Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 134 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Aumenti di capitale
In vigore dal 01/07/1998
1. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116 )) .
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 OTTOBRE 2012, N. 184 .
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37.
Vedi anche
→TUF art. 133 - Art. 133 TUF - Esclusione su richiesta dalle negoziazioni→TUF art. 135 - Art. 135 TUF - Percentuali di capitale→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 128 TUF – Articolo abrogato→Art. 127 sexies TUF – Azioni a voto plurimo→Art. 127 quinquies TUF – Maggiorazione del voto→Art. 127 quater TUF – Maggiorazione del dividendo→Art. 127 ter TUF – Diritto di porre domande prima dell’assemblea→Art. 127 bis TUF – (Annullabilità delle deliberazioni e diritto di recesso)→Art. 127 TUF – (Voto per corrispondenza o in via elettronica)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 134 del D.Lgs. 58/1998 (TUF) costituisce oggi un guscio normativo: tutte le sue componenti precettive sono state progressivamente soppresse o abrogate, sicché la disposizione non esprime più alcuna regola applicabile. La sua lettura ha esclusivamente valore storico e di coordinamento sistematico, utile a comprendere come la disciplina degli aumenti di capitale delle società quotate si sia spostata verso il codice civile.
Lo svuotamento progressivo
Il comma 1 è stato soppresso dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. Il comma 2 era già stato abrogato dal D.Lgs. 11 ottobre 2012, n. 184, mentre il comma 3 era venuto meno con il D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Si tratta di un esempio tipico di abrogazione frazionata, in cui un articolo perde i propri contenuti in momenti successivi, fino a restare formalmente presente nel testo ma privo di portata applicativa.
Dove vive oggi la disciplina
La materia degli aumenti di capitale è oggi governata, in via generale, dagli articoli 2438 e seguenti del codice civile, con le specificità dettate per le società con azioni quotate in mercati regolamentati. Il TUF conserva regole speciali in tema di operazioni sul capitale e tutela del mercato, ma il presidio diretto un tempo affidato all'art. 134 è stato riassorbito nelle disposizioni codicistiche e nelle norme di settore. Per individuare le regole vigenti occorre quindi fare riferimento al codice civile e alle altre disposizioni del TUF tuttora in vigore.
Indicazione operativa
Nella pratica, citare l'art. 134 TUF come fonte di un obbligo o di una facoltà sarebbe un errore: la norma non disciplina più nulla. Chi deve verificare i presupposti, le maggioranze o le modalità di un aumento di capitale di una società quotata deve muovere dalle disposizioni codicistiche e dalle norme regolamentari di settore, considerando questo articolo come testimonianza dell'assetto normativo previgente.
Prassi e linee guida
Regolamento Consob
Il Regolamento Emittenti Consob dà attuazione all'art. 134 TUF stabilendo che per gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione la relazione degli amministratori e il parere del revisore debbano essere pubblicati almeno 15 giorni prima dell'assemblea, resi disponibili in sede e comunicati alla società di gestione del mercato.
Casi pratici
Caso 1: verifica della fonte corretta
Tizio, amministratore di una società quotata, intende deliberare un aumento di capitale e chiede al proprio consulente quale norma del TUF applicare richiamando l'art. 134. Il consulente chiarisce che l'articolo è ormai svuotato e che la disciplina va ricercata negli artt. 2438 e ss. c.c. e nelle norme di settore vigenti.
Caso 2: errore in un parere
Caio redige un parere fondando un obbligo procedurale sull'art. 134 TUF. Sempronio, rivedendo il documento, segnala che la disposizione è priva di portata applicativa: il riferimento va corretto, pena l'invocazione di una fonte inesistente nel contenuto.
Domande frequenti
L'art. 134 TUF è ancora applicabile?
No. Tutti i suoi commi sono stati soppressi o abrogati. La disposizione è priva di contenuto precettivo e ha solo valore storico.
Quando sono stati abrogati i commi?
Il comma 1 è stato soppresso dal D.L. 91/2014 (conv. L. 116/2014); il comma 2 dal D.Lgs. 184/2012; il comma 3 dal D.Lgs. 37/2004.
Dove si trova oggi la disciplina degli aumenti di capitale?
Negli articoli 2438 e seguenti del codice civile, con le regole speciali per le società quotate, e nelle altre disposizioni del TUF tuttora vigenti.
Posso citare l'art. 134 TUF in un atto?
È sconsigliabile come fonte di una regola: non disciplina più nulla. Lo si può richiamare solo per ricostruire l'evoluzione normativa.
Perché l'articolo resta nel testo se è vuoto?
È frequente che le abrogazioni frazionate lascino l'articolo formalmente presente ma privo di contenuto, per non alterare la numerazione del testo unico.