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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’art. 136 TUF definisce i concetti chiave della sollecitazione di deleghe di voto: «delega di voto», «sollecitazione» e «promotore».
  • La sollecitazione è la richiesta di conferimento di deleghe rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto o accompagnata da raccomandazioni idonee a influenzare il voto.
  • Il promotore è il soggetto (anche l’emittente stesso) che promuove la sollecitazione.
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Art. 136 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Definizioni

In vigore dal 01/07/1998

1. Ai fini della presente sezione, si intendono per: a) “delega di voto”, il conferimento della rappresentanza per l’esercizio del voto nelle assemblee; b) “sollecitazione”, la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto; c) “promotore”, il soggetto ((, compreso l’emittente,)) o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione.

Definizioni e ambito applicativo

L’art. 136 TUF apre la sezione dedicata alla sollecitazione di deleghe di voto, fissando le definizioni che orientano l’interpretazione di tutto il Capo. La «delega di voto» è il conferimento della rappresentanza per l’esercizio del voto nelle assemblee. La «sollecitazione» è la richiesta di deleghe rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto oppure accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o indicazioni idonee a influenzare il voto (es. documentazione che suggerisce un determinato orientamento). Il «promotore» è il soggetto o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione; la norma precisa che può essere anche l’emittente stesso.

Ratio della disciplina

La sollecitazione di deleghe è uno strumento di partecipazione assembleare di massa, tipicamente utilizzato da fondi attivisti, associazioni di azionisti o da candidati alternativi al cda che vogliono raccogliere il voto degli azionisti retail prima dell’assemblea. La disciplina TUF mira a garantire che questa attività avvenga con trasparenza e correttezza, in modo da non alterare l’equilibrio informativo tra i diversi stakeholder assembleari. La soglia dei duecento azionisti distingue la sollecitazione vera e propria, soggetta agli obblighi regolamentari della sezione, dalla mera comunicazione individuale ad alcuni soci, che resta libera.

Domande frequenti

Quanti azionisti devono essere coinvolti perché ci sia «sollecitazione» ai sensi dell’art. 136 TUF?

La sollecitazione scatta quando la richiesta di delega è rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte, oppure quando è accompagnata da raccomandazioni o indicazioni idonee a influenzare il voto, indipendentemente dal numero di destinatari.

Può essere la stessa società emittente a sollecitare deleghe dai propri azionisti?

Sì. L’art. 136, comma 1, lettera c) TUF precisa che il promotore può essere anche l’emittente stesso, che quindi è soggetto agli obblighi di trasparenza della disciplina sulla sollecitazione se raggiunge la soglia dei duecento azionisti.

La comunicazione individuale a pochi soci rientra nella disciplina della sollecitazione?

No. Se la richiesta è rivolta a duecento o meno azionisti (e non è accompagnata da raccomandazioni idonee a influenzare il voto), non integra la definizione di «sollecitazione» ex art. 136 TUF e resta libera da obblighi regolamentari specifici.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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