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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 100-bis TUF – Rivendita di titoli o prodotti finanziari diversi dai titoli
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico della finanza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
1. L’acquirente, che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, può far valere la nullità del contratto nel caso in cui i titoli o i prodotti finanziari diversi dai titoli offerti al pubblico siano stati già oggetto, in Italia o all’estero, di un collocamento riservato a investitori qualificati e, nei dodici mesi successivi, siano stati sistematicamente rivenduti al pubblico in assenza del prospetto di offerta, a meno che tale rivendita non ricada in una delle ipotesi di esenzione previste all’articolo 1, paragrafo 4, lettere da a) a d), del regolamento prospetto o all’articolo 100, comma 1, del presente decreto.
I soggetti abilitati presso i quali è avvenuta la rivendita dei titoli rispondono del danno arrecato.
Resta fermo quanto stabilito dagli articoli 2412, secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526 , quarto comma, del codice civile .
2. Alla rivendita successiva dei prodotti finanziari diversi dai titoli si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del regolamento prospetto, nonché le disposizioni di cui al comma 1
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TUF - Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998).
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