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Testo dell'articoloVigente
Art. 3 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Provvedimenti
In vigore dal 01/07/1998
1. I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
2. La Banca d’Italia e la CONSOB stabiliscono i termini e le procedure per l’adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.
3. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca d’Italia e della Consob sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza sono pubblicati nel sito internet della Banca d’Italia o della Consob. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo
195-bis. (73)
3-bis. ((La Banca d’Italia e la Consob realizzano archivi informatici delle disposizioni, anche regolamentari, e degli orientamenti nelle materie di cui al presente decreto, agevolmente accessibili al pubblico e con collegamento informatico diretto alle relative fonti normative e orientamenti dell’Unione europea.))
3-ter. ((Se non diversamente disposto, i termini per lo svolgimento dei procedimenti, stabiliti dal presente decreto o dalle relative disposizioni attuative, si computano secondo il calendario comune.))
3-quater. ((Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente decreto, la Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, individuano con regolamento, se del caso congiunto ove sia prevista la partecipazione delle due Autorità: a) ipotesi di semplificazione dei procedimenti allo scopo di contenere gli oneri in capo ai soggetti vigilati; b) fattispecie e criteri al ricorrere dei quali si applicano termini procedimentali abbreviati, anche su istanza degli interessati subordinatamente alla completezza della documentazione presentata, alla tempestività dell’invio di eventuali integrazioni e al ricorrere di presupposti di motivata rilevante urgenza.))
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) .
In sintesi
Indice dei contenuti
La gerarchia delle fonti nel TUF
L’art. 3 TUF regolamenta la produzione normativa secondaria nel settore finanziario. Al vertice stanno i regolamenti ministeriali, in particolare i D.M. adottati ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L. 400/1988, che disciplinano le materie riservate al MEF. Banca d'Italia e Consob operano ciascuna nel proprio perimetro di competenza, stabilendo in piena autonomia termini e procedure per i propri atti e provvedimenti. La distinzione tra atti di carattere generale (pubblicati in G.U.) e provvedimenti individuali (pubblicati sui siti istituzionali) risponde al principio di trasparenza amministrativa.
Pubblicità degli atti regolamentari
Il comma 3 prevede una duplice modalità di pubblicazione: i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia e della Consob vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, garantendo piena conoscibilità erga omnes. I provvedimenti individuali che riguardano soggetti vigilati specifici (Alfa SIM, Beta SGR ecc.) sono invece pubblicati sui siti internet delle rispettive Autorità, con il rimando alle disposizioni dell’art. 195-bis TUF sulla pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori.
Archivi informatici e accesso al diritto
Il comma 3-bis, introdotto in attuazione del principio di legal certainty europeo, obbliga Banca d'Italia e Consob a realizzare archivi informatici delle proprie disposizioni, compresi gli orientamenti e le circolari, con collegamento diretto alle fonti normative e agli orientamenti UE. Questa previsione rafforza la certezza del diritto per gli operatori, che possono navigare in modo sistematico il corpus regolamentare applicabile alla propria attività senza dover ricostruire il quadro da fonti eterogenee.
Computo dei termini procedimentali
Il comma 3-ter chiarisce, salvo diversa disposizione, che i termini per lo svolgimento dei procedimenti si computano secondo il calendario comune. Si tratta di una regola di default che evita incertezze interpretative nei procedimenti autorizzativi (es. autorizzazione SIM ex art. 19 TUF) e in quelli sanzionatori.
Semplificazione e urgenza
Il comma 3-quater consente alle Autorità di individuare, con regolamento anche congiunto, ipotesi di semplificazione procedurale e criteri per l’applicazione di termini abbreviati. Questi possono scattare su istanza dell’interessato, a condizione di completezza documentale, tempestività nelle integrazioni e sussistenza di motivata urgenza. Tale strumento è particolarmente utile per operazioni di mercato (fusioni tra SIM, acquisizioni di partecipazioni ex art. 15 TUF) che richiedono certezza dei tempi.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Regolamento
Circolare
Casi pratici
Caso 1: Tizio e il regolamento Consob non motivato
Tizio, intermediario finanziario, riceve da Consob un provvedimento sanzionatorio individuale privo di motivazione adeguata. Ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 58/1998, letto in combinato con la L. 241/1990 e l'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE, ogni atto delle Autorita' deve essere motivato. Tizio impugna davanti al TAR Lazio ottenendo l'annullamento per difetto di motivazione.
Caso 2: Caio e la pubblicazione del provvedimento generale
Caio, operatore SIM, contesta l'applicabilita' di un regolamento Banca d'Italia mai pubblicato in Gazzetta Ufficiale né sul sito istituzionale. L'art. 3 D.Lgs. 58/1998 impone la pubblicazione degli atti di carattere generale. Caio dimostra l'inopponibilita' del provvedimento per mancata conoscibilita' legale, ottenendo l'archiviazione del procedimento ispettivo avviato sulla base di tale regolamento.
Caso 3: Sempronio e il D.M. attuativo del TUF
Sempronio, consulente finanziario, scopre che un decreto ministeriale attuativo del TUF e' stato emanato senza seguire la procedura dell'art. 17, c. 3, L. 400/1988 richiamata dall'art. 3 D.Lgs. 58/1998. Solleva eccezione di illegittimita' del D.M. nel giudizio promosso contro la sanzione ricevuta; il giudice disapplica il decreto per vizio procedimentale, annullando il provvedimento sanzionatorio fondato su quella normativa secondaria.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 3 D.Lgs. 58/1998 codifica tre garanzie: riserva di procedura ex L. 400/1988 per i D.M., autonomia regolamentare di Banca d'Italia e Consob su termini e procedure, obbligo di pubblicazione e motivazione ex L. 241/1990 e art. 41 Carta UE. La violazione di una di queste regole rende l'atto annullabile dal giudice amministrativo o disapplicabile dal giudice ordinario, tutelando il destinatario contro l'esercizio arbitrario del potere regolamentare.
Domande frequenti
Dove vengono pubblicati i regolamenti di Banca d'Italia e Consob?
I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Gli altri provvedimenti rilevanti su soggetti vigilati specifici sono pubblicati sui siti internet delle rispettive Autorità, come previsto dall’art. 3, comma 3, TUF.
Come si computano i termini nei procedimenti Consob e Banca d'Italia?
Salvo diversa previsione specifica, i termini si computano secondo il calendario comune (giorni di calendario, non lavorativi), come stabilito dall’art. 3, comma 3-ter, TUF.
È possibile ottenere un’autorizzazione SIM in tempi ridotti?
Sì, il comma 3-quater dell’art. 3 TUF consente alle Autorità di prevedere termini abbreviati su istanza dell’interessato, a condizione che la documentazione sia completa, le integrazioni vengano fornite tempestivamente e sussista una motivata urgenza.
Dove trovare online i regolamenti applicabili a un’impresa di investimento?
Le Autorità devono tenere archivi informatici accessibili al pubblico (art. 3, comma 3-bis, TUF) con collegamento diretto alle fonti normative e agli orientamenti UE. Il sito di Consob e quello di Banca d'Italia sono le sedi ufficiali.
Come si differenziano i D.M. MEF dai regolamenti Consob nell’ambito TUF?
I D.M. MEF (adottati ex art. 17, c. 3, L. 400/1988) riguardano materie di competenza ministeriale. I regolamenti Consob e Banca d'Italia riguardano le materie di vigilanza affidate alle rispettive Autorità indipendenti, senza necessità di autorizzazione ministeriale.