Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 115 c.c. – Matrimonio del cittadino all’estero

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite.

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 .

In sintesi

  • Il cittadino italiano che contrae matrimonio all'estero è comunque soggetto alle disposizioni della sezione prima del capo sul matrimonio del codice civile.
  • La norma si applica anche se il matrimonio è celebrato secondo le forme previste dal paese straniero.
  • Le condizioni di validità sostanziale del matrimonio (capacità, assenza di impedimenti) restano regolate dalla legge italiana per i cittadini italiani.
  • La lex loci regge la forma della celebrazione, ma non può derogare alle condizioni di validità imposte dalla legge personale italiana.
Indice dei contenuti

Il cittadino italiano che sposa all'estero secondo le forme locali rimane soggetto alle norme italiane sulle condizioni sostanziali per contrarre matrimonio.

Ratio

L'art. 115 c.c. esprime un principio di diritto internazionale privato: la legge personale del cittadino italiano governa le condizioni sostanziali per contrarre matrimonio, indipendentemente dal luogo in cui la celebrazione avviene. Il legislatore ha inteso evitare che i cittadini italiani possano eludere gli impedimenti matrimoniali previsti dall'ordinamento nazionale semplicemente celebrando il matrimonio in un paese straniero con legislazione più permissiva.

Analisi

La norma opera una distinzione implicita ma fondamentale tra forma e sostanza del matrimonio. La forma della celebrazione è regolata dalla legge del luogo (lex loci celebrationis): un cittadino italiano può quindi validamente sposarsi all'estero secondo i riti e le modalità previste dallo Stato ospitante. Le condizioni sostanziali di validità, capacità matrimoniale, assenza di impedimenti (consanguineità, affinità, vincolo matrimoniale precedente, ecc.), restano invece soggette alla disciplina italiana. Ne consegue che un matrimonio celebrato all'estero in forma valida secondo la lex loci potrà non essere riconosciuto in Italia se uno dei coniugi italiani si trovava in una condizione ostativa prevista dalla legge italiana. La norma va oggi letta in coordinamento con la legge n. 218 del 1995 di riforma del diritto internazionale privato.

Quando si applica

Si applica ogni volta che un cittadino italiano celebra matrimonio all'estero, sia con un altro cittadino italiano sia con un cittadino straniero, qualunque sia la forma di celebrazione adottata. Rileva per la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile italiano e per il riconoscimento degli effetti in Italia.

Connessioni

Va letto in combinato con gli artt. 84-89 c.c. sugli impedimenti matrimoniali e con la legge n. 218/1995 (in particolare artt. 27-28) sul diritto internazionale privato italiano. Rilevante anche la normativa sull'ordinamento dello stato civile (d.P.R. 396/2000) per la trascrizione dei matrimoni celebrati all'estero.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, cittadino italiano, si sposa in Francia secondo le forme locali; è comunque soggetto alle limitazioni degli artt. 85-89 del codice italiano.

Caso 2: Caso 2

Caio, italiano, contrae matrimonio in Portogallo con una persona priva di capacità: il matrimonio è impugnabile per violazione dell'art. 87.

Domande frequenti

Un cittadino italiano può sposarsi all'estero?

Sì, secondo le forme del paese straniero, ma rimane vincolato agli impedimenti italiani.

Quali impedimenti italiani si applicano all'estero?

Parentela, affinità, precedenti matrimoni, mancanza di capacità, età minima prevista.

Il matrimonio all'estero è riconosciuto in Italia?

Sì, se rispetta le norme di legge internazionale privata e gli impedimenti italiani.

Si applica la pubblicazione italiana al matrimonio estero?

No, se celebrato secondo le forme straniere; tuttavia si applicano i limiti sostanziali italiani.

Un matrimonio all'estero può essere impugnato in Italia?

Sì, per violazione degli impedimenti italiani, secondo le regole di competenza internazionale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.