Indice
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 119 c.c. Interdizione
In vigore
Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l’infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l’interdizione, anche dalla persona che era interdetta. L’azione non può essere proposta se, dopo revocata l’interdizione, vi è stata coabitazione per un anno.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 118 - Art. 118 Codice Civile: Difetto di età→Cod. civ. art. 120 - Art. 120 Codice Civile: Incapacità di intendere o di volere→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 117 Codice Civile: Matrimonio contratto con violazione degli→Art. 121 Codice Civile: Mancanza di assenso→Art. 116 Codice Civile: Matrimonio dello straniero nella Repubblica→Art. 122 Codice Civile: Violenza ed errore→Art. 115 Codice Civile: Matrimonio del cittadino all’estero→Art. 123 Codice Civile: Simulazione→Art. 114 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il matrimonio dell'interdetto per infermità di mente può essere impugnato se la sentenza di interdizione era già passata in giudicato al momento della celebrazione o se l'infermità preesisteva all'interdizione.
Ratio
L'art. 119 c.c. tutela la validità del consenso matrimoniale in presenza di un'infermità di mente che abbia dato luogo a interdizione. Il matrimonio richiede la piena capacità di intendere e di volere al momento della celebrazione; la presenza di una sentenza di interdizione passata in giudicato costituisce una presunzione legale di incapacità. La norma estende la tutela anche ai casi in cui l'interdizione sopravvenga alle nozze, purché si dimostri che l'infermità già esisteva al momento della celebrazione.
Analisi
La legittimazione attiva spetta al tutore (che rappresenta l'interdetto), al pubblico ministero (a tutela dell'interesse pubblico) e a chiunque abbia un interesse legittimo, categoria aperta che include, ad esempio, i parenti dell'interdetto o i soggetti con aspettative successorie. La norma prevede due distinte situazioni: quella in cui la sentenza di interdizione era già passata in giudicato al momento delle nozze (ipotesi più grave), e quella in cui l'interdizione è successiva ma l'infermità preesisteva (ipotesi che richiede accertamento probatorio più complesso). Dopo la revoca dell'interdizione, l'ex interdetto riacquista la piena capacità e può autonomamente impugnare il proprio matrimonio. La coabitazione protratta per un anno dopo la revoca costituisce una sanatoria tacita, espressione del favor matrimonii.
Quando si applica
La norma si applica esclusivamente ai matrimoni celebrati da soggetti colpiti da interdizione per infermità di mente (art. 414 c.c.), non all'inabilitazione né ai casi di incapacità naturale non seguita da interdizione, che trovano disciplina nell'art. 120 c.c. Non si applica ai matrimoni celebrati dopo la revoca dell'interdizione, salvo che si dimostri la permanenza dell'infermità.
Connessioni
La norma si collega agli artt. 414-432 c.c. (interdizione e tutela), all'art. 120 c.c. (incapacità naturale), all'art. 124 c.c. (sanatoria), nonché alle norme processuali in materia di capacità e stato delle persone. Rilevante è anche la l. n. 6/2004 istitutiva dell'amministrazione di sostegno.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
I casi pratici hanno scopo illustrativo. La valutazione del singolo caso richiede il parere di un avvocato specializzato in diritto di famiglia.
Domande frequenti
Che cosa significa interdizione per infermità di mente?
Sentenza che dichiara l'incapacità legale totale della persona per vizio mentale.
Chi può impugnare il matrimonio di un interdetto?
Il tutore, il pubblico ministero e chiunque abbia interesse legittimo.
Quando il matrimonio è impugnabile?
Se la sentenza di interdizione era già passata in giudicato al momento del matrimonio, o se l'infermità esisteva anche se dichiarata dopo.
Chi può impugnare dopo revoca dell'interdizione?
La persona stessa che era interdetta, una volta riacquisita la capacità.
Che effetto ha la coabitazione dopo revoca?
Se i coniugi convivono per un anno dopo revoca dell'interdizione, l'azione non può più proporsi.
Fonti consultate: 1 fonte verificate