- L’attività di gestione accentrata è svolta da depositari centrali autorizzati ai sensi del Regolamento CSDR per la prestazione dei servizi di notaio e di amministrazione centralizzata.
- La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può disciplinare con regolamento le modalità di svolgimento e le caratteristiche dei servizi, la tenuta dei conti e i diritti degli azionisti.
- Il regolamento stabilisce anche le procedure per l’identificazione degli azionisti e per la facilitazione dell’esercizio dei diritti degli azionisti.
Art. 82 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Attività e regolamento della gestione accentrata
In vigore dal 01/07/1998
1. L’attività di gestione accentrata è esercitata da depositari centrali autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 alla prestazione dei servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2), dell’Allegato al medesimo regolamento e relativi servizi accessori.
2. Al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 79-quaterdecies, comma 1, la Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, può individuare con regolamento nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1, della direttiva 2007/36/CE e delle relative disposizioni attuative: (89) a) le modalità di svolgimento e le caratteristiche del servizio di cui alla Sezione A, punto 1), e dei servizi accessori di tipo non bancario elencati nella Sezione B, punti 2) e 3), dell’Allegato al regolamento di cui al comma 1, nonché di ogni ulteriore servizio di tipo non bancario, accessorio ai servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2), consentito ma non esplicitamente elencato nella sezione B dell’Allegato al regolamento di cui al comma 1; b) le categorie di intermediari che possono detenere conti titoli presso il depositario centrale e le attività, previste dal presente capo, che gli intermediari sono abilitati a svolgere; c) le caratteristiche degli strumenti finanziari indicati all’articolo 83-bis, comma 2, ai fini dell’assoggettamento dei medesimi alle disposizioni della sezione I del presente capo; d) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 83-sexies, comma 4, i modelli, le modalità, i termini e l’intermediario responsabile per il rilascio e la revoca delle certificazioni nonché per l’effettuazione e la rettifica delle comunicazioni; e) i criteri e le modalità di svolgimento dell’attività indicata nell’articolo 83-octies; f) i termini entro i quali gli intermediari e i depositari centrali adempiono, ai sensi dell’articolo 83-novies, comma 1, lettere d), e), f) e g), e dell’articolo 89, rispettivamente, agli obblighi di segnalazione agli emittenti dei dati identificativi degli aventi diritti sulle azioni e delle registrazioni effettuate ai sensi dell’articolo 83-octies; g) le modalità e i termini di comunicazione, su richiesta, nei casi e ai soggetti individuati dal regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari di strumenti finanziari diversi da quelli di cui all’articolo 83-duodecies e degli intermediari che li detengono, fatta salva la possibilità per i titolari degli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi; (89) h) i requisiti che i corrispettivi indicati al comma 3 e i corrispettivi richiesti dagli intermediari per la tenuta dei conti devono rispettare; i) le altre modalità operative per la gestione delle operazioni societarie da parte degli intermediari, dei depositari centrali e degli emittenti e le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione di quanto previsto nel presente capo e quelle comunque dirette a perseguire le finalità indicate nella prima parte del presente comma; (89) i-bis) le modalità di esclusione dal sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari nel caso di apertura di una procedura di liquidazione giudiziale, di liquidazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa a carico dell’emittente o in casi che comportano analoghi effetti, salvaguardando la posizione del titolare degli strumenti finanziari.
3. La Consob ((…)) può stabilire che i corrispettivi per i servizi di cui alla Sezione A, punti 1), 2) e 3), dell’Allegato al regolamento di cui al comma 1, svolti dai depositari centrali, nonché i corrispettivi richiesti dagli intermediari per le certificazioni, comunicazioni e segnalazioni previste dal presente capo siano soggetti ad approvazione da parte della medesima autorità.
4. Il regolamento previsto nel comma 2 può demandare al regolamento previsto dall’articolo 79-quinquiesdecies, comma 1, la disciplina di alcune delle materie delegate, ai sensi del medesimo comma o di altre disposizioni del presente capo, alla potestà regolamentare della Consob esercitata d’intesa con la Banca d’Italia.
4-bis. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, individua con regolamento: a) le attività che depositari centrali ed intermediari sono tenuti a svolgere in conformità con gli articoli 3-bis , 3-ter e 3-quater della direttiva 2007/36/CE ; b) i soggetti coinvolti nel processo di identificazione degli azionisti di cui all’articolo 83-duodecies e le relative modalità operative; c) le modalità e i termini per la conservazione e il trattamento dei dati identificativi, acquisiti dagli emittenti ai sensi dell’articolo 83-duodecies, comma 1; d) le modalità operative per la trasmissione delle informazioni e l’agevolazione dell’esercizio dei diritti degli azionisti; e) le ulteriori disposizioni attuative della citata direttiva per gli aspetti connessi alla disciplina dell’attività di gestione accentrata. (89)
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La gestione accentrata degli strumenti finanziari
L’art. 82 TUF disciplina l’attività di gestione accentrata degli strumenti finanziari, svolta dai depositari centrali autorizzati ai sensi del Regolamento CSDR. La gestione accentrata è il sistema attraverso il quale gli strumenti finanziari dematerializzati vengono registrati in conti elettronici tenuti dal depositario centrale, eliminando la circolazione fisica dei certificati cartacei.
I servizi dei depositari centrali
Il comma 1 specifica che l’attività di gestione accentrata comprende i servizi della Sezione A, punti 1) e 2), dell’Allegato al Regolamento CSDR: il servizio di notaio (registrazione iniziale degli strumenti finanziari e gestione delle emissioni) e il servizio di amministrazione centralizzata (tenuta del registro degli strumenti finanziari e registrazione dei trasferimenti). Questi sono i servizi «core» del depositario centrale, per i quali è richiesta l’autorizzazione obbligatoria.
Il potere regolamentare Consob-Banca d'Italia
Il comma 2 attribuisce alla Consob (d'intesa con la Banca d'Italia) il potere regolamentare di disciplinare le modalità operative della gestione accentrata: caratteristiche dei servizi, modalità di tenuta dei conti, procedure per i trasferimenti, identificazione degli azionisti, facilitazione dell’esercizio dei diritti degli azionisti (incluso il voto) ai sensi della direttiva 2007/36/CE (Shareholder Rights Directive). Questo potere regolamentare è fondamentale per aggiornare il quadro operativo senza modificare la legge primaria.
Il sistema a piramide dei conti
Il sistema di gestione accentrata funziona a piramide: il depositario centrale tiene i conti degli intermediari (banche, SIM), ciascuno dei quali tiene i conti dei propri clienti finali. Il depositario non conosce direttamente i singoli azionisti, ma solo i loro intermediari. Questa struttura è efficiente ma crea complessità nell’identificazione degli azionisti e nell’esercizio dei diritti sociali, che il legislatore ha cercato di risolvere con le norme sugli artt. 83-bis ss. TUF.
Domande frequenti
Cosa significa che le azioni di Delta Quotata sono 'in gestione accentrata'?
Significa che le azioni di Delta Quotata esistono solo in forma elettronica (dematerializzata) e sono registrate nel sistema informatico di Euroclear Italy. Non esistono certificati cartacei fisici. Ogni azionista ha le proprie azioni registrate nel conto che l’intermediario di riferimento tiene presso Euroclear Italy.
Come fa un emittente a sapere chi sono i propri azionisti se il CSD conosce solo gli intermediari?
Gli emittenti possono richiedere l’identificazione degli azionisti tramite la procedura prevista dall’art. 83-duodecies TUF. La richiesta percorre la catena degli intermediari (look-through) fino a identificare gli azionisti finali che detengono partecipazioni superiori alla soglia dello 0,5%.
Alfa S.p.A. vuole emettere nuove azioni: come avviene l’immissione nel sistema di gestione accentrata?
Alfa S.p.A. si rivolge a Euroclear Italy (depositario centrale), che accende un conto emittente e registra le nuove azioni. Le azioni vengono poi distribuite agli investitori tramite gli intermediari (banche, SIM) che aggiornano i conti dei rispettivi clienti.
Il regolamento Consob-Banca d'Italia sulla gestione accentrata ha la stessa forza di legge del TUF?
No. Il regolamento ha valore di normativa secondaria, subordinato al TUF e al Regolamento CSDR (direttamente applicabile). Integra il TUF con disposizioni tecniche di dettaglio che, per la loro specificità e necessità di aggiornamento frequente, non sarebbe opportuno inserire in legge primaria.