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Comma 24 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. All’ , il quinto periodo è sostituito dal seguente:articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, di 510 milioni di euro per l’anno 2020, di 520 milioni di euro per l’anno 2021, di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di 610 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026».
Norme modificate da questi commi
- Art. 15 TUIR (comma 24): il 5 per mille è quota di IRPEF già dovuta, distinta dalle erogazioni liberali detraibili
- Art. 118 Costituzione (comma 24): principio di sussidiarietà orizzontale che fonda il 5 per mille
- Art. 10 TUIR (comma 24): rapporti con erogazioni liberali deducibili a favore di ETS e ONLUS
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L’intervento sull’art. 1, comma 154, L. 190/2014
Il comma 24 dell’art. 1 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) riscrive il quinto periodo dell’art. 1, comma 154, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che fissa le autorizzazioni di spesa per la liquidazione della quota del 5 per mille dell’IRPEF. L’effetto principale è l’innalzamento a 610 milioni di euro annui del tetto di spesa a decorrere dall’anno 2026, con un incremento strutturale di 85 milioni rispetto al tetto vigente nel quadriennio 2022-2025 (525 milioni).
La cronologia degli stanziamenti
La nuova formulazione consolida in un unico periodo la storia delle autorizzazioni di spesa per il 5 per mille: 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019; 510 milioni per il 2020; 520 milioni per il 2021; 525 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025; 610 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. La progressione mostra un trend espansivo, particolarmente accentuato con l’intervento del 2026: l’incremento è di circa il 16% rispetto al tetto 2025.
Il significato del 5 per mille nel sistema fiscale
Il 5 per mille dell’IRPEF è uno strumento di destinazione di una quota dell’imposta dovuta dal contribuente verso specifiche finalità di interesse generale: enti del Terzo settore, ricerca scientifica e dell’università, ricerca sanitaria, attività sociali del comune di residenza, attività di tutela dei beni culturali e paesaggistici, associazioni sportive dilettantistiche e ONG. La scelta del contribuente non comporta alcun onere fiscale aggiuntivo: l’importo viene sottratto al gettito IRPEF e devoluto al beneficiario indicato. Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111 ha riordinato la disciplina del 5 per mille all’interno della cornice del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017).
Il rapporto con il tetto: il meccanismo di proporzionalità
Quando le scelte espresse dai contribuenti generano un fabbisogno superiore al tetto di spesa autorizzato, gli importi destinati a ciascun beneficiario vengono ridotti proporzionalmente. Il meccanismo, noto come haircut, era stato più volte criticato dal mondo del Terzo settore perché comprimeva il valore reale delle scelte dei contribuenti. L’innalzamento a 610 milioni del tetto a partire dal 2026 dovrebbe ridurre significativamente, se non azzerare, il rischio di riduzioni proporzionali, riportando il sistema a una piena valorizzazione delle scelte espresse.
I beneficiari potenziali
Il principale beneficiario dell’intervento è il sistema del Terzo settore. Per gli enti del Terzo settore (ETS) iscritti al RUNTS, il 5 per mille rappresenta una delle voci principali di sostegno pubblico indiretto. Anche università, IRCCS e ASL beneficiarie del 5 per mille della ricerca sanitaria vedranno un’espansione significativa della dotazione. Il comma 24 va quindi letto come misura strutturale di sostegno al non profit, in linea con la riforma del Terzo settore avviata con la L. 106/2016 e completata con il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).
Effetti finanziari sul saldo dello Stato
L’incremento di 85 milioni di euro annui costituisce un onere strutturale a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 2026. Per rispettare le clausole di copertura previste dall’art. 17 della L. 196/2009, la maggiore spesa è bilanciata da specifiche disposizioni della LB 2026, collocate nei commi finali in materia di coperture finanziarie. L’effetto sul saldo netto da finanziare fissato dal comma 1 è quindi neutro per costruzione, anche se sul piano sostanziale l’incremento riduce il margine disponibile per altri interventi.
Adempimenti operativi
Per gli ETS e gli altri enti beneficiari, le modalità operative di accreditamento e di rendicontazione restano quelle già disciplinate dal D.P.C.M. 23 luglio 2020 e dai successivi provvedimenti attuativi. L’iscrizione all’elenco dei beneficiari va effettuata entro il 10 aprile di ogni anno, con la consueta possibilità di integrazione tardiva fino al 30 settembre. La rendicontazione delle somme percepite è obbligatoria entro un anno dalla ricezione e deve essere pubblicata sul sito dell’ente beneficiario per le erogazioni superiori a 20.000 euro, ai sensi dell’art. 8 del D.P.C.M. 23 luglio 2020.
Implicazioni per il commercialista del Terzo settore
Per il professionista che assista enti del Terzo settore, il comma 24 ha implicazioni operative chiare: occorre verificare che il cliente sia iscritto all’elenco dei beneficiari, monitorare le scadenze di rendicontazione e cogliere la maggiore disponibilità di risorse a partire dal 2026. È opportuno anche pianificare le campagne di comunicazione verso i sostenitori, considerando che l’eventuale azzeramento dell’haircut rende ogni scelta espressa più preziosa in termini reali rispetto agli anni precedenti.
Considerazioni di sistema
L’innalzamento del tetto del 5 per mille a 610 milioni di euro è coerente con l’obiettivo di valorizzazione del Terzo settore espresso dalla riforma del 2017 e con la giurisprudenza costituzionale che ha riconosciuto al 5 per mille natura di strumento di sussidiarietà orizzontale (art. 118, quarto comma, Cost.). Resta tuttavia aperto il dibattito sull’opportunità di rimuovere del tutto il tetto, valorizzando integralmente la sovranità di scelta del contribuente: una soluzione che, sebbene auspicata da più parti, comporterebbe un onere variabile e non programmabile per le casse dello Stato.
Domande frequenti
Quanto vale la nuova autorizzazione di spesa per il 5 per mille?
Il comma 24 innalza a 610 milioni di euro annui il tetto di spesa per la liquidazione della quota del 5 per mille dell’IRPEF, a decorrere dall’anno 2026. L’incremento è di 85 milioni rispetto al tetto vigente nel quadriennio 2022-2025 (525 milioni), pari a circa il +16%. Si tratta di un onere strutturale a carico del bilancio dello Stato, con copertura collocata nei commi finali della LB 2026 dedicati alle coperture finanziarie. L’intervento è il più significativo dal 2014 e configura il consolidamento del 5 per mille come strumento ordinario di sostegno al Terzo settore.
Cosa cambia per gli enti del Terzo settore?
Per gli ETS iscritti al RUNTS, l’effetto principale è la sostanziale eliminazione (o forte riduzione) del meccanismo di haircut proporzionale: quando il fabbisogno generato dalle scelte dei contribuenti superava il tetto autorizzato, gli importi destinati a ciascun beneficiario venivano ridotti proporzionalmente. Con un tetto di 610 milioni il rischio dovrebbe essere significativamente attenuato. Restano fermi gli obblighi di iscrizione all’elenco dei beneficiari (entro il 10 aprile), di rendicontazione entro un anno e di pubblicazione sul sito istituzionale per erogazioni superiori a 20.000 euro, ai sensi del D.P.C.M. 23 luglio 2020 e del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017).
Quali sono le categorie di beneficiari del 5 per mille?
Le categorie ammesse al 5 per mille sono: (i) enti del Terzo settore iscritti al RUNTS; (ii) enti della ricerca scientifica e dell’università; (iii) enti della ricerca sanitaria (IRCCS, ASL); (iv) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; (v) associazioni sportive dilettantistiche con finalità sociali iscritte al CONI; (vi) attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; (vii) gestori delle aree protette. La disciplina è stata sistematizzata dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111, che ha collocato il 5 per mille nella cornice del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017). Il contribuente sceglie la destinazione barrando la relativa casella nel modello dichiarativo.
Costa qualcosa al contribuente?
No. Il 5 per mille è una quota dell’IRPEF già dovuta dal contribuente: scegliere un beneficiario non comporta alcun onere fiscale aggiuntivo. L’importo, pari al 5 per mille dell’IRPEF liquidata, viene semplicemente sottratto al gettito generale dello Stato e devoluto all’ente indicato. Si tratta quindi di uno strumento di sussidiarietà orizzontale (art. 118, quarto comma, Cost.) attraverso cui il contribuente esercita una scelta sulla destinazione di una piccola parte delle imposte già dovute. La scelta è espressa nel modello dichiarativo (730, Redditi PF, oppure tramite scheda CU per i pensionati esonerati) e non è vincolante in termini di importo, che dipende dall’IRPEF effettivamente liquidata.
Come pianificare la gestione del 5 per mille nel 2026?
Per il commercialista che assista enti beneficiari del 5 per mille, le azioni prioritarie sono: (i) verificare la corretta iscrizione del cliente all’elenco dei beneficiari entro il 10 aprile 2026 (con possibilità di integrazione tardiva fino al 30 settembre con sanzione); (ii) preparare il rendiconto delle somme percepite l’anno precedente, da redigere entro un anno dalla ricezione e da pubblicare sul sito per importi superiori a 20.000 euro; (iii) pianificare la campagna di comunicazione verso sostenitori e donatori, sottolineando che con il nuovo tetto di 610 milioni di euro le scelte espresse manterranno il pieno valore senza il rischio di haircut proporzionale. È opportuno aggiornare anche la pagina dedicata sul sito istituzionale e i materiali promozionali.