Indice
- Il limite di età del figlio per fruire dei congedi parentali sale da 12 a 14 anni.
- Modificati gli artt. 32, 33, 34 e 36 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico maternità/paternità).
- Estesa la durata del congedo parentale ordinario, del prolungamento per figli disabili (art. 33), del trattamento economico (art. 34) e dell’adozione e affidamento (art. 36).
- Finalità: favorire la genitorialità e la conciliazione vita-lavoro.
Testo dell'articoloVigente
Comma 219 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Famiglia Figli
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Al fine favorire la genitorialità, rafforzando le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, con l’obiettivo di preservare l’occupazione, al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al , sono apportate ledecreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 seguenti modificazioni: a) all’articolo 32, comma 1, alinea, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «quattordici»; b) all’articolo 33, comma 1, la parola: «dodicesimo» è sostituita dalla seguente: «quattordicesimo»; c) all’articolo 34, commi 1 e 3, la parola: «dodicesimo» è sostituita dalla seguente: «quattordicesimo»; d) all’articolo 36, commi 2 e 3, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «quattordici».
Commento
La novità: due anni in più di copertura
Il comma 219 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) opera un intervento mirato sul testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151), estendendo da dodici a quattordici anni l’età del figlio entro cui i genitori possono fruire del congedo parentale e degli istituti connessi. La modifica risponde all’esigenza di accompagnare la genitorialità fino al passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado, fase in cui le esigenze educative e di cura del figlio sono particolarmente intense.
Le quattro modifiche puntuali
L’intervento è tecnicamente sobrio ma sostanzialmente rilevante. La lettera a) modifica l’art. 32, comma 1, alinea del D.Lgs. 151/2001 sostituendo «dodici» con «quattordici» quanto all’età del figlio entro cui matura il diritto al congedo parentale ordinario (sei mesi per ciascun genitore, con tetto complessivo di dieci o undici mesi a seconda dei casi). La lettera b) modifica l’art. 33, comma 1 sul prolungamento del congedo per il figlio con disabilità grave: il prolungamento, fino a tre anni complessivi, ora è fruibile entro il quattordicesimo anno di vita anziché il dodicesimo. La lettera c) interviene sull’art. 34, commi 1 e 3, in materia di trattamento economico: l’indennità INPS del 30% (e nei casi previsti dell’80% o del 60% per le tre mensilità aggiuntive introdotte dal D.Lgs. 105/2022) si estende coerentemente fino al nuovo limite. La lettera d) modifica l’art. 36, commi 2 e 3, allineando la disciplina dell’adozione e dell’affidamento preadottivo, dove il computo del periodo decorre dall’ingresso del minore in famiglia ma il limite di età biologica resta rilevante.
Coordinamento con il D.Lgs. 105/2022
La modifica si sovrappone al già complesso impianto introdotto dal D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 (recepimento della direttiva UE 2019/1158 sull’equilibrio tra vita professionale e vita privata), che aveva esteso a tre i mesi non trasferibili tra i genitori e introdotto un’indennità rafforzata. Il comma 219 non tocca la disciplina degli importi indennitari (né la quota dell’80% per il primo mese, né quelle dell’80% e 60% per le ulteriori due mensilità consolidate dalle leggi di bilancio 2024 e 2025) ma allunga la finestra temporale di fruizione. Per i nuclei familiari con figli che si avvicinano oggi ai 12 anni, la riforma rappresenta un’effettiva estensione di un diritto che sarebbe altrimenti scaduto.
Le finalità espresse: occupazione e genitorialità
Il chapeau del comma 219 esplicita la finalità: «favorire la genitorialità, rafforzando le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, con l’obiettivo di preservare l’occupazione». La formulazione richiama direttamente l’art. 31 della Costituzione (tutela della maternità, dell’infanzia e della gioventù) e i principi della direttiva UE 2019/1158. Anche l’art. 37 della Costituzione, che sancisce la parità di genere e la tutela della funzione familiare della donna lavoratrice, fa da sfondo a una norma che, formalmente neutra, mira a ridurre il fenomeno delle dimissioni materne «forzate» nei primi anni di scolarizzazione del figlio.
Impatto operativo: datori di lavoro e INPS
I datori di lavoro pubblici e privati dovranno aggiornare le proprie procedure interne per consentire la richiesta dei congedi parentali oltre il dodicesimo anno del figlio. Le piattaforme INPS (servizio «Domanda congedo parentale») saranno adeguate. La modifica troverà applicazione immediata per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026; non sono previste norme transitorie particolari, ma è ragionevole ritenere che il diritto possa essere esercitato anche dai genitori il cui figlio abbia compiuto 12 anni prima di tale data, purché non abbia ancora compiuto 14 anni. Per i genitori adottivi o affidatari ex art. 36 D.Lgs. 151/2001 vale la specifica regola dei tre anni dall’ingresso in famiglia, ma comunque entro il limite ora innalzato a 14 anni di età biologica del minore.
Profili contributivi e previdenziali
I periodi di congedo parentale, anche fruiti nelle nuove finestre 12-14 anni, sono coperti da contribuzione figurativa ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 151/2001, con valorizzazione retributiva pari al 200% dell’assegno sociale per i mesi fruiti dopo i tre anni del bambino. Il diritto matura anche se il genitore è iscritto a Gestione Separata INPS ex L. 335/1995 art. 2 c. 26, alle condizioni previste dall’art. 64 D.Lgs. 151/2001.
Vedi come questa misura si applica a situazioni concrete, con importi, scadenze e documenti:
Prassi e linee guida
Agenzia delle Entrate · Normativa e prassi AE
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itMinistero Economia · def.finanze.it
L. 199/2025
Leggi il documento su def.finanze.itDomande frequenti
Da quando posso chiedere il congedo parentale per un figlio di 13 anni?
Dal 1° gennaio 2026, data di entrata in vigore del comma 219 della L. 30 dicembre 2025, n. 199. La modifica all’art. 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 sostituisce il limite di età del figlio da dodici a quattordici anni. Il diritto matura anche per chi, alla data del 1° gennaio 2026, ha già un figlio di 12 o 13 anni, purché non abbia ancora compiuto 14 anni. Restano fermi il tetto massimo complessivo (10 o 11 mesi tra i due genitori) e il computo delle giornate già eventualmente fruite negli anni precedenti.
L’indennità INPS resta al 30% per i mesi fruiti tra i 12 e i 14 anni?
Sì. Il comma 219 non modifica la disciplina dell’indennità di cui all’art. 34 del D.Lgs. 151/2001 ma allinea soltanto il limite di età del figlio. L’indennità ordinaria del 30% della retribuzione spetta per i periodi fruiti, nel limite massimo di sei mesi per ciascun genitore. Le maggiorazioni introdotte dal D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 e dalle leggi di bilancio 2024 e 2025 (mesi all’80% e al 60%) si applicano nei limiti previsti dalle rispettive norme, indipendentemente dall’estensione del limite di età del figlio.
Il prolungamento del congedo per figlio disabile si applica anche oltre i 12 anni?
Sì. La lettera b) del comma 219 modifica l’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 sostituendo «dodicesimo» con «quattordicesimo». Il prolungamento del congedo per figlio con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, fino a tre anni complessivi tra i due genitori, è ora fruibile entro il quattordicesimo anno di vita del figlio anziché il dodicesimo. La modifica beneficia in particolare le famiglie con minori disabili in età scolare media.
Per i genitori adottivi cambia qualcosa?
Sì. La lettera d) del comma 219 modifica l’art. 36, commi 2 e 3, del D.Lgs. 151/2001 in materia di adozione e affidamento preadottivo. Il limite di età biologica del minore entro cui fruire del congedo parentale è portato a 14 anni. Resta ferma la regola specifica per cui, in caso di adozione internazionale, il congedo è fruibile entro i primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia. Il coordinamento delle due regole avvantaggia le famiglie che adottano bambini in età vicina al limite previgente.
I periodi di congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa?
Sì, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. La contribuzione figurativa è piena per i periodi fruiti nei primi sei anni di vita del figlio (con accredito sulla base della retribuzione effettiva). Per i periodi fruiti successivamente, e quindi anche per le nuove finestre 12-14 anni introdotte dal comma 219, l’accredito figurativo è valorizzato con la retribuzione convenzionale pari al 200% dell’assegno sociale ex L. 335/1995. Il genitore può comunque integrare la copertura con contribuzione volontaria su richiesta all’INPS.
Vedi anche