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Testo dell'articoloVigente
Art. 168 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi del datore di lavoro
In vigore dal 15/05/2008
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell’allegato XXXIII, ed in particolare: a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute; b) valuta, se possibile anche in fase di proget-tazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell’allegato XXXIII; c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all’allegato XXXIII; d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’allegato XXXIII.
3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell’allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.
In sintesi
Indice dei contenuti
La gerarchia degli interventi: eliminazione prima di tutto
L’art. 168 del D.Lgs. 81/2008 struttura gli obblighi del datore di lavoro in materia di MMC secondo una precisa gerarchia di intervento che rispecchia il principio generale dell’art. 15 del decreto. Il primo obbligo è quello di eliminare la necessità di movimentazione manuale mediante attrezzature meccaniche (rulliere, transpallet, manipolatori, robot di pallettizzazione, elevatori a forche). Solo quando l’automazione risulta tecnicamente impraticabile o sproporzionata rispetto alla dimensione aziendale, il datore di lavoro può mantenere la MMC, ma è allora tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee a ridurre al minimo il rischio residuo. Questa strutturazione ad albero, elimina, poi se non puoi riduci, è fondamentale in sede di DVR: il datore di lavoro deve documentare le ragioni tecniche per cui la meccanizzazione non è stata adottata, non limitarsi ad affermare genericamente che «la MMC è inevitabile».
Misure organizzative e mezzi adeguati
Quando la MMC non può essere eliminata, il comma 2 elenca un articolato catalogo di obblighi specifici. L’organizzazione dei posti di lavoro (lettera a) comprende la scelta di scaffalature a quota ergonomica, la progettazione di percorsi di movimentazione privi di ostacoli e con pavimentazioni antiscivolo, la rotazione delle mansioni per limitare l’esposizione continuativa di ogni singolo lavoratore. La valutazione in fase di progettazione (lettera b) è un elemento anticipatorio importante: il datore di lavoro deve analizzare il rischio biomeccanico già quando progetta un nuovo layout produttivo o un nuovo edificio industriale, non solo a posteriori. La riduzione dei rischi dorso-lombari (lettera c) si attua attraverso ausili ergonomici (avvolgicavo automatici, ventose per lastre, carrelli rialzati), la limitazione dei pesi massimi per singola movimentazione, la formazione sulle tecniche di sollevamento corretto.
Il ruolo dell’allegato XXXIII
L’allegato XXXIII è il cuore operativo del Titolo VI: contiene i criteri per l’identificazione, la valutazione e la riduzione del rischio da MMC. Esso individua i fattori di rischio correlati alle caratteristiche del carico (peso, forma, baricentro spostato, superficie instabile), alle caratteristiche dell’ambiente (spazi ristretti, pavimenti scivolosi, dislivelli, microclima sfavorevole), alle caratteristiche dell’attività (frequenza dei cicli, durata del turno, posture forzate, torsioni del busto), e ai fattori individuali (età, sesso, condizioni di salute preesistenti). In sede di DVR, il RSPP di Alfa S.r.l. dovrà utilizzare i metodi quantitativi indicati nell’allegato, in particolare la formula NIOSH per il calcolo dell’indice di sollevamento raccomandato (RWL) e l’indice di rischio composito (CI), per classificare il rischio e definire le priorità di intervento.
Sorveglianza sanitaria: obbligo specifico per la MMC
La lettera d) del comma 2 impone la sorveglianza sanitaria degli addetti alla MMC come misura complementare alle misure organizzative. Il medico competente, sulla base della valutazione del rischio trasmessa dal SPP, stabilisce la periodicità delle visite (di norma annuale o biennale), i protocolli sanitari specifici (visita ortopedica, esami strumentali in casi selezionati) e i criteri per la valutazione di idoneità alla mansione. Di particolare rilievo sono i «fattori individuali di rischio» citati dall’allegato XXXIII: il medico competente deve tenere conto di patologie preesistenti del rachide, dell’età anagrafica, delle condizioni di gravidanza. Tizio, 55 anni, affetto da lombosciatalgia cronica, potrà essere dichiarato idoneo con prescrizioni (limitazione del peso massimo sollevabile a 10 kg) anche se il suo collega Caio, 30 anni e schiena sana, è idoneo senza limitazioni allo stesso posto di lavoro.
Norme tecniche e buone prassi come criteri di riferimento
Il comma 3 introduce un’apertura importante verso il sistema delle norme tecniche (EN ISO 11228, parti I-III) e delle buone prassi validate dalla Commissione consultiva permanente ex art. 6 SIC. Queste fonti, pur non avendo forza di legge, fungono da parametro di conformità e di diligenza: l’imprenditore che dimostra di aver seguito i metodi valutativi e le soluzioni tecniche previste dalle norme ISO o dalle buone prassi ha una forte presunzione di correttezza operativa, difficilmente superabile in sede ispettiva o giudiziaria. Viceversa, chi si discosta da questi standard dovrà fornire motivazioni tecnicamente solide nel DVR.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Linee guida INAIL
Linee guida INAIL
Casi pratici
Caso 1: Magazzino logistico senza transpallet
Tizio, titolare di un magazzino di ricambi auto, impiega Caio come magazziniere che ogni giorno movimenta manualmente colli da 18-25 kg per oltre quattro ore. Tizio non ha mai effettuato la valutazione specifica del rischio dorso-lombare prevista dall'allegato XXXIII e non ha fornito ausili meccanici, pur essendo disponibili sul mercato transpallet elettrici a costo contenuto. Dopo sei mesi Caio sviluppa un'ernia discale e l'ASL, intervenuta su segnalazione, contesta la violazione dell'art. 168.
Soluzione: Tizio è tenuto, ai sensi dell'art. 168 co. 1, a evitare la movimentazione manuale ricorrendo prioritariamente ad attrezzature meccaniche; solo se ciò è impossibile può scendere al secondo livello (riduzione del rischio con misure organizzative). L'omessa valutazione e l'omessa fornitura degli ausili integrano contravvenzione punita dall'art. 71 SIC. Tizio deve dotare il magazzino di transpallet elettrici, aggiornare il DVR con la metodologia NIOSH e attivare la sorveglianza sanitaria ex art. 41.
Caso 2: Cantiere edile e fattori individuali
L'impresa edile di Tizio impiega Caio, cinquantottenne con pregressa lombalgia documentata, nel trasporto manuale di sacchi di cemento da 25 kg. Il medico competente Sempronio, dopo visita ex art. 41, esprime giudizio di idoneità con limitazione a 15 kg. Tizio ignora la prescrizione e mantiene Caio sulla stessa mansione perché "gli altri operai sono tutti impegnati".
Soluzione: L'art. 168 co. 2 lett. c) impone di considerare i fattori individuali di rischio. Tizio è obbligato a rispettare la limitazione del medico competente, riassegnando Caio o introducendo ausili meccanici. La condotta omissiva espone il datore alle sanzioni penali per l'inosservanza dell'art. 168 e, in caso di infortunio, a responsabilità per lesioni colpose ex art. 590 c.p. aggravate dalla violazione antinfortunistica.
Caso 3: RSA e sollevamento pazienti
Tizio gestisce una RSA dove le OSS, tra cui Caio, sollevano quotidianamente pazienti non autosufficienti senza sollevatori meccanici. Sempronio, RLS, segnala la criticità. Tizio replica che "si è sempre fatto così".
Soluzione: Il sollevamento di persone è espressamente disciplinato dall'allegato XXXIII. Tizio deve installare sollevapazienti a soffitto o mobili, formare il personale sulle tecniche corrette ex art. 37 e attivare sorveglianza sanitaria mirata. La buona prassi INAIL e la norma tecnica ISO 11228 costituiscono riferimento operativo ai sensi dell'art. 168 co. 3.
Domande frequenti
Il datore di lavoro deve sempre dotarsi di transpallet o rulliere se ci sono attività di MMC?
Non necessariamente. L’obbligo primario è valutare se la meccanizzazione sia tecnicamente praticabile. Se non lo è, il datore deve documentarne le ragioni nel DVR e adottare misure organizzative per ridurre al minimo il rischio biomeccanico.
Qual è il peso massimo consentito per la MMC?
La legge non fissa un limite assoluto. L’allegato XXXIII e la norma ISO 11228 forniscono metodi di calcolo (NIOSH) per determinare il peso raccomandato in base a postura, frequenza, distanza, altezza. Il limite varia da persona a persona e da contesto a contesto.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti gli addetti alla MMC?
Sì, per tutti coloro per cui la valutazione del rischio evidenzi un rischio di sovraccarico biomeccanico non trascurabile. Il medico competente stabilisce protocolli e periodicità delle visite in base all’entità del rischio e ai fattori individuali.
In fase di progettazione di un nuovo capannone, va già considerato il rischio da MMC?
Sì. L’art. 168, comma 2, lettera b) impone la valutazione del rischio biomeccanico «se possibile anche in fase di progettazione», così da incorporare soluzioni ergonomiche fin dall’inizio (altezze scaffalature, percorsi di movimentazione, aree di stoccaggio).
Le norme ISO sulla MMC sono obbligatorie?
No, non hanno forza di legge diretta. Ma l’art. 168, comma 3) le eleva a criteri di riferimento: il datore di lavoro che le rispetta è presunto diligente; chi se ne discosta deve giustificarlo nel DVR con argomenti tecnici solidi.