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Ultimo aggiornamento: 28 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Il Comitato nazionale per la bioetica (CNB) è un organismo consultivo del Governo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
  • Composto da un massimo di 36 membri, presidente incluso.
  • Il CNBBSV (biosicurezza, biotecnologie e scienze della vita), ex art. 40, c. 2, L. 142/1992, è organismo tecnico-scientifico consultivo del Governo, con massimo 20 membri.
  • Membri di entrambi i comitati nominati per quattro anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  • Norma di organizzazione: nessun impatto fiscale diretto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 271 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Necessari D.P.C.M. di nomina dei membri di CNB e CNBBSV per i nuovi mandati quadriennali. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Il Comitato nazionale per la bioetica (CNB), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è un organismo consultivo del Governo ed è composto da un massimo di trentasei membri, compreso il presidente. Il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’ , è unarticolo 40, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 organismo con sultivo tecnico-scientifico, di supporto al Governo, ed è composto da un massimo di venti membri, compreso il presidente. I membri del CNB e i membri del CNBBSV sono nominati per quattro anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Commento

La cornice istituzionale

Il comma 271 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ridefinisce composizione, durata e modalità di nomina di due organismi consultivi storici della Presidenza del Consiglio: il Comitato nazionale per la bioetica (CNB), istituito con D.P.C.M. 28 marzo 1990, e il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV), previsto dall'art. 40, comma 2, della L. 19 febbraio 1992, n. 142. Si tratta di organi consultivi che intervengono su questioni di particolare rilevanza etica, scientifica e sanitaria: dalla ricerca biomedica alla fine vita, dagli OGM alle nuove terapie geniche.

Il CNB: composizione e funzioni

Il CNB è qualificato dalla norma come "organismo consultivo del Governo". È composto da un massimo di 36 membri, presidente incluso. Storicamente il Comitato riunisce giuristi, filosofi, scienziati, medici, teologi e bioeticisti, con il compito di formulare pareri non vincolanti su questioni etiche derivanti dai progressi della ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle scienze della vita e della salute. I pareri CNB, pur privi di valore normativo, hanno spesso costituito riferimento per le scelte del legislatore (si pensi alle leggi sulla procreazione medicalmente assistita, L. 40/2004, e sul testamento biologico, L. 219/2017).

Il CNBBSV: composizione e funzioni

Il CNBBSV è definito dal comma 271 come "organismo consultivo tecnico-scientifico di supporto al Governo", composto da un massimo di 20 membri, presidente incluso. Il suo perimetro è più tecnico-scientifico: biosicurezza, biotecnologie e scienze della vita. Si occupa tipicamente di OGM, brevettabilità del vivente, biobanche, sicurezza dei laboratori a contenimento, applicazioni industriali delle biotecnologie. Il richiamo all'art. 40, comma 2, della L. 142/1992 ne conferma la fonte istitutiva e il radicamento normativo presso la PCM.

Durata e nomine

Il comma 271 dispone che i membri di entrambi i comitati siano nominati per quattro anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La durata quadriennale è coerente con la prassi consolidata e consente di assicurare la continuità dei lavori istruttori, evitando interruzioni legate al ciclo politico (i comitati sopravvivono ai cambi di Governo). La nomina con D.P.C.M. conferma la natura di organi di supporto diretto al Governo, non di organi tecnici di amministrazioni di settore.

Profili sistematici

La disposizione si raccorda con l'art. 32 della Costituzione (tutela della salute come diritto fondamentale e interesse della collettività) e con l'art. 33 Cost. (libertà della ricerca scientifica). I pareri di CNB e CNBBSV costituiscono uno strumento di mediazione tra principi costituzionali confliggenti (libertà di ricerca, dignità della persona, tutela dei minori) e supporto al legislatore in materie tecnicamente complesse. La presenza nella legge di bilancio è spiegabile con la natura ordinamentale del comma, che non comporta nuovi oneri ma riorganizza organismi già esistenti.

Rilevanza pratica

Per i professionisti del diritto sanitario, della farmaceutica e della ricerca, il comma conferma la centralità di CNB e CNBBSV come interlocutori istituzionali e fonti di soft law. I pareri sono pubblicati sul sito della Presidenza del Consiglio e costituiscono spesso riferimento argomentativo nei contenziosi su consenso informato, sperimentazione clinica, fine vita, brevetti biotecnologici. La norma non incide invece su obblighi fiscali, dichiarativi o contributivi di imprese del settore Life Sciences.

Prassi e linee guida

Agenzia delle Entrate · Normativa e prassi AE

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Ministero Economia · def.finanze.it

Leggi il documento su def.finanze.it

Domande frequenti

Cosa fanno il CNB e il CNBBSV?

Il Comitato nazionale per la bioetica (CNB) è un organismo consultivo del Governo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che formula pareri non vincolanti su questioni etiche legate alle scienze della vita e alla salute: procreazione assistita, fine vita, ricerca biomedica, intelligenza artificiale in medicina. Il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV), istituito ex art. 40, comma 2, L. 142/1992, è un organismo tecnico-scientifico di supporto al Governo su biosicurezza, OGM, biotecnologie applicate e biobanche. Entrambi pubblicano pareri rilevanti come soft law.

Quanti membri compongono CNB e CNBBSV?

Il comma 271 LB 2026 stabilisce che il CNB è composto da un massimo di 36 membri, compreso il presidente, mentre il CNBBSV ha un massimo di 20 membri, compreso il presidente. I numeri rappresentano un tetto, non un obbligo, quindi i decreti di nomina possono prevedere composizioni anche inferiori. La composizione è tipicamente multidisciplinare: per il CNB giuristi, medici, filosofi, teologi, scienziati e rappresentanti dei pazienti; per il CNBBSV prevalgono profili tecnico-scientifici (biologi molecolari, virologi, bioingegneri, esperti di biosicurezza).

Quanto durano i mandati e chi nomina i membri?

Il comma 271 prevede che i membri sia del CNB sia del CNBBSV siano nominati per quattro anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La durata quadriennale assicura continuità rispetto al ciclo politico-elettorale e consente di portare a termine cicli istruttori complessi. La nomina con D.P.C.M. sottolinea la qualità di organismi di supporto diretto al Governo, non di articolazioni di Ministeri di settore. La prassi prevede consultazione preventiva di società scientifiche, ordini professionali e altri stakeholder.

I pareri di CNB e CNBBSV sono vincolanti?

No. I pareri di entrambi i comitati sono per definizione consultivi e non vincolanti. Tuttavia hanno un peso istituzionale e argomentativo significativo: vengono citati nei lavori parlamentari, richiamati nelle relazioni illustrative di disegni di legge, utilizzati come riferimento di soft law in materia di consenso informato, sperimentazione clinica, biobanche, fine vita. La giurisprudenza di merito e di legittimità spesso vi fa riferimento per delineare gli standard etici di settore. Per le imprese del Life Sciences sono strumento di orientamento prudenziale.

Il comma 271 ha impatto fiscale per imprese del Life Sciences?

Il comma 271 ha natura ordinamentale e non incide su imposte, IVA, agevolazioni o crediti d'imposta per ricerca e sviluppo. Non modifica TUIR, TUIVA né la disciplina del credito R&S (art. 1, commi 198-209, L. 160/2019 e successivi). L'impatto per le imprese farmaceutiche e biotech è indiretto: pareri di CNB e CNBBSV possono orientare scelte regolatorie successive (decreti, linee guida AIFA, ISS), con effetti su autorizzazioni, sperimentazioni cliniche, brevettabilità. Per scelte di pianificazione fiscale agevolata vanno consultate le norme tributarie specifiche di settore.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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