Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 249 c.c. – Legittimazione all’azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

L’azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.

L’azione è imprescrittibile.

Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo 247.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.

In sintesi

  • La legittimazione attiva all'azione di reclamo spetta esclusivamente al figlio, a differenza dell'azione di contestazione che è aperta a chiunque vi abbia interesse.
  • L'azione è imprescrittibile: può essere esercitata senza limiti di tempo.
  • Quando l'azione è proposta contro persone premorte, minori o altrimenti incapaci, si applicano le disposizioni dell'art. 247 (nomina di curatore speciale).
  • Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.
  • Si applicano il sesto comma dell'art. 244 e il secondo comma dell'art. 245 (tutela degli incapaci e sospensione del termine).
Indice dei contenuti

L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al figlio stesso ed è imprescrittibile; nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

Ratio

L'azione di reclamo tutela il figlio che non ha ancora ottenuto il riconoscimento giuridico del proprio stato, pur essendone titolare in base alla realtà biologica o giuridica. A differenza della contestazione, che mira a rimuovere uno stato esistente ma non corrispondente al vero, il reclamo tende ad acquisire uno stato di figlio non ancora riconosciuto. La legittimazione esclusiva del figlio riflette il carattere strettamente personale dell'interesse tutelato.

Analisi

La legittimazione attiva è riservata al solo figlio, coerentemente con la natura dell'azione che tutela un diritto personalissimo di status. L'imprescrittibilità risponde alla medesima logica dell'art. 248: lo status è indisponibile e la sua mancanza non può essere sanata dal mero decorso del tempo. Il richiamo all'art. 247 risolve il problema del contraddittorio quando le parti convenute siano premorte, minori o incapaci, garantendo la nomina di un curatore speciale. L'obbligo di chiamare entrambi i genitori nel giudizio assicura che la sentenza, destinata a incidere sul rapporto di filiazione in senso bilaterale, sia opponibile a entrambi i genitori e produca effetti pienamente coerenti. Il richiamo al sesto comma dell'art. 244 e al secondo comma dell'art. 245 estende alla reclamo le tutele previste per la scoperta tardiva di elementi rilevanti e per il figlio in stato di incapacità.

Quando si applica

L'azione di reclamo si applica quando il figlio non sia stato riconosciuto o dichiarato tale negli atti di stato civile, pur avendo diritto allo status di figlio nei confronti di determinati genitori. L'azione si distingue dalla contestazione perché non presuppone l'esistenza di uno stato da rimuovere, ma l'assenza di uno stato da acquisire.

Connessioni

La norma si coordina con l'art. 244 c.c. (disconoscimento), l'art. 245 c.c. (sospensione per incapacità), l'art. 247 c.c. (legittimazione passiva), l'art. 248 c.c. (contestazione dello stato di figlio), nonché con le norme sul riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio (artt. 250 ss. c.c.) e con la disciplina dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (art. 269 c.c.).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, nato fuori matrimonio, scopre a quaranta anni di non essere stato riconosciuto dal padre biologico Caio ancora vivente; promuove azione giudiziale per ottenere dichiarazione di filiazione, che è imprescrittibile per lui.

Caso 2: Caso 2

Sempronio, deceduto senza aver agito, lascia discendenti che vogliono accertare la paternità per questioni ereditarie; possono proporre azione nel termine biennale dalla morte del figlio.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra azione di reclamo (art. 249) e azione di contestazione (art. 248)?

Il reclamo mira ad acquisire uno stato di figlio non ancora formalmente riconosciuto e spetta solo al figlio; la contestazione mira invece a rimuovere uno stato già esistente nell'atto di nascita ma non corrispondente alla realtà, ed è aperta a chiunque vi abbia interesse.

Possono gli eredi del figlio esercitare l'azione di reclamo dopo la sua morte?

La norma prevede la legittimazione esclusiva del figlio; la trasmissibilità dell'azione agli eredi non è disciplinata dall'art. 249, a differenza di quanto previsto per il disconoscimento dall'art. 246. La questione è oggetto di interpretazione dottrinale e giurisprudenziale.

L'imprescrittibilità vale anche se il figlio ha atteso decenni prima di agire?

Sì, non esistono limiti temporali all'esercizio dell'azione di reclamo: il figlio può proporla in qualsiasi momento della sua vita, indipendentemente dal tempo trascorso dalla nascita.

È necessario chiamare in giudizio entrambi i genitori anche se il figlio vuole reclamare lo stato solo nei confronti di uno di essi?

Sì, la norma impone l'obbligo di chiamare entrambi i genitori nel giudizio, in quanto la sentenza sullo status di figlio li riguarda necessariamente entrambi.

Come si procede se uno dei genitori convenuti è minore o incapace?

Si applicano le disposizioni dell'art. 247: il giudice nomina un curatore speciale che rappresenti o assista la parte incapace, garantendo il pieno rispetto del contraddittorio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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