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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 308 c.c.
Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184. Fonte: Normattiva.
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 307 Codice Civile: Revoca per indegnità dell’adottante→Art. 309 Codice Civile: Decorrenza degli effetti della revoca→Art. 306 Codice Civile: Revoca per indegnità dell’adottato→Art. 305 Codice Civile: Revoca dell’adozione→Art. 311 Codice Civile: Manifestazione del consenso→Art. 304 Codice Civile: Diritti di successione→Art. 312 Codice Civile: Accertamenti del tribunale→Art. 313 Codice Civile: Provvedimento del tribunale→Art. 314 Codice Civile: Pubblicità
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.