Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 119 c.c. Interdizione

In vigore

Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l’infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l’interdizione, anche dalla persona che era interdetta. L’azione non può essere proposta se, dopo revocata l’interdizione, vi è stata coabitazione per un anno.

In sintesi

  • Il matrimonio dell'interdetto per infermità di mente è impugnabile dal tutore, dal P.M. e da chiunque abbia interesse legittimo, ricorrendo i presupposti di legge.
  • L'impugnazione è ammissibile sia se la sentenza di interdizione era già passata in giudicato al momento delle nozze, sia se l'interdizione è intervenuta successivamente ma l'infermità esisteva già al tempo della celebrazione.
  • Dopo la revoca dell'interdizione, l'azione può essere proposta anche dall'ex interdetto personalmente.
  • L'azione è preclusa se, dopo la revoca dell'interdizione, vi è stata coabitazione per almeno un anno (sanatoria per comportamento concludente).
Indice dei contenuti

Il matrimonio dell'interdetto per infermità di mente può essere impugnato se la sentenza di interdizione era già passata in giudicato al momento della celebrazione o se l'infermità preesisteva all'interdizione.

Ratio

L'art. 119 c.c. tutela la validità del consenso matrimoniale in presenza di un'infermità di mente che abbia dato luogo a interdizione. Il matrimonio richiede la piena capacità di intendere e di volere al momento della celebrazione; la presenza di una sentenza di interdizione passata in giudicato costituisce una presunzione legale di incapacità. La norma estende la tutela anche ai casi in cui l'interdizione sopravvenga alle nozze, purché si dimostri che l'infermità già esisteva al momento della celebrazione.

Analisi

La legittimazione attiva spetta al tutore (che rappresenta l'interdetto), al pubblico ministero (a tutela dell'interesse pubblico) e a chiunque abbia un interesse legittimo, categoria aperta che include, ad esempio, i parenti dell'interdetto o i soggetti con aspettative successorie. La norma prevede due distinte situazioni: quella in cui la sentenza di interdizione era già passata in giudicato al momento delle nozze (ipotesi più grave), e quella in cui l'interdizione è successiva ma l'infermità preesisteva (ipotesi che richiede accertamento probatorio più complesso). Dopo la revoca dell'interdizione, l'ex interdetto riacquista la piena capacità e può autonomamente impugnare il proprio matrimonio. La coabitazione protratta per un anno dopo la revoca costituisce una sanatoria tacita, espressione del favor matrimonii.

Quando si applica

La norma si applica esclusivamente ai matrimoni celebrati da soggetti colpiti da interdizione per infermità di mente (art. 414 c.c.), non all'inabilitazione né ai casi di incapacità naturale non seguita da interdizione, che trovano disciplina nell'art. 120 c.c. Non si applica ai matrimoni celebrati dopo la revoca dell'interdizione, salvo che si dimostri la permanenza dell'infermità.

Connessioni

La norma si collega agli artt. 414-432 c.c. (interdizione e tutela), all'art. 120 c.c. (incapacità naturale), all'art. 124 c.c. (sanatoria), nonché alle norme processuali in materia di capacità e stato delle persone. Rilevante è anche la l. n. 6/2004 istitutiva dell'amministrazione di sostegno.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

  • Caso 1: Caio, soggetto a interdizione per infermità mentale dichiarata con sentenza definitiva, contrae matrimonio senza che il tutore o il giudice tutelare abbiano autorizzato l'atto: il tutore e il P.M. possono immediatamente impugnare il matrimonio davanti al tribunale.
  • Caso 2: Mevia sposa Tizio nel luglio 2022; nel marzo 2023 Tizio viene interdetto per una grave forma di demenza, e la perizia psichiatrica accerta che la malattia era già presente nel luglio 2022: anche in questo caso il matrimonio è impugnabile, nonostante l'interdizione sia successiva alle nozze.
  • Caso 3: Dopo la revoca dell'interdizione di Tizio, i coniugi riprendono la convivenza e coabitano per oltre un anno senza proporre alcuna azione: il diritto di impugnare il matrimonio si estingue per sanatoria.
  • Caso 4: Un figlio di primo letto, preoccupato per le conseguenze successorie, intende impugnare il matrimonio contratto dal genitore interdetto: può farlo in quanto portatore di un interesse legittimo, purché l'infermità fosse già presente al momento delle nozze.

I casi pratici hanno scopo illustrativo. La valutazione del singolo caso richiede il parere di un avvocato specializzato in diritto di famiglia.

Domande frequenti

Che cosa significa interdizione per infermità di mente?

Sentenza che dichiara l'incapacità legale totale della persona per vizio mentale.

Chi può impugnare il matrimonio di un interdetto?

Il tutore, il pubblico ministero e chiunque abbia interesse legittimo.

Quando il matrimonio è impugnabile?

Se la sentenza di interdizione era già passata in giudicato al momento del matrimonio, o se l'infermità esisteva anche se dichiarata dopo.

Chi può impugnare dopo revoca dell'interdizione?

La persona stessa che era interdetta, una volta riacquisita la capacità.

Che effetto ha la coabitazione dopo revoca?

Se i coniugi convivono per un anno dopo revoca dell'interdizione, l'azione non può più proporsi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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