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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 308 c.c. [Revoca promossa dal pubblico ministero]
[Abrogato]
(1) […]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 307 Codice Civile: Revoca per indegnità dell’adottante→Art. 309 Codice Civile: Decorrenza degli effetti della revoca→Art. 306 Codice Civile: Revoca per indegnità dell’adottato→Art. 305 Codice Civile: Revoca dell’adozione→Art. 311 Codice Civile: Manifestazione del consenso→Art. 304 Codice Civile: Diritti di successione→Art. 312 Codice Civile: Accertamenti del tribunale→Art. 313 Codice Civile: Provvedimento del tribunale→Art. 314 Codice Civile: Pubblicità
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.