- I regolamenti ministeriali TUF sono adottati con D.M. ai sensi dell’art. 17, c. 3, L. 400/1988.
- Banca d'Italia e Consob fissano autonomamente termini e procedure per i propri provvedimenti; quelli di carattere generale sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
- Le Autorità devono tenere archivi informatici accessibili al pubblico di disposizioni, orientamenti e fonti normative UE.
- I termini procedimentali si computano secondo il calendario comune; le Autorità possono prevedere termini abbreviati per casi urgenti o documentazione completa.
Art. 3 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Provvedimenti
In vigore dal 01/07/1998
1. I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
2. La Banca d’Italia e la CONSOB stabiliscono i termini e le procedure per l’adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.
3. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca d’Italia e della Consob sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza sono pubblicati nel sito internet della Banca d’Italia o della Consob. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo
195-bis. (73)
3-bis. ((La Banca d’Italia e la Consob realizzano archivi informatici delle disposizioni, anche regolamentari, e degli orientamenti nelle materie di cui al presente decreto, agevolmente accessibili al pubblico e con collegamento informatico diretto alle relative fonti normative e orientamenti dell’Unione europea.))
3-ter. ((Se non diversamente disposto, i termini per lo svolgimento dei procedimenti, stabiliti dal presente decreto o dalle relative disposizioni attuative, si computano secondo il calendario comune.))
3-quater. ((Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente decreto, la Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, individuano con regolamento, se del caso congiunto ove sia prevista la partecipazione delle due Autorità: a) ipotesi di semplificazione dei procedimenti allo scopo di contenere gli oneri in capo ai soggetti vigilati; b) fattispecie e criteri al ricorrere dei quali si applicano termini procedimentali abbreviati, anche su istanza degli interessati subordinatamente alla completezza della documentazione presentata, alla tempestività dell’invio di eventuali integrazioni e al ricorrere di presupposti di motivata rilevante urgenza.))
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) .
Stesso numero, altri codici
- Art. 3 Codice Civile: Capacità in materia di lavoro
- Articolo 3 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 3 Codice del Consumo: Definizioni
- Articolo 3 Codice della Strada: Definizioni stradali e di traffico
- Articolo 3 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]
- Articolo 3 Codice di Procedura Penale: Questioni pregiudiziali
La gerarchia delle fonti nel TUF
L’art. 3 TUF regolamenta la produzione normativa secondaria nel settore finanziario. Al vertice stanno i regolamenti ministeriali, in particolare i D.M. adottati ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L. 400/1988, che disciplinano le materie riservate al MEF. Banca d'Italia e Consob operano ciascuna nel proprio perimetro di competenza, stabilendo in piena autonomia termini e procedure per i propri atti e provvedimenti. La distinzione tra atti di carattere generale (pubblicati in G.U.) e provvedimenti individuali (pubblicati sui siti istituzionali) risponde al principio di trasparenza amministrativa.
Pubblicità degli atti regolamentari
Il comma 3 prevede una duplice modalità di pubblicazione: i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia e della Consob vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, garantendo piena conoscibilità erga omnes. I provvedimenti individuali che riguardano soggetti vigilati specifici (Alfa SIM, Beta SGR ecc.) sono invece pubblicati sui siti internet delle rispettive Autorità, con il rimando alle disposizioni dell’art. 195-bis TUF sulla pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori.
Archivi informatici e accesso al diritto
Il comma 3-bis, introdotto in attuazione del principio di legal certainty europeo, obbliga Banca d'Italia e Consob a realizzare archivi informatici delle proprie disposizioni, compresi gli orientamenti e le circolari, con collegamento diretto alle fonti normative e agli orientamenti UE. Questa previsione rafforza la certezza del diritto per gli operatori, che possono navigare in modo sistematico il corpus regolamentare applicabile alla propria attività senza dover ricostruire il quadro da fonti eterogenee.
Computo dei termini procedimentali
Il comma 3-ter chiarisce, salvo diversa disposizione, che i termini per lo svolgimento dei procedimenti si computano secondo il calendario comune. Si tratta di una regola di default che evita incertezze interpretative nei procedimenti autorizzativi (es. autorizzazione SIM ex art. 19 TUF) e in quelli sanzionatori.
Semplificazione e urgenza
Il comma 3-quater consente alle Autorità di individuare, con regolamento anche congiunto, ipotesi di semplificazione procedurale e criteri per l’applicazione di termini abbreviati. Questi possono scattare su istanza dell’interessato, a condizione di completezza documentale, tempestività nelle integrazioni e sussistenza di motivata urgenza. Tale strumento è particolarmente utile per operazioni di mercato (fusioni tra SIM, acquisizioni di partecipazioni ex art. 15 TUF) che richiedono certezza dei tempi.
Domande frequenti
Dove vengono pubblicati i regolamenti di Banca d'Italia e Consob?
I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Gli altri provvedimenti rilevanti su soggetti vigilati specifici sono pubblicati sui siti internet delle rispettive Autorità, come previsto dall’art. 3, comma 3, TUF.
Come si computano i termini nei procedimenti Consob e Banca d'Italia?
Salvo diversa previsione specifica, i termini si computano secondo il calendario comune (giorni di calendario, non lavorativi), come stabilito dall’art. 3, comma 3-ter, TUF.
È possibile ottenere un’autorizzazione SIM in tempi ridotti?
Sì, il comma 3-quater dell’art. 3 TUF consente alle Autorità di prevedere termini abbreviati su istanza dell’interessato, a condizione che la documentazione sia completa, le integrazioni vengano fornite tempestivamente e sussista una motivata urgenza.
Dove trovare online i regolamenti applicabili a un’impresa di investimento?
Le Autorità devono tenere archivi informatici accessibili al pubblico (art. 3, comma 3-bis, TUF) con collegamento diretto alle fonti normative e agli orientamenti UE. Il sito di Consob e quello di Banca d'Italia sono le sedi ufficiali.
Come si differenziano i D.M. MEF dai regolamenti Consob nell’ambito TUF?
I D.M. MEF (adottati ex art. 17, c. 3, L. 400/1988) riguardano materie di competenza ministeriale. I regolamenti Consob e Banca d'Italia riguardano le materie di vigilanza affidate alle rispettive Autorità indipendenti, senza necessità di autorizzazione ministeriale.