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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 166 c.c. – Capacità dell’inabilitato
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall’inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione, è necessaria l’assistenza del curatore già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 165 - Art. 165 Codice Civile: Capacità del minore→Cod. civ. art. 166-bis - Art. 166 bis Codice Civile: Divieto di costituzione di dote→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 167 Codice Civile: Costituzione del fondo patrimoniale→Art. 164 Codice Civile: Simulazione delle convenzioni matrimoniali→Art. 168 Codice Civile: Impiego ed amministrazione del fondo→Art. 163 Codice Civile: Modifica delle convenzioni→Art. 169 Codice Civile: Alienazione dei beni del fondo→Art. 162 Codice Civile: Forma delle convenzioni matrimoniali→Art. 170 Codice Civile: Esecuzione sui beni e sui frutti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Inabilitato nelle convenzioni matrimoniali: assistenza curatore nominato obbligatoria, in difetto nomina curatore speciale.
Ratio
La norma protegge l'inabilitato, persona di capacità ridotta ma non totalmente privata di autonomia, da impegni patrimoniali eccessivi attraverso l'obbligo di assistenza curatoriale. La disciplina riconosce che l'inabilitato ha capacità limitata e necessita di una figura tutelante che ne verifichi la consapevolezza e la serietà delle decisioni patrimoniali. Questo equilibrio consente all'inabilitato di partecipare alla vita giuridica pur assicurando protezione dagli abusi.
Analisi
L'articolo richiede che le stipulazioni e le donazioni fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato (ovvero da colui nei confronti del quale è stato promosso giudizio di inabilitazione ma non ancora concluso) siano assistite dal curatore già nominato. Se il curatore non è ancora stato nominato al momento della stipulazione, il tribunale provvede alla nomina di un curatore speciale al solo scopo di rendere valida e legittima la convenzione matrimoniale. La norma tutela sia l'inabilitato che il coniuge, garantendo la legitimità dell'atto.
Quando si applica
La norma si applica quando l'inabilitato (persona dichiarata giudizialmente incapace di provvedere ai propri interessi per causa di infermità fisica o mentale, ai sensi dell'art. 414 c.c.) intenda sottoscrivere convenzioni matrimoniali o effettuare donazioni nel contratto matrimoniale. Situazioni tipiche: inabilitato che si sposa e vuole stipulare convenzioni; inabilitato che intende effettuare donazioni nel contratto matrimoniale. Requisito: assistenza del curatore nominato o, in difetto, nomina di curatore speciale.
Connessioni
Collegata agli articoli 414-432 c.c. (disciplina dell'inabilitazione), art. 90 c.c. (curatore speciale), art. 162 c.c. (forma convenzioni), art. 83-84 c.c. (matrimonio del minore e incapace). Rimanda anche alla responsabilità del curatore e ai doveri di assistenza secondo la disciplina generale della curatela (artt. 394-410 c.c.).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio è stato dichiarato inabilitato per infermità psichica tre anni fa ed è sottoposto a curatela. Vuole sposarsi e stipulare convenzioni matrimoniali di separazione. Il suo curatore assiste Tizio nella sottoscrizione dell'atto pubblico. La convenzione è valida perché Tizio è assistito dal curatore nominato.
Caso 2: Caso 2
Caio è stato promosso giudizio di inabilitazione ma la sentenza non è ancora pronunciata. Vuole effettuare una donazione nel contratto matrimoniale. Il tribunale nomina un curatore speciale solo per assistere Caio nella sottoscrizione della donazione. La donazione è valida grazie all'assistenza del curatore speciale.
Caso 3: Caso 3
Sempronio è inabilitato e vuole stipulare una convenzione matrimoniale senza l'assistenza del suo curatore. La convenzione è nulla per violazione della forma richiesta e per assenza dell'assistenza obbligatoria. Sempronio e il coniuge devono ricorrere nuovamente al notaio con la presenza del curatore per convalidare l'atto.
Domande frequenti
L'inabilitato può stipulare convenzioni matrimoniali?
Si', l'art. 166 c.c. riconosce all'inabilitato la capacità di stipulare validamente convenzioni matrimoniali, comprese stipulazioni e donazioni nel contratto di matrimonio, purche' sia assistito dal curatore.
È necessaria l'assistenza del curatore anche se non ancora nominato?
Si', se il curatore non e' stato ancora nominato (per esempio durante il giudizio di inabilitazione), si procede alla nomina di un curatore speciale ad hoc per l'atto specifico, su iniziativa del pubblico ministero o di chi vi abbia interesse.
Cosa accade per gli atti compiuti durante il giudizio di inabilitazione?
Anche colui contro il quale e' stato promosso giudizio di inabilitazione e' sottoposto alle stesse cautele: occorre l'assistenza di un curatore già nominato o di un curatore speciale, a tutela preventiva del soggetto la cui capacità e' in fase di valutazione.
Cosa succede se l'inabilitato stipula la convenzione senza il curatore?
L'atto e' annullabile su istanza dell'inabilitato, del curatore o degli eredi, ai sensi degli artt. 425 e ss. c.c.: la convenzione non e' invalida di per se' ma vulnerabile a una pronuncia di annullamento che ne privi gli effetti retroattivamente.
Quali sono le differenze rispetto all'interdetto?
L'interdetto e' privato della capacità di stipulare convenzioni matrimoniali e non può essere supplito dal rappresentante legale, salvo specifiche autorizzazioni del tribunale; l'inabilitato conserva invece capacità assistita, espressione della sua minore compromissione cognitiva o volitiva.
Fonti consultate: 1 fonte verificate