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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 8-ter TUF – Segnalazione di violazioni alla Banca d’Italia e alla Consob
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico della finanza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
1. La Banca d’Italia e la Consob ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del personale dei soggetti abilitati e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti le norme della parte II, titolo I, II e III del presente decreto legislativo, nonché atti dell’Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.
2. La Banca d’Italia e la Consob tengono conto dei criteri previsti all’articolo 8-bis, comma 2, lettere a) e b), e possono stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni.
3. La Banca d’Italia e la Consob si avvalgono delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalità previste dall’articolo 5.
4. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 , l’ostensione del documento è effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante.
Si applica l’articolo 8-bis, commi 3 e 4
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TUF - Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998).
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