Indice
In sintesi
- Modifiche al testo unico dei tributi erariali minori di cui al D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174.
- Art. 42, comma 1, primo periodo: aliquota innalzata dallo 0,2% allo 0,4% (raddoppio).
- Art. 46, comma 1, quarto periodo: aliquota innalzata dallo 0,02% allo 0,04% (raddoppio).
- Misure di gettito a carattere strutturale, in vigore dal 1° gennaio 2026.
- Effetto: maggior prelievo sui contribuenti soggetti ai due tributi minori riformati nel 2024.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 30 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al , sono apportate ledecreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 seguenti modificazioni: a) all’articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»; b) all’articolo 46, comma 1, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».
Norme modificate da questi commi
- Art. 23 Costituzione (comma 30): riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte, rispettata dalla previsione di rango legislativo della modifica delle aliquote
- Art. 53 Costituzione (comma 30): principio di capacità contributiva quale parametro di legittimità del raddoppio dell’aliquota
- Art. 1 TUIVA (comma 30): rapporti con il sistema delle imposte indirette, di cui i tributi minori sono complemento
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L’intervento sul T.U. tributi erariali minori
Il comma 30 dell’art. 1 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) modifica il recente testo unico dei tributi erariali minori di cui al D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174, emanato in attuazione della delega per la riforma fiscale (L. 9 agosto 2023, n. 111). L’intervento è di natura puramente quantitativa: raddoppia le aliquote previste da due specifiche disposizioni, lasciando inalterato l’impianto della disciplina.
La modifica all’art. 42: dallo 0,2% allo 0,4%
La lettera a) del comma 30 interviene sul primo periodo del comma 1 dell’art. 42 del D.Lgs. 174/2024, sostituendo l’aliquota dello 0,2 per cento con quella dello 0,4 per cento. Si tratta dunque di un raddoppio dell’onere fiscale rispetto al regime previgente. La collocazione sistematica dell’art. 42 nel T.U. tributi minori suggerisce che la disposizione attenga a una imposta proporzionale di importo modesto, applicata su una base imponibile specifica (tipicamente operazioni assicurative, atti notarili o contratti soggetti a registrazione minore).
La modifica all’art. 46: dallo 0,02% allo 0,04%
La lettera b) del comma 30 modifica analogamente il quarto periodo del comma 1 dell’art. 46 del medesimo D.Lgs. 174/2024, raddoppiando l’aliquota dallo 0,02 per cento allo 0,04 per cento. Anche in questo caso si tratta di un’aliquota proporzionale di modesta entità, applicata su una base imponibile distinta. L’intervento mantiene quindi il carattere «minore» del tributo, ma ne raddoppia la pressione effettiva sui contribuenti.
Il contesto: il T.U. tributi minori del 2024
Il D.Lgs. 174/2024 è uno dei tasselli centrali della riforma fiscale del biennio 2023-2024, nata dalla delega della L. 111/2023. Il testo unico ha riordinato una vasta gamma di tributi minori in precedenza disciplinati da fonti frammentate (R.D. del 1923 e 1933, leggi speciali e singoli atti) e ha semplificato la struttura impositiva. La novella del comma 30 LB 2026 non incide sull’impianto della codificazione, ma agisce sul piano del gettito, segnale di un orientamento che il legislatore di bilancio sembra voler perseguire: contenere o riequilibrare le pressioni di gettito agendo sulle aliquote dei tributi minori, piuttosto che modificarne la struttura.
Effetti di gettito
Il raddoppio delle aliquote produce, per costruzione algebrica, un raddoppio del gettito a parità di base imponibile. Per quantificare l’effetto in valori assoluti occorre fare riferimento alla relazione tecnica al disegno di legge, redatta dal MEF e basata sui dati di consuntivo degli esercizi precedenti. Poiché i tributi richiamati sono «minori» per definizione, l’impatto incrementale complessivo dovrebbe essere modesto in termini di saldo netto da finanziare (comma 1 LB 2026), ma significativo per i singoli contribuenti soggetti all’imposta.
Decorrenza ed efficacia
La modifica è in vigore dal 1° gennaio 2026, in coerenza con la data di efficacia della LB 2026. L’applicazione della nuova aliquota è immediata, senza necessità di decreti attuativi. Per le fattispecie a cavallo (ad esempio operazioni perfezionate nel 2025 ma soggette a imposta a saldo nel 2026), occorre applicare il principio generale dell’art. 11 delle preleggi al codice civile: la nuova aliquota si applica ai fatti generatori dell’obbligazione tributaria verificatisi dal 1° gennaio 2026 in poi, salvo norme transitorie specifiche eventualmente contenute in altri commi della manovra.
Profili di legittimità costituzionale
Sotto il profilo dell’art. 53 Cost. (capacità contributiva) e dell’art. 23 Cost. (riserva di legge), l’intervento non solleva criticità di principio: una legge ordinaria modifica un’aliquota di un tributo esistente, espressamente identificato per oggetto e per base imponibile. La Corte costituzionale ha più volte ribadito (cfr. orientamento costante in materia di imposta di registro e bollo) che il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella determinazione delle aliquote dei tributi indiretti, purché il prelievo non assuma carattere espropriativo. Il raddoppio dallo 0,2% allo 0,4% (e dallo 0,02% allo 0,04%) resta entro margini di evidente ragionevolezza.
Adempimenti operativi
Per i soggetti tenuti al versamento dei tributi minori interessati, non sono previsti adempimenti aggiuntivi: la dichiarazione, la liquidazione e il versamento seguono le ordinarie modalità previste dal D.Lgs. 174/2024 e dai relativi atti attuativi. I sostituti d’imposta e i sostituti contabili (notai, banche, intermediari finanziari) dovranno aggiornare le procedure interne di calcolo dell’imposta a partire dalle operazioni del 1° gennaio 2026. È consigliabile verificare gli aggiornamenti dei software gestionali e delle procedure telematiche di pagamento (F24 e similari) prima delle prime scadenze del 2026.
Considerazioni per il commercialista
Per il consulente fiscale, il comma 30 ha un effetto a doppio binario: da un lato richiede l’aggiornamento immediato delle informative ai clienti soggetti al tributo (tipicamente imprese che operano in settori specifici, intermediari assicurativi, finanziari o notarili); dall’altro, segnala un orientamento del legislatore che potrebbe estendersi ad altre voci del T.U. tributi minori in futuro. È opportuno monitorare gli sviluppi normativi del 2026 per anticipare ulteriori interventi e pianificare la gestione fiscale dei clienti interessati.
Vedi come questa misura si applica a una situazione concreta, con importi, scadenze e documenti:
Prassi e linee guida
Agenzia delle Entrate · Normativa e prassi AE
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itMinistero Economia · def.finanze.it
L. 199/2025
Leggi il documento su def.finanze.itDomande frequenti
Quali norme modifica il comma 30?
Il comma 30 interviene su due disposizioni del testo unico dei tributi erariali minori approvato con D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174: (i) modifica il primo periodo del comma 1 dell’art. 42, sostituendo l’aliquota dello 0,2% con quella dello 0,4%; (ii) modifica il quarto periodo del comma 1 dell’art. 46, sostituendo l’aliquota dello 0,02% con quella dello 0,04%. Entrambe le modifiche sono interventi quantitativi puri, che raddoppiano l’aliquota senza incidere sulla struttura del tributo, sulla base imponibile o sui soggetti passivi. L’impianto del T.U. tributi minori, frutto della riforma fiscale del biennio 2023-2024, resta dunque invariato.
Cosa si intende per «tributi erariali minori»?
I tributi erariali minori sono un’insieme di imposte indirette di modesta entità ma di applicazione diffusa, riordinati con il D.Lgs. 174/2024 in attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla L. 111/2023. Si tratta di tributi tradizionalmente disciplinati da fonti frammentate (regi decreti del 1923 e 1933, leggi speciali, atti settoriali) e che il legislatore delegato ha sistematizzato in un unico testo. Il T.U. raccoglie una pluralità di imposte applicate su atti, contratti, operazioni assicurative e finanziarie, contribuendo al gettito complessivo con importi unitari ridotti ma volumi elevati di applicazione. La codificazione ha semplificato l’interpretazione e l’applicazione.
Quando entrano in vigore le nuove aliquote?
Le nuove aliquote (0,4% in luogo dello 0,2% per l’art. 42; 0,04% in luogo dello 0,02% per l’art. 46) sono in vigore dal 1° gennaio 2026, coerentemente con la data di efficacia generale della LB 2026. Non sono previsti decreti attuativi: la modifica è immediatamente operativa. Per le fattispecie a cavallo (operazioni perfezionate nel 2025 ma soggette a imposta nel 2026), si applica il principio generale dell’art. 11 delle preleggi: la nuova aliquota si applica ai fatti generatori dell’obbligazione tributaria verificatisi dal 1° gennaio 2026 in poi. Per i soggetti tenuti al versamento, è opportuno aggiornare le procedure interne di calcolo dell’imposta e i software gestionali prima delle prime scadenze del 2026.
Quali contribuenti sono interessati?
I contribuenti interessati sono quelli soggetti ai due specifici tributi minori disciplinati dagli artt. 42 e 46 del D.Lgs. 174/2024. La portata operativa dipende dalla natura della base imponibile prevista da quelle norme, tipicamente operazioni assicurative, atti soggetti a registrazione minore o operazioni finanziarie specifiche. In molti casi i tributi sono assolti da sostituti d’imposta o sostituti contabili (notai, banche, intermediari assicurativi e finanziari) che applicano l’imposta sull’operazione e versano l’importo all’erario per conto del contribuente. Per il consumatore finale o l’impresa cliente, l’effetto del raddoppio si traduce in un aumento del costo dell’operazione, ma normalmente non richiede adempimenti dichiarativi diretti.
L’intervento è costituzionalmente legittimo?
Sì. Sotto il profilo dell’art. 23 Cost. (riserva di legge in materia tributaria) e dell’art. 53 Cost. (capacità contributiva), l’intervento del comma 30 non solleva criticità: una legge ordinaria (la LB 2026) modifica l’aliquota di un tributo esistente, espressamente identificato per oggetto e per base imponibile. La Corte costituzionale ha più volte riconosciuto che il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella determinazione delle aliquote dei tributi indiretti, purché il prelievo non assuma carattere confiscatorio o espropriativo. Il raddoppio da 0,2% a 0,4% (e da 0,02% a 0,04%) resta entro margini di evidente ragionevolezza, senza incidere sulla sostenibilità complessiva dell’onere per i contribuenti.
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