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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 245 c.c. Sospensione del termine (1)

In vigore

Se la parte interessata a promuovere l’azione di disconoscimento di paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell’articolo 244 è sospesa nei suoi confronti, sino a che duri lo stato di interdizione o durino le condizioni di abituale grave infermità di mente. Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l’azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell’altro genitore. Per gli altri legittimati l’azione può essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.

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In sintesi

  • Il termine ex art. 244 c.c. rimane sospeso per la parte interessata che sia interdetta o affetta da abituale grave infermità di mente che la renda incapace di provvedere ai propri interessi.
  • La sospensione opera per tutta la durata dello stato di interdizione o delle condizioni di infermità.
  • Se il figlio è interdetto o gravemente infermo di mente, l'azione può essere promossa da un curatore speciale nominato dal giudice.
  • Il curatore speciale è nominato su istanza del pubblico ministero, del tutore o dell'altro genitore, previa assunzione di sommarie informazioni.
  • Per gli altri legittimati (diversi dal figlio) in stato di incapacità, l'azione spetta al tutore o, in mancanza, a un curatore speciale con autorizzazione giudiziale.

Sospende il decorso del termine per l'azione di disconoscimento di paternità quando la parte interessata versa in stato di interdizione o grave infermità di mente.

Ratio

La norma risponde all'esigenza di tutelare i soggetti che, a causa di infermità mentale, non siano in grado di esercitare autonomamente i diritti processuali loro spettanti in materia di status filiationis. Il legislatore ha ritenuto iniquo che il termine di decadenza previsto dall'art. 244 c.c. possa consumarsi a danno di chi, per ragioni patologiche, non è nella condizione di valutare l'opportunità dell'azione né di darvi impulso. La disposizione si inserisce nel più ampio sistema di protezione degli incapaci che permea il diritto di famiglia.

Analisi

La sospensione opera automaticamente al ricorrere dei presupposti: lo stato formale di interdizione pronunciato ai sensi degli artt. 414 ss. c.c., oppure, in alternativa, le condizioni di abituale grave infermità di mente che rendano il soggetto incapace di provvedere ai propri interessi, anche in assenza di pronuncia formale di interdizione. Quest'ultima ipotesi ha portata più ampia ed è apprezzata in concreto dal giudice. Quando è il figlio a versare in stato di incapacità, la legge prevede uno strumento ulteriore: la nomina di un curatore speciale che agisca in sua vece, garantendo così che l'interesse del figlio incapace non rimanga privo di tutela processuale. Per gli altri legittimati incapaci (presunto padre, madre), l'azione è esercitata dal tutore o da un curatore speciale previa autorizzazione del giudice, secondo uno schema che bilancia l'esigenza di celerità con quella di un controllo giurisdizionale sull'opportunità dell'azione.

Quando si applica

La norma si applica ogniqualvolta una delle parti legittimate all'azione di disconoscimento di paternità (presunto padre, madre o figlio) sia colpita da interdizione legalmente pronunciata ovvero da una condizione di infermità mentale grave e abituale accertata in giudizio. La sospensione cessa nel momento in cui viene revocata l'interdizione o vengono meno le condizioni di infermità; da quel momento il termine riprende a decorrere per la parte residua.

Connessioni

La disposizione si coordina strettamente con l'art. 244 c.c. (termini per l'azione di disconoscimento), l'art. 246 c.c. (trasmissibilità dell'azione), l'art. 247 c.c. (legittimazione passiva e curatore speciale), nonché con la disciplina generale dell'interdizione (artt. 414-432 c.c.) e con le norme sul curatore speciale (art. 78 c.p.c.).

Domande frequenti

La sospensione opera anche se l'interdizione è pronunciata dopo l'inizio del decorso del termine?

Sì, la sospensione interviene nel momento in cui sopravviene lo stato di interdizione o di grave infermità, bloccando il decorso del termine per la parte residua non ancora consumata.

Chi può chiedere la nomina del curatore speciale per il figlio incapace?

L'istanza può essere presentata dal pubblico ministero, dal tutore o dall'altro genitore; il giudice provvede dopo aver assunto sommarie informazioni sull'opportunità della nomina.

È necessaria una formale pronuncia di interdizione per ottenere la sospensione?

No. La norma prevede due ipotesi alternative: lo stato formale di interdizione oppure le condizioni di abituale grave infermità di mente che rendano il soggetto incapace di provvedere ai propri interessi, anche senza pronuncia formale.

Cosa accade se l'interdizione viene revocata durante la sospensione?

Con la revoca dell'interdizione cessa la causa di sospensione e il termine torna a decorrere per il periodo residuo rimasto al momento in cui la sospensione aveva avuto inizio.

Il curatore speciale nominato per il figlio incapace deve ottenere un'autorizzazione per agire?

Per il figlio interdetto o gravemente infermo di mente, la nomina stessa da parte del giudice costituisce il presupposto dell'azione; per gli altri legittimati incapaci è invece espressamente richiesta la previa autorizzazione del giudice.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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