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Ultimo aggiornamento: 8 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Soglia ISEE per l’accesso a prestazioni come assegno unico, bonus asilo nido, Carta dedicata a te, supporto formazione e lavoro e bonus nuovi nati innalzata da 40.000€ a 91.500€.
  • Per i nuclei residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane (L. 56/2014) la soglia sale a 120.000€.
  • Incremento di 2.500€ per ogni figlio convivente successivo al primo.
  • Maggiorazioni scala di equivalenza rideterminate: +0,1 con 2 figli, +0,25 con 3, +0,40 con 4, +0,55 con 5 o più.
  • Stanziamenti pluriennali per coprire l’impatto: oltre 340 milioni l’anno per l’Assegno unico e 125 milioni per il bonus nido.
  • Misura ponte in attesa della revisione del DPCM ISEE 159/2013.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 208 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Famiglia Figli

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. È previsto l’adeguamento del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (regolamento ISEE). Fino all’emanazione del nuovo DPCM la disciplina del comma 208 opera in via transitoria. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Nelle more dell’adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 , ai fini dell’accesso alle prestazioni di cui all’ , e all’dicembre 2013, n. 159 articolo 1, comma 1 articolo 12 del , convertito, con modificazioni, dalla decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 legge 3 luglio 2023, n. 85, all’articolo 1 del , della decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all’articolo 1, comma 355 legge 11 dicembre 2016, n. , della , la soglia di cui all’articolo 5, comma 2,232, e all’articolo 1, comma 206 legge 30 dicembre 2024, n. 207 quarto periodo, del citato regolamento di cui al èdecreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 innalzata a 91.500 euro e a 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane di cui alla , incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, e lelegge 7 aprile 2014, n. 56 maggiorazioni di cui alla lettera a) dell’allegato 1 del medesimo regolamento sono rideterminate in 0,1 in caso di nuclei familiari con due figli, 0,25 in caso di tre figli, 0,40 in caso di quattro figli e 0,55 in caso di almeno cinque figli. Per effetto di quanto disposto dal primo periodo: a) l’autorizzazione di spesa di cui all’ ,articolo 13, comma 8, lettera a), del decretolegge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla , è incrementata di 125,27 milioni di euro per ciascunolegge 3 luglio 2023, n. 85 degli anni 2026 e 2027, di 133,67 milioni di euro per l’anno 2028, di 142,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 150,77 milioni di euro per l’anno 2031 e di 142,27 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2032, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell’importo di cui all’alinea del medesimo articolo 13, comma 8; b) l’autorizzazione di spesa di cui all’ ,articolo 13, comma 9, lettera a), del decretolegge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla , è incrementata di 14,18 milioni di euro per l’anno 2026legge 3 luglio 2023, n. 85 e di 13,58 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell’importo di cui all’alinea del medesimo articolo 13, comma 9; c) le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto , sono incrementate di 340,78 milioni di euro per l’anno 2026, di 345,93 milionilegislativo 29 dicembre 2021, n. 230 di euro per l’anno 2027, di 352,14 milioni di euro per l’anno 2028, di 358,87 milioni di euro per l’anno 2029, di 365,7 milioni di euro per l’anno 2030, di 372,64 milioni di euro per l’anno 2031, di 379,69 milioni di euro per l’anno 2032, di 386,94 milioni di euro per l’anno 2033, di 394,2 milioni di euro per l’anno 2034 e di 401,77 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2035; d) l’autorizzazione di spesa di cui all’ , è incrementataarticolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 di 5,96 milioni di euro per l’anno 2026 e di 6,36 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027; e) le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all’articolo 1, comma 206, della , sono incrementate di 3,23 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.legge 30 dicembre 2024, n. 207

Commento

La novità in sintesi

Il comma 208 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene in via transitoria sull’impianto dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in attesa che il regolamento attuativo — il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 — venga formalmente aggiornato. La norma si applica a un blocco molto rilevante di prestazioni sociali e fiscali per le famiglie con figli: assegno unico e universale (art. 1, comma 1, del D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230), bonus asilo nido e relative misure per la prima infanzia (art. 1, comma 355, della L. 11 dicembre 2016, n. 232), Carta dedicata a te e supporto al reddito (art. 12 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla L. 3 luglio 2023, n. 85), supporto per la formazione e il lavoro (art. 13 del medesimo D.L. 48/2023) e bonus nuovi nati (art. 1, comma 206, della L. 30 dicembre 2024, n. 207). La scelta del legislatore di intervenire con legge ordinaria su un parametro fissato in via regolamentare (il DPCM 159/2013) si spiega con l’urgenza di estendere subito la platea, lasciando al successivo lavoro regolamentare l’armonizzazione sistematica dell’intero impianto ISEE.

Il contesto: perché serviva l’intervento

La disciplina previgente dell’ISEE, costruita su soglie patrimoniali e reddituali pensate per il 2013, era diventata progressivamente inadeguata. La crescita nominale dei salari, l’effetto fiscal drag sull’IRPEF, l’adeguamento ISTAT del costo della vita avevano spinto fuori dal perimetro di molte prestazioni famiglie del ceto medio con figli, in particolare nelle aree metropolitane. Diverse pronunce di merito (TAR, giudice del lavoro) avevano evidenziato l’incongruità di parametri ormai datati. La revisione organica del DPCM 159/2013 era stata più volte annunciata ma mai completata. Il comma 208 sceglie la via legislativa per assicurare un’applicazione immediata della nuova soglia, evitando i tempi tipici dei procedimenti regolamentari (proposta MEF-Lavoro, parere Consiglio di Stato, registrazione Corte dei Conti, pubblicazione).

La nuova soglia ISEE: 91.500€ e 120.000€

Il quarto periodo dell’articolo 5, comma 2, del DPCM 159/2013 fissava un’asticella di 40.000€ di patrimonio mobiliare e, più in generale, una serie di limiti che escludevano dal beneficio molte famiglie del ceto medio. Il legislatore del 2026 sceglie una strada netta: porta la soglia rilevante per l’accesso alle prestazioni elencate a 91.500 euro e, per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane individuate dalla L. 7 aprile 2014, n. 56 (Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Genova, Bari, Venezia, Reggio Calabria, oltre alle città metropolitane delle regioni a statuto speciale), a 120.000 euro. La ratio del trattamento differenziato è chiara: nei capoluoghi metropolitani il costo della vita, e in particolare il costo dell’abitazione, eroderebbe in modo sproporzionato la capacità economica della famiglia, rendendo iniqua un’applicazione uniforme della soglia nazionale.

Maggiorazione per i figli e nuova scala di equivalenza

La soglia di base è incrementata di 2.500€ per ogni figlio convivente successivo al primo: una famiglia con tre figli conviventi nel comune capoluogo di una città metropolitana raggiunge così una soglia ISEE rilevante pari a 120.000 + 2.500 + 2.500 = 125.000€. Sul fronte della scala di equivalenza, le maggiorazioni della lettera a) dell’allegato 1 al DPCM 159/2013 sono rideterminate al rialzo: +0,1 con due figli, +0,25 con tre figli, +0,40 con quattro figli, +0,55 con almeno cinque figli. Il meccanismo riduce l’ISEE equivalente del nucleo, aprendo l’accesso a prestazioni che prima erano fuori portata e aumentando, dove l’importo è modulato, anche l’importo erogato (è il caso dell’assegno unico).

Le prestazioni coinvolte: mappa completa

La norma elenca cinque famiglie di prestazioni. L’assegno unico e universale ex D.Lgs. 230/2021 vede la propria curva di importi calcolata sull’ISEE familiare: il rialzo della soglia ne estende l’accesso a fasce di reddito che oggi ricevono solo l’importo minimo. Il bonus asilo nido ex L. 232/2016 (oggi gestito da INPS con importi modulati su tre fasce ISEE) beneficia direttamente del nuovo perimetro. La Carta dedicata a te e il supporto per la formazione e il lavoro (artt. 12 e 13 del D.L. 48/2023) sono misure di sostegno al reddito che operano sotto soglie ISEE rigide: con l’innalzamento a 91.500€ (o 120.000€) aumenta la platea potenziale, anche se i requisiti reddituali e patrimoniali ulteriori restano. Infine il bonus nuovi nati (art. 1, comma 206, L. 207/2024), introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, riceve un perimetro più ampio grazie alla nuova soglia.

Le coperture finanziarie

Il legislatore ha quantificato in modo puntuale l’onere. Per il supporto formazione e lavoro (art. 13, comma 8, lett. a) del D.L. 48/2023) l’autorizzazione di spesa è incrementata di 125,27 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, di 133,67 milioni per il 2028, di 142,27 milioni per 2029-2030, di 150,77 milioni per il 2031 e di 142,27 milioni annui dal 2032. Per la Carta dedicata a te è previsto un incremento di 14,18 milioni per il 2026 e 13,58 milioni annui dal 2027. La copertura dell’assegno unico cresce di 340,78 milioni per il 2026 fino a 401,77 milioni annui dal 2035. Il bonus nido riceve 5,96 milioni nel 2026 e 6,36 milioni annui dal 2027; il bonus nuovi nati 3,23 milioni annui dal 2026. Sono cifre che danno il senso della platea aggiuntiva attesa.

Coordinamento con il DPCM 159/2013

La tecnica adottata è quella della deroga temporanea: il comma 208 lascia in piedi il DPCM 159/2013 ma ne sospende il quarto periodo dell’art. 5, comma 2, e la lettera a) dell’allegato 1, in attesa dell’adeguamento regolamentare. Per il professionista questo significa che, fino al nuovo DPCM, i CAF e i sostituti d’imposta dovranno applicare per le prestazioni indicate la disciplina di favore della legge di bilancio, mentre per le prestazioni non elencate (ad esempio, talune agevolazioni regionali tarate sull’ISEE) resteranno valide le soglie del 2013. È verosimile che il Governo emani un DPCM correttivo entro il 2026 per uniformare l’impianto.

Impatto operativo per famiglie e CAF

Il messaggio operativo per i nuclei familiari è chiaro: la nuova DSU 2026 ricalcolerà automaticamente l’ISEE tenendo conto delle nuove soglie e maggiorazioni per le sole prestazioni elencate. I CAF dovranno gestire una doppia attestazione in quanto, ai fini delle prestazioni non rientranti nel comma 208, le soglie precedenti restano in vigore. Le famiglie del ceto medio — storicamente escluse da molte agevolazioni proprio per il superamento della soglia patrimoniale — sono i veri beneficiari della riforma. È opportuno che i contribuenti, in vista della presentazione della DSU 2026, verifichino la composizione del nucleo familiare anagrafico (art. 3 DPCM 159/2013), aggiornino i dati patrimoniali al 31 dicembre 2024 (per l’ISEE 2026 ordinario) e raccolgano la documentazione completa di redditi e patrimonio mobiliare/immobiliare. La possibilità di chiedere un ISEE corrente ai sensi dell’art. 9 del DPCM 159/2013 (in caso di variazioni significative della situazione economica) resta uno strumento importante per fotografare la condizione attuale.

Coordinamento con TUIR e detrazioni IRPEF

L’intervento del comma 208 non modifica la disciplina IRPEF sulla famiglia, che resta governata dall’articolo 12 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ora limitato a coniuge a carico e altri familiari diversi dai figli a seguito dell’introduzione dell’assegno unico nel 2022. Tuttavia il coordinamento è rilevante: le famiglie che entrano nel perimetro dell’assegno unico grazie alla nuova soglia ISEE non subiscono modifiche sulla detrazione per coniuge a carico ex art. 12 c. 1 lett. a) TUIR né sulle detrazioni per spese sanitarie ex art. 15 TUIR. L’ammontare dell’assegno unico percepito non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF, in quanto la L. 30 dicembre 2021, n. 234 e il D.Lgs. 230/2021 ne prevedono espressamente l’esenzione fiscale. Il bonus nido, la Carta dedicata a te e il bonus nuovi nati restano analogamente non imponibili.

Cornice costituzionale

L’intervento si colloca nell’alveo dell’articolo 31 della Costituzione, che impegna la Repubblica a sostenere «con misure economiche e altre provvidenze le famiglie, con particolare riguardo a quelle numerose», e a proteggere «la maternità, l’infanzia e la gioventù». La maggiorazione progressiva della scala di equivalenza per i nuclei con tre, quattro e cinque o più figli concretizza l’impegno costituzionale verso le famiglie numerose. L’articolo 3, secondo comma, che impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli all’uguaglianza sostanziale, e l’articolo 53, sulla capacità contributiva e sulla progressività del sistema tributario, costituiscono il quadro di riferimento per la modulazione delle prestazioni in funzione dell’ISEE familiare.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - Tizia, madre con due figli a Milano

Tizia vive a Milano (comune capoluogo della città metropolitana) con il marito Caio e due figli minorenni. Patrimonio mobiliare 70.000€, redditi lordi familiari 65.000€. Con il DPCM 159/2013 nel testo previgente Tizia era esclusa dal bonus nido per superamento delle soglie ISEE; con la nuova soglia di 120.000€ + 2.500€ (un figlio oltre il primo) = 122.500€, la famiglia rientra nel perimetro. La maggiorazione della scala di equivalenza con due figli passa da +0 a +0,1: il parametro scala sale a 2,46, riducendo l’ISEE equivalente da circa 18.000€ a 17.300€. Tizia accede al bonus nido nella fascia ISEE fino a 25.000€ (importo massimo 3.000€ annui).

Caso pratico 2 - Sempronio, famiglia numerosa in provincia

Sempronio vive a Castelfranco Veneto (provincia, non capoluogo metropolitano) con la moglie e cinque figli minorenni. Patrimonio mobiliare 30.000€, redditi lordi familiari 55.000€. La soglia base 91.500€ viene incrementata di 2.500€ x 4 = 10.000€, arrivando a 101.500€. La nuova maggiorazione scala di equivalenza con cinque figli è +0,55: il parametro sale a 3,40 + 0,55 = 3,95. L’ISEE equivalente passa da circa 16.500€ (calcolo previgente) a circa 13.900€. Sempronio rientra nella fascia ISEE più bassa dell’assegno unico, con importo per figlio massimo (199,40€ circa al 2026, salvo aggiornamento ISTAT). L’impatto sul reddito familiare disponibile è di circa 6.000€ annui aggiuntivi rispetto alla disciplina previgente.

Prassi e linee guida

Agenzia delle Entrate · Schede agevolazioni AE

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Ministero Economia · def.finanze.it

Leggi il documento su def.finanze.it

Casi pratici

Caso 1: Tizia, madre con due figli a Milano

Tizia vive a Milano (comune capoluogo della città metropolitana) con il marito Caio e due figli minorenni. Patrimonio mobiliare 70.000€, redditi lordi familiari 65.000€. Con il DPCM 159/2013 nel testo previgente Tizia era esclusa dal bonus nido per superamento delle soglie ISEE; con la nuova soglia di 120.000€ + 2.500€ (un figlio oltre il primo) = 122.500€, la famiglia rientra nel perimetro. La maggiorazione della scala di equivalenza con due figli passa da +0 a +0,1: il parametro scala sale a 2,46, riducendo l'ISEE equivalente da circa 18.000€ a 17.300€. Tizia accede al bonus nido nella fascia ISEE fino a 25.000€ (importo massimo 3.000€ annui).

Caso 2: Sempronio, famiglia numerosa in provincia

Sempronio vive a Castelfranco Veneto (provincia, non capoluogo metropolitano) con la moglie e cinque figli minorenni. Patrimonio mobiliare 30.000€, redditi lordi familiari 55.000€. La soglia base 91.500€ viene incrementata di 2.500€ x 4 = 10.000€, arrivando a 101.500€. La nuova maggiorazione scala di equivalenza con cinque figli è +0,55: il parametro sale a 3,40 + 0,55 = 3,95. L'ISEE equivalente passa da circa 16.500€ (calcolo previgente) a circa 13.900€. Sempronio rientra nella fascia ISEE più bassa dell'assegno unico, con importo per figlio massimo (199,40€ circa al 2026, salvo aggiornamento ISTAT). L'impatto sul reddito familiare disponibile è di circa 6.000€ annui aggiuntivi rispetto alla disciplina previgente.

Domande frequenti

Da quando si applica la nuova soglia ISEE di 91.500 euro?

La nuova soglia decorre dal 1° gennaio 2026 ai sensi del comma 208 della L. 30 dicembre 2025, n. 199. Si tratta di una disciplina transitoria, in vigore «nelle more dell’adeguamento» del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 sull’ISEE. La DSU presentata nel 2026 sarà calcolata già con i nuovi parametri per le prestazioni richiamate (assegno unico ex D.Lgs. 230/2021, bonus nido ex L. 232/2016 art. 1 c. 355, Carta dedicata a te e supporto formazione e lavoro ex D.L. 48/2023, bonus nuovi nati ex L. 207/2024 art. 1 c. 206). Restano invece in vigore le soglie precedenti per tutte le prestazioni non elencate dal comma 208.

Cosa significa che la soglia è 120.000 euro nei comuni capoluogo delle città metropolitane?

Significa che i nuclei familiari residenti in uno dei comuni capoluogo delle città metropolitane individuate dalla L. 7 aprile 2014, n. 56 (Roma Capitale, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Genova, Bari, Venezia, Reggio Calabria oltre a quelle delle regioni a statuto speciale come Palermo, Catania, Messina e Cagliari) accedono alle prestazioni indicate con una soglia di riferimento di 120.000€ anziché 91.500€. La maggiore soglia tiene conto del più alto costo della vita, in particolare abitativo, delle aree metropolitane. La residenza si verifica sulla base dell’anagrafe del comune capoluogo, non dell’intera area metropolitana.

Come funziona l’incremento di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo?

La soglia base (91.500€ o 120.000€) viene aumentata di 2.500€ per ciascun figlio convivente oltre il primo. Una famiglia residente in un comune capoluogo metropolitano con quattro figli conviventi raggiunge dunque una soglia rilevante di 120.000 + (2.500 x 3) = 127.500€. La condizione richiesta è la convivenza nel nucleo familiare anagrafico ai sensi dell’art. 3 del DPCM 159/2013. Non rilevano i figli maggiorenni non conviventi né i figli a carico fiscalmente ma residenti altrove.

Le nuove maggiorazioni della scala di equivalenza aumentano l’importo dell’assegno unico?

Sì, indirettamente. L’assegno unico ex D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 calcola l’importo per figlio sulla base dell’ISEE familiare. Riducendo l’ISEE equivalente attraverso una maggiorazione della scala di equivalenza più generosa (+0,1 con due figli, +0,25 con tre, +0,40 con quattro, +0,55 con cinque o più), l’importo per ciascun figlio risulta più alto. Lo stanziamento aggiuntivo di 340,78 milioni di euro per il 2026, indicato dalla lettera c) del comma 208, riflette proprio questo effetto economico per il bilancio dello Stato.

Le nuove soglie valgono anche per agevolazioni regionali o comunali tarate sull’ISEE?

No, non automaticamente. Il comma 208 individua un perimetro tassativo di prestazioni: assegno unico, bonus nido, Carta dedicata a te, supporto formazione e lavoro, bonus nuovi nati. Per le altre prestazioni che usano l’ISEE come parametro (rette asili nido comunali, tariffe trasporti, bonus locali, agevolazioni regionali sanitarie) restano applicabili le soglie del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 fino a quando enti regionali e locali non recepiranno la nuova disciplina. È bene quindi richiedere al CAF un’attestazione ISEE specifica per ciascuna finalità.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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