Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 8 T.U.IVA – Cessioni all’esportazione.

In vigore dal 12/12/2017 al 01/01/2027

Modificato da: Legge del 20/11/2017 n. 167 Articolo 9

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

Nota:Le disposizioni del presente articolo, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 330, lett. b) legge 24 dicembre 2012 n. 228, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013.

“Costituiscono cessioni all’esportazione non imponibili:

a) Le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunita’ economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L’esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall’ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, o, se questa non e’ prescritta, sul documento di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a). Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l’esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunita’ economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunita’ economica europea; l’esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall’ufficio doganale o dall’ufficio postale su un esemplare della fattura;

b-bis) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’Unione europea entro centottanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalita’ stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell’elenco di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, in attuazione di finalita’ umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La prova dell’avvenuta esportazione dei beni e’ data dalla documentazione doganale;

c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all’esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facolta’ di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell’imposta.

Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuate senza pagamento dell’imposta ai soggetti indicati nella lettera a), se residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla lettera b) del precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilita’, nei limiti dell’ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte nel corso dell’anno solare precedente. I cessionari e i commissionari possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso e l’ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensi della lettera a), relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi. I soggetti che intendono avvalersi della facolta’ di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’imposta devono darne comunicazione scritta al competente ufficio dell’I.V.A. entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione, indicando l’ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell’anno solare precedente. Gli stessi soggetti possono optare, dandone comunicazione entro il 31 gennaio, per la facolta’ di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’imposta assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l’ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. L’opzione ha effetto per un triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di triennio in triennio. La revoca deve essere comunicata all’ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio. I soggetti che iniziano l’attivita’ o non hanno comunque effettuato esportazioni nell’anno solare precedente possono avvalersi per la durata di un triennio solare della facolta’ di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’imposta, dandone preventiva comunicazione all’ufficio, assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l’ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti (1).

(Comma abrogato)

Nel caso di affitto di azienda, perche’ possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facolta’ di acquistare beni e servizi per cessioni all’esportazione, senza pagamento dell’imposta, ai sensi del terzo comma, e’ necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all’ufficio IVA competente per territorio.

Ai fini dell’applicazione del primo comma si intendono spediti o trasportati fuori della Comunita’ anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l’equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonche’ per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma.

—–

(1) L’art. 3 decreto-legge 29 dicembre 1983 n. 746 ha abrogato, con effetto dal 1 gennaio 1984, le disposizioni “concernenti la dichiarazione e la comunicazione dell’intento di avvalersi della facolta’ di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell’imposta” nonche’ quelle “riguardanti i soggetti che iniziano l’attivita’” contenute nel presente comma. Vedasi ora quanto disposto dagli artt. 14 del citato decreto-legge n. 746 del 1983.”

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⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 2 commi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In sintesi

  • Le cessioni all'esportazione sono non imponibili ai fini IVA italiana (art. 8, comma 1)
  • Tre tipologie principali: esportazioni dirette (lett. a), esportazioni indirette (lett. b), cessioni a esportatori abituali (lett. c)
  • L'esportazione deve risultare da documento doganale o vidimazione su fattura/bolla
  • Per le cessioni a esportatori abituali (lett. c): occorre la dichiarazione d'intento
  • L'IVA assolta sugli acquisti collegati alle esportazioni è detraibile (principio di neutralità - art. 19, comma 3)
  • Riforma 2027: art. 8 soppresso e sostituito dal nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026)
Indice dei contenuti

Commento del professionista

L'art. 8 del Testo Unico IVA disciplina il regime delle cessioni all'esportazione: operazioni non imponibili ai fini IVA italiana che realizzano l'estrazione di beni dal territorio dell'Unione verso paesi terzi. La non imponibilità è un regime di favore funzionale alla promozione delle esportazioni italiane: il cedente non addebita IVA al cessionario estero (che altrimenti dovrebbe sopportare un onere fiscale italiano sulle proprie merci), ma conserva il diritto di detrarre l'IVA assolta sugli acquisti collegati (art. 19, comma 3, lett. a). Per il commercialista d'impresa esportatrice, l'art. 8 è strumento operativo essenziale per la gestione fiscale delle operazioni internazionali.

Le tipologie di esportazione: lett. a, b, c

Lett. a, esportazioni dirette: cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio della Comunità, a cura o a nome del cedente o di commissionari, anche per incarico dei cessionari. La caratteristica è che il cedente è coinvolto direttamente nell'operazione di esportazione: cura il trasporto o lo affida a terzi nominati per suo conto. La prova dell'esportazione deve risultare da documento doganale (oggi DAU - Documento Amministrativo Unico) o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale sulla fattura o sulla bolla di accompagnamento.

Lett. b, esportazioni indirette: cessioni di beni che il cessionario non residente prende in consegna in Italia ma trasporta o spedisce all'estero entro 90 giorni dalla consegna, a sua cura e nome. La regola consente l'applicazione del regime di esportazione anche quando il trasporto è curato dal cessionario estero. Il cedente italiano deve acquisire prova dell'avvenuta esportazione (documento doganale entro 90 giorni); in caso contrario, deve regolarizzare l'operazione applicando l'IVA italiana.

Lett. c, cessioni a esportatori abituali: cessioni a soggetti che esportano abitualmente (esportatori abituali, identificati da specifici parametri di plafond di esportazione). La cessione è non imponibile sulla base della dichiarazione d'intento rilasciata dal cessionario, che dichiara la propria qualità di esportatore abituale e l'utilizzo dei beni acquistati per esportazione. La regola realizza una sorta di «esportazione anticipata»: il cedente vende senza IVA a un cliente che a sua volta esporterà i beni.

La dichiarazione d'intento

La dichiarazione d'intento è strumento centrale del regime delle cessioni a esportatori abituali. Procedura: l'esportatore abituale, sulla base del proprio plafond (cessioni all'esportazione effettuate nell'anno precedente), trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento per ogni cessione di acquisto da effettuare con regime di non imponibilità. Il cedente italiano riceve la dichiarazione (con numero di protocollo del SdI) e fattura senza IVA. Le verifiche del cedente: validità della dichiarazione, capienza del plafond residuo (verificabile online sul sito dell'Agenzia), corretta attribuzione della cessione alla dichiarazione.

Errori nella gestione delle dichiarazioni d'intento espongono a sanzioni significative: il cedente che fattura senza IVA in assenza di valida dichiarazione (o oltre il plafond) è chiamato a versare l'imposta non addebitata, con la sanzione del 70% per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (art. 7, commi 3 e 4, D.Lgs. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024; in precedenza dal 100% al 200%). Per il commercialista, la verifica preventiva della dichiarazione d'intento è adempimento di routine ma essenziale.

La prova dell'esportazione

La prova dell'esportazione è elemento sostanziale del regime di non imponibilità. Senza prova adeguata, l'operazione non è qualificabile come esportazione e diventa imponibile ai fini IVA italiana. Le prove ammesse: DAU (Documento Amministrativo Unico) emesso dall'ufficio doganale di uscita; vidimazione dell'autorità doganale su fattura o bolla di accompagnamento; tracking elettronico del trasporto (per spedizioni postali ed espresso); conferma di arrivo all'estero da parte del cessionario.

L'Agenzia delle Entrate è oggi rigorosa nell'esigere prove documentali certe. Per le esportazioni dirette, il sistema doganale italiano (AIDA) genera automaticamente le prove. Per le esportazioni indirette, il cedente deve attivamente acquisire la prova entro 90 giorni dalla consegna; in caso di mancata acquisizione, deve regolarizzare con applicazione dell'IVA. Per le cessioni intracomunitarie verso clienti UE, la prova è data dai sistemi VIES e dai documenti di trasporto (CMR, eccetera), disciplina specifica.

Il rapporto con la detrazione

La non imponibilità delle esportazioni si combina con la detraibilità dell'IVA sugli acquisti correlati (art. 19, comma 3, lett. a T.U.IVA). L'esportatore detrae integralmente l'IVA assolta sui beni e servizi acquistati per le operazioni di esportazione, anche se le esportazioni non scontano IVA italiana. Il risultato è un sistema di «crediti IVA» a favore degli esportatori abituali: l'IVA detratta supera quella assolta (essendo le esportazioni non imponibili), generando crediti che possono essere chiesti a rimborso (art. 30 T.U.IVA) o utilizzati in compensazione (con dichiarazione e visto di conformità).

Per gli esportatori abituali la corretta gestione del credito IVA è fattore di tesoreria significativo. I rimborsi sono erogati dall'Agenzia delle Entrate con tempistiche progressivamente ridotte (90 giorni per i soggetti con elevato standing, fino a 18 mesi per quelli ordinari). La compensazione con altri tributi (IRPEF, IRES, contributi) è alternativa pratica al rimborso, con limiti annuali (oggi 5 milioni di euro per anno).

Profili pratici

Per il commercialista che assiste imprese esportatrici, le aree di attenzione: qualificazione corretta della tipologia di esportazione (diretta, indiretta, a esportatore abituale); acquisizione tempestiva della prova dell'esportazione; gestione delle dichiarazioni d'intento per le cessioni a esportatori abituali; monitoraggio del plafond di esportazione per i propri clienti esportatori abituali; gestione del credito IVA con scelta tra rimborso e compensazione. Una corretta organizzazione dei flussi documentali ed elettronici è essenziale per l'efficienza fiscale dell'export.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Risposta a interpello

n. 283 del 2023

L'Agenzia chiarisce il regime di non imponibilità IVA per le cessioni all'esportazione triangolari ex art. 8, comma 1, lett. a) del decreto IVA, precisando i requisiti di prova dell'effettiva uscita dei beni dal territorio doganale UE e i casi in cui il promotore della triangolazione può beneficiare della non imponibilità.

Risposta a interpello

n. 148 del 4 marzo 2021

Affronta l'utilizzo del plafond IVA da parte di soggetti passivi non stabiliti in Italia ma ivi identificati, chiarendo le condizioni per maturare lo status di esportatore abituale e per effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta ex art. 8, comma 1, lett. c).

Risposta a interpello

n. 166 del 2020

Chiarisce l'ambito applicativo dell'art. 8, comma 5 del decreto IVA sulle cessioni di beni all'esportazione, distinguendo le esportazioni dirette (curate dal cedente) da quelle indirette (curate dal cessionario non residente) e i relativi obblighi documentali.

Domande frequenti

Cosa sono le cessioni all'esportazione?

Sono cessioni di beni che vengono trasportati o spediti fuori dal territorio dell'Unione europea, verso paesi terzi. Sono non imponibili ai fini IVA italiana (art. 8 T.U.IVA): il cedente non addebita IVA al cliente estero ma conserva il diritto di detrarre l'IVA sugli acquisti collegati. La regola promuove le esportazioni italiane, evitando che la merce italiana sopporti un onere IVA italiano nei mercati internazionali.

Cos'è una «esportazione indiretta»?

È una cessione in cui il cessionario non residente prende in consegna i beni in Italia e li trasporta a propria cura all'estero entro 90 giorni dalla consegna (art. 8, lett. b T.U.IVA). Il cedente italiano deve acquisire prova dell'esportazione (documento doganale di uscita) entro il termine. In caso contrario, deve regolarizzare l'operazione applicando l'IVA italiana, con eventuali sanzioni. La regola consente il regime di esportazione anche quando il trasporto è curato dal cliente estero.

Cos'è la dichiarazione d'intento?

È la dichiarazione con cui un esportatore abituale comunica al proprio fornitore italiano la propria qualità e il proposito di destinare i beni acquistati a operazioni di esportazione. Sulla base della dichiarazione, il fornitore può fatturare in regime di non imponibilità (art. 8, lett. c T.U.IVA). Procedura: trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, con numero di protocollo SdI da comunicare al fornitore. Il fornitore verifica la validità e la capienza del plafond residuo dell'esportatore.

L'IVA sugli acquisti per esportazioni è detraibile?

Sì. L'art. 19, comma 3, lett. a T.U.IVA preserva la detraibilità dell'IVA sugli acquisti afferenti alle cessioni all'esportazione, anche se queste sono non imponibili. La regola realizza il principio di neutralità dell'IVA negli scambi internazionali. La detrazione genera frequentemente crediti IVA per gli esportatori abituali, recuperabili tramite rimborso (art. 30 T.U.IVA) o compensazione con altri tributi.

Cosa succede se non riesco a provare l'esportazione?

L'operazione non è qualificabile come esportazione e diventa imponibile ai fini IVA italiana. Il cedente è chiamato a regolarizzare applicando l'imposta retroattivamente: per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione è del 50% del tributo (art. 7, c. 1, D.Lgs. 471/1997; in precedenza dal 50% al 100%) e non si applica se, nei 30 giorni successivi, l'imposta viene versata previa regolarizzazione della fattura. Per le esportazioni indirette, il termine per acquisire la prova è di 90 giorni dalla consegna; in caso di mancata acquisizione entro il termine, la regolarizzazione è obbligatoria. Una corretta organizzazione dei flussi documentali (DAU, vidimazioni doganali, conferme di consegna) è essenziale per evitare contestazioni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 3 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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