frequenti
Chi puo impugnare il bilancio di una societa quotata ai sensi dell'art. 157 TUF?
Possono impugnare i soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale, per mancata conformita del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. Per le cooperative la percentuale si rapporta al numero dei soci.
Anche il bilancio consolidato puo essere contestato?
Si. La medesima minoranza qualificata puo chiedere al tribunale di accertare la conformita del bilancio consolidato alle norme che ne disciplinano la redazione, attraverso un'azione di accertamento e non di impugnazione di una delibera.
Quale ruolo ha la CONSOB?
La CONSOB dispone di una legittimazione autonoma a esercitare le azioni previste dalla norma, in ogni caso, entro sei mesi dalla data di deposito del bilancio presso l'ufficio del registro delle imprese.
La disciplina si applica alle societa quotate solo all'estero?
No. L'articolo non si applica alle societa con azioni quotate esclusivamente in mercati regolamentati di altri Paesi dell'Unione Europea, in coerenza con il principio del controllo dello Stato di origine.
Qual e il vizio rilevante per l'impugnazione?
Non ogni irregolarita, ma specificamente la mancata conformita del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, ossia alle regole tecniche sulla chiarezza, verita e correttezza della rappresentazione.