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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 189 c.c. Obbligazioni contratte separatamente dai
In vigore
coniugi I beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell’altro. I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 188 - Art. 188 Codice Civile: Obbligazioni derivanti da donazioni o→Cod. civ. art. 190 - Art. 190 Codice Civile: Responsabilità sussidiaria dei beni perso…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 187 Codice Civile: Obbligazioni contratte dai coniugi prima del→Art. 191 Codice Civile: Scioglimento della comunione→Art. 186 Codice Civile: Obblighi gravanti sui beni della comunione→Art. 192 Codice Civile: Rimborsi e restituzioni→Art. 185 Codice Civile: Amministrazione dei beni personali del→Art. 193 Codice Civile: Separazione giudiziale dei beni→Art. 184 Codice Civile: Atti compiuti senza il necessario consenso
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 189 c.c. prevede la responsabilità sussidiaria dei beni della comunione per debiti personali del coniuge, fino al valore della sua quota, con preferenza ai creditori della comunione.
Ratio
L'art. 189 c.c. introduce un sistema di responsabilità sussidiaria e limitata che consente ai creditori personali di non restare privi di garanzie patrimoniali, pur salvaguardando il coniuge non debitore. Il legislatore ha contemperato l'esigenza di tutela del credito con quella di protezione del patrimonio comune, imponendo una doppia limitazione: la previa escussione dei beni personali e il tetto della quota del coniuge obbligato.
Analisi
Il primo comma disciplina la responsabilità per atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti da un solo coniuge senza il necessario consenso dell'altro. In tale ipotesi, il creditore deve prima tentare l'esecuzione sui beni personali; solo in caso di insufficienza può aggredire i beni comuni, entro il valore della quota del coniuge debitore. Il secondo comma estende la responsabilità sussidiaria a tutti i creditori particolari del coniuge, anche per debiti prematrimoniali: essi possono soddisfarsi sui beni comuni fino al valore della quota, ma i creditori chirografari sono subordinati ai creditori della comunione.
Quando si applica
La norma rileva in fase esecutiva: il creditore personale deve dimostrare l'infruttuosa escussione dei beni personali e limitare la pretesa al valore della quota del coniuge debitore. In sede di scioglimento della comunione, la quota del coniuge debitore andrà determinata e separata a beneficio dei creditori.
Connessioni
L'art. 189 c.c. è il perno del sistema di responsabilità della comunione: completa l'art. 186 (responsabilità diretta), l'art. 187 (debiti prematrimoniali) e l'art. 188 (donazioni e successioni). Si coordina con l'art. 180 c.c. (amministrazione) e l'art. 190 c.c. (responsabilità sussidiaria dei beni personali per debiti della comunione).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio contrae un mutuo senza consenso di Caio per acquistare attrezzature aziendali di cui la comunione beneficia. La comunione risponde fino al valore della quota di Tizio: i creditori aggrediscono primo il patrimonio personale di Tizio, poi sussidiariamente la comunione.
Caso 2: Caso 2
Sempronio, titolare di debito personale anteriore al matrimonio con Mevio, non paga. Il creditore aggredisce prima il patrimonio personale di Sempronio. Se insufficiente, agisce sulla comunione fino alla quota di Sempronio, salvo che i creditori della comunione abbiano priorità.
Domande frequenti
Fino a quando la comunione risponde del debito personale?
Fino al valore corrispondente alla quota della comunione spettante al coniuge debitore, che normalmente è la metà.
Cosa accade se il patrimonio personale è insufficiente?
Il creditore agisce sulla comunione per il residuo non soddisfatto, entro il limite della quota del debitore.
I creditori della comunione hanno priorità?
Sì: se il patrimonio comune è limitato, i creditori della comunione sono preferiti ai creditori personali in via sussidiaria.
Come funziona il prelevamento dalla comunione?
Il creditore personale espropria la quota del debitore nella comunione, proporzionalmente al valore del credito fino al limite della sua quota.
Il debito anteriore al matrimonio è trattato diversamente?
No: anche i debiti preesistenti possono aggredire sussidiariamente la comunione se il patrimonio personale del debitore è esaurito.
Fonti consultate: 1 fonte verificate