Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 61 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Principi di regolamentazione)
In vigore dal 01/07/1998
((1. La Banca d’Italia e la Consob esercitano i poteri regolamentari previsti dalla presente parte nell’osservanza dei principi di cui all’articolo 6, comma 01.)) ((73))
Vedi anche
→TUF art. 61 - Art. 61 TUF - Definizioni→TUF art. 62 - Art. 62 TUF - (Vigilanza sulle sedi di negoziazione)→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 60 ter TUF – (Principi di regolamentazione)→Art. 60 bis TUF – Responsabilità delle Sim, delle Sgr, delle Sicav, delle Sicaf e del…→Art. 60 TUF – Adesione ai sistemi d’indennizzo da parte di intermediari esteri→Art. 59 TUF – Sistemi di indennizzo→Art. 58 bis TUF – (Imprese di investimento operanti nell’Unione europea)→Art. 58 TUF – Succursali in Italia di imprese di investimento e di gestori esteri→Art. 57 quater TUF – (Crisi del GEFIA sotto soglia registrato, di un FIA da esso gestito…
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 61-bis del TUF (D.Lgs. 58/1998) fissa i principi cui Banca d'Italia e Consob devono attenersi nell'esercizio dei poteri regolamentari previsti dalla Parte in cui la norma si colloca. Si tratta di una disposizione di carattere ordinamentale, che non disciplina una fattispecie concreta ma orienta l'attività normativa secondaria delle Autorita' di vigilanza. Il rinvio all'art. 6, comma 01, del medesimo testo unico aggancia l'esercizio della potesta' regolamentare a un nucleo di principi che ne garantiscono la qualita' e la coerenza sistematica. Nel sistema dei mercati finanziari la normativa secondaria delle Autorita' di vigilanza riveste un peso considerevole: e' attraverso i regolamenti che i principi posti dal legislatore primario si traducono in regole operative concrete, destinate a incidere sull'organizzazione e sull'attività degli intermediari. Proprio per questo l'ordinamento avverte l'esigenza di assoggettare l'esercizio di tale potere a criteri predefiniti, evitando che la produzione di regole tecniche possa svolgersi senza un ancoraggio a principi di qualita', proporzionalita' e coerenza con il contesto europeo.
La potesta' regolamentare delle Autorita' di vigilanza
Nel sistema del TUF, Banca d'Italia e Consob dispongono di ampi poteri regolamentari, attraverso i quali traducono in regole operative i principi fissati dal legislatore primario. Questa potesta' e' espressione del modello di vigilanza per finalita' che caratterizza l'ordinamento dei mercati finanziari italiani: a ciascuna Autorita' competono profili specifici, in funzione degli obiettivi di stabilita' e di trasparenza. L'art. 61-bis si inserisce in questo quadro, prescrivendo che l'esercizio di tali poteri avvenga nell'osservanza dei principi richiamati.
Il rinvio ai principi dell'art. 6, comma 01
Il cuore della disposizione e' il rinvio ai principi dell'art. 6, comma 01, del TUF. Quella norma enuncia i criteri generali cui deve ispirarsi la regolazione delle Autorita', tra cui la valorizzazione della proporzionalita', l'adeguatezza rispetto agli obiettivi perseguiti e la coerenza con la disciplina dell'Unione europea. Mediante il rinvio, l'art. 61-bis estende questi criteri all'esercizio dei poteri regolamentari della Parte di riferimento, assicurando uniformita' di metodo nella produzione normativa secondaria.
La funzione di garanzia della qualita' della regolazione
La previsione di principi vincolanti per l'attività regolamentare risponde a un'esigenza di qualita' della regolazione. La normativa secondaria incide profondamente sull'operativita' degli intermediari e sul funzionamento dei mercati; ancorarla a criteri predefiniti riduce il rischio di regole sproporzionate o incoerenti. L'osservanza dei principi diviene così parametro di legittimita' dell'azione delle Autorita', sindacabile nelle sedi competenti qualora la regolazione se ne discosti in modo ingiustificato.
Il coordinamento tra Banca d'Italia e Consob
La norma menziona congiuntamente le due Autorita', a conferma del modello di vigilanza condivisa che permea il TUF. L'esercizio coordinato dei poteri regolamentari richiede coerenza tra le discipline di rispettiva competenza, evitando sovrapposizioni e antinomie. I principi richiamati operano come collante che assicura unitarieta' di indirizzo, pur nella distinzione delle attribuzioni. Il riferimento comune ai criteri dell'art. 6 garantisce che le regole prodotte dalle due Autorita' rispondano a una logica condivisa.
Proporzionalita' e coerenza con il diritto europeo
Tra i principi richiamati assume particolare rilievo la proporzionalita', che impone di calibrare le regole sulla effettiva dimensione del rischio e sulle caratteristiche dei soggetti vigilati. Altrettanto centrale e' la coerenza con la disciplina dell'Unione europea, dato il forte grado di armonizzazione del settore finanziario. L'attività regolamentare nazionale si muove infatti entro la cornice degli atti europei e degli standard tecnici elaborati dalle autorita' europee di vigilanza, di cui costituisce attuazione e completamento.
La natura ordinamentale della disposizione
L'art. 61-bis non disciplina una fattispecie sostanziale né impone obblighi diretti agli operatori: e' una norma sulla produzione normativa, che si rivolge alle Autorita' indicandone i criteri di esercizio del potere. Questa natura ordinamentale spiega perché il suo contenuto si esaurisca in un rinvio a principi: la disposizione non aggiunge regole materiali, ma vincola il modo in cui le regole secondarie devono essere elaborate. La sua efficacia si misura dunque sul piano della legittimita' degli atti regolamentari, che devono potersi ricondurre ai principi richiamati; in difetto, la regola e' esposta al sindacato nelle sedi competenti. Si tratta, in definitiva, di una norma di garanzia procedimentale e di qualita' della regolazione, più che di una norma di condotta.
Il modello di vigilanza per finalita'
La menzione congiunta di Banca d'Italia e Consob riflette il modello di vigilanza per finalita' adottato dall'ordinamento dei mercati finanziari: a ciascuna Autorita' sono affidati obiettivi distinti, in primo luogo la stabilita' e la sana e prudente gestione per Banca d'Italia, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti per Consob. In questo assetto, il potere regolamentare e' frammentato tra più soggetti, con il rischio di disomogeneita' e di sovrapposizioni. L'aggancio comune ai principi dell'art. 6 svolge una funzione unificante, assicurando che, pur nella distinzione delle finalita', le Autorita' producano una regolazione ispirata a criteri condivisi. La norma contribuisce così alla coerenza complessiva del sistema, evitando che la pluralita' dei centri regolatori si traduca in una frammentazione del quadro di regole.
Rilievo pratico per gli operatori
Per gli intermediari e gli operatori dei mercati, l'art. 61-bis rappresenta un riferimento utile a comprendere la logica e i limiti dell'azione regolamentare delle Autorita'. La regolazione che non rispetti i principi richiamati e' potenzialmente censurabile; di qui l'interesse degli operatori a valutare la conformita' delle regole secondarie ai criteri di proporzionalita' e coerenza. La norma, pur priva di un contenuto precettivo diretto verso i privati, incide indirettamente sulla qualita' del quadro regolatorio in cui essi operano.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'art. 61-bis del TUF?
Stabilisce che Banca d'Italia e Consob esercitino i poteri regolamentari della Parte di riferimento nell'osservanza dei principi indicati dall'art. 6, comma 01, del TUF. E' una norma che orienta l'attivita' normativa secondaria delle Autorita'.
Quali principi richiama la norma?
Richiama i principi dell'art. 6, comma 01, tra cui la proporzionalita', l'adeguatezza rispetto agli obiettivi e la coerenza con la disciplina dell'Unione europea, che orientano la qualita' della regolazione dei mercati finanziari.
Perche' la norma menziona due Autorita'?
Perche' il TUF adotta un modello di vigilanza condivisa per finalita': Banca d'Italia e Consob hanno competenze distinte ma coordinate. I principi comuni assicurano coerenza tra le discipline da esse prodotte.
Che valore ha il principio di proporzionalita' nella regolazione?
Impone di calibrare le regole sulla effettiva dimensione del rischio e sulle caratteristiche dei soggetti vigilati, evitando oneri sproporzionati. E' un criterio centrale per la qualita' e la legittimita' della normativa secondaria.
La norma riguarda direttamente gli operatori di mercato?
Non li disciplina direttamente, ma incide sulla qualita' del quadro regolatorio in cui operano. Una regolazione non conforme ai principi richiamati e' potenzialmente censurabile, il che rileva anche per gli intermediari.