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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina la determinazione del reddito di capitale (categoria classificata dall'art. 44): regola di calcolo dell'imponibile, una volta accertata la natura del provento.
  • Principio cardine: il reddito di capitale è tassato al lordo, sull'ammontare degli interessi/utili percepiti, senza alcuna deduzione di costi o spese.
  • Per zero coupon, certificati di partecipazione, capitalizzazioni: rileva la differenza tra somma percepita e prezzo di emissione (effetto-rendimento implicito).
  • Per pronti contro termine e operazioni di mutuo titoli: regole di determinazione speciali con scomputo proventi maturati nel periodo.
  • Per contratti assicurativi sulla vita e di capitalizzazione: imponibile = differenza tra capitale percepito e premi pagati, salvo regimi speciali per la previdenza complementare (D.Lgs. 124/1993, oggi 252/2005).
  • Presunzioni anti-elusione: interessi sui capitali a mutuo si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto, al saggio legale se non determinato (comma 2).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 45 TUIR – Determinazione del reddito di capitale (ex art. 42).

In vigore dal 27/10/2019

Modificato da: Decreto-legge del 26/10/2019 n. 124 Articolo 13

“1. Il reddito di capitale e’ costituito dall’ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell’articolo 44 e’ compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione. I proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 44 sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonche’ le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati. Qualora la differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 44 sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l’evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell’articolo 44 sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi. I corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta estera sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati. Nei proventi di cui alla lettera g-ter) si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto.

2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo d’imposta. Se la misura non e’ determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.

4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati. Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione. La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni (1).

4-bis. (Comma abrogato)

4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell’articolo 44 sono costituiti dalla differenza tra l’importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari.

4-quater. Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonche’ di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito.”

________________________

(1) Ai sensi dell’art. 1, comma 5, decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30, la disposizione contenuta nell’ultimo periodo del presente comma 4 deve intendersi riferita esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

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Commento

Inquadramento sistematico: 44 e 45 vanno letti insieme

L'art. 45 del TUIR, che ha sostituito il previgente art. 42 con la riforma dell'imposizione sui redditi di natura finanziaria operata dal D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461, nella sua formulazione vigente dal 27 ottobre 2019, frutto delle modifiche del D.L. 124/2019, è la norma di quantificazione dei redditi di capitale. Va letto insieme all'art. 44 TUIR, che invece svolge funzione di classificazione: quest'ultimo elenca le fattispecie qualificate come "reddito di capitale" (interessi su mutui, dividendi, proventi da fondi pensione, derivati finanziari, ecc.); l'art. 45 spiega come si calcola l'imponibile per ciascuna di esse.

La distinzione tra "categoria" e "determinazione" è classica nel TUIR e si ripete per altre categorie reddituali (art. 67 e 68 per i redditi diversi, art. 49 e 51 per il lavoro dipendente, ecc.). La logica è dare separatezza concettuale tra la qualificazione fiscale del provento e le regole di calcolo dell'imponibile.

Il principio fondamentale: tassazione al lordo, senza deduzioni

Il primo periodo del comma 1 contiene la regola cardine dell'intera disciplina: "Il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo d'imposta, senza alcuna deduzione."

Due implicazioni operative immediate:

  • Cassa, non competenza: il reddito si forma quando il provento è effettivamente percepito (cd. cash basis). Non rileva la maturazione, salvo specifiche presunzioni o eccezioni esplicite.
  • Imponibile lordo: nessun costo, spesa, commissione, perdita o minusvalenza è deducibile dal reddito di capitale. La differenza con i redditi d'impresa o di lavoro autonomo (dove è ammessa la deduzione dei costi inerenti) è strutturale e si giustifica per la natura "di rendita" del provento finanziario.

Questa regola produce conseguenze pratiche significative: ad esempio, gli oneri di gestione di un dossier titoli, le commissioni di intermediazione, le imposte di bollo sui rendiconti finanziari non riducono il reddito di capitale tassabile. Tali oneri, se sostenuti, restano fiscalmente irrilevanti dal lato dei redditi di capitale (mentre, dal lato delle plusvalenze ex art. 67-68, possono concorrere come "costi accessori" alla determinazione del reddito diverso da cessione titoli).

I proventi a "rendimento implicito": zero coupon e affini

Il primo comma prosegue con regole speciali per categorie specifiche dell'art. 44, quelle in cui il rendimento non si manifesta come pagamento periodico ma come differenza tra valore di acquisto e valore di rimborso. Ci si riferisce in particolare alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 44:

  • Lett. a): interessi e altri proventi da mutui, depositi e conti correnti.
  • Lett. b): interessi e altri proventi da titoli diversi dalle azioni e similari (obbligazioni, BOT, BTP, certificati di deposito).
  • Lett. f): proventi da contratti di gestione patrimoniale.
  • Lett. g): proventi da titoli atipici e similari.

Per queste categorie, il reddito comprende anche la differenza tra la somma percepita (o il valore normale dei beni ricevuti) alla scadenza e il prezzo di emissione (o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione). Il classico esempio è lo zero coupon bond emesso a 80 e rimborsato a 100: il "reddito di capitale" del sottoscrittore è 20, anche in assenza di cedole esplicite, e si imputa al periodo di percezione (il rimborso).

Per i proventi della lettera g) gli importi si valutano secondo il cambio del giorno di impiego o di percezione, in coerenza con il principio generale di neutralità monetaria (art. 110 c. 2 TUIR per i soggetti d'impresa, art. 9 c. 2 TUIR in via generale).

I titoli a rendimento variabile e il principio di "anticipata percezione"

Una previsione tecnica del comma 1, di non immediata comprensione, riguarda i titoli o certificati la cui differenza tra somma di rimborso e prezzo di emissione è determinabile, in tutto o in parte, in funzione di eventi o parametri non ancora certi alla data di emissione. Il classico esempio sono i certificate "structured" indicizzati a panieri, indici, materie prime con clausola knock-in o knock-out.

Per questi strumenti, la parte del rendimento "proporzionalmente riferibile al periodo intercorrente tra la data di emissione e quella in cui l'evento o il parametro assume rilevanza" si considera interamente maturata in capo al possessore a quella ultima data. È una regola di "anticipata cristallizzazione" del rendimento: si evita che il flusso di reddito sfugga al prelievo per effetto di passaggi di mano dello strumento prima della data di pagamento finale.

Pronti contro termine (lett. g-bis)

I proventi da operazioni di pronti contro termine, vendita a pronti di un titolo con simultaneo impegno di riacquisto a termine, sono qualificati dall'art. 44 c. 1 lett. g-bis) come reddito di capitale. L'art. 45 chiarisce che il provento è la differenza positiva tra corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e delle valute (sostanzialmente: prezzo di riacquisto a termine meno prezzo di vendita a pronti).

Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli (non rappresentativi di partecipazioni) maturati nel periodo di durata del rapporto, esclusi i proventi esenti. La logica è evitare la doppia imposizione: gli interessi maturati sui titoli oggetto di p/c/t restano fiscalmente in capo all'acquirente a pronti (cessionario temporaneo), il quale li percepirà alla cedola successiva o alla rivendita; il provento da p/c/t è quindi solo la "componente finanziaria pura" dell'operazione.

I corrispettivi a pronti e a termine in valuta estera si valutano rispettivamente secondo il cambio del giorno di pagamento o incasso.

Mutuo titoli (lett. g-ter)

Per i proventi da operazioni di mutuo titoli (lett. g-ter), il provento comprende, oltre al compenso per il mutuo (la "fee" di prestito), anche il controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli non rappresentativi di partecipazioni maturati nel periodo di durata del rapporto. La logica è simmetrica al p/c/t ma con segno opposto: nel mutuo titoli i frutti del titolo vengono trasferiti dal mutuante al mutuatario per la durata del prestito, e fiscalmente vengono attribuiti al mutuante (sostanziale percettore) tramite riallocazione contabile.

Le presunzioni del comma 2: capitali dati a mutuo

Il comma 2 contiene tre presunzioni anti-elusive sui capitali dati a mutuo (prestiti tra privati o società, finanziamenti soci, ecc.):

  • Salvo prova contraria, gli interessi si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Il contribuente deve dimostrare l'eventuale mancata percezione (es. con un atto pubblico che attesti la rinuncia o un'evidenza bancaria del mancato accredito).
  • Se le scadenze non sono stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta.
  • Se la misura non è determinata per iscritto, gli interessi si computano al saggio legale (oggi 2,5% annuo per il 2025 ex DM 11/12/2024).

Questa norma è di particolare rilievo per i finanziamenti soci e per i prestiti tra parenti: anche se "informali", l'Agenzia delle Entrate può presumere reddito di capitale al saggio legale, salvo prova contraria del contribuente. Per cautelarsi è opportuno formalizzare il prestito con atto scritto che ne stabilisca durata, importo e tasso (anche zero, purché esplicitato).

Conti correnti e operazioni bancarie (comma 3)

Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto. La regola estende la nozione di "percezione" alla compensazione contabile, evitando che il prelievo sia rinviato al solo momento del pagamento materiale.

Contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione (comma 4)

Per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, il reddito è la differenza tra ammontare percepito e premi pagati. Si tratta della "componente finanziaria" del contratto, depurata dalla restituzione del capitale già versato dall'assicurato.

La norma si applica:

  • al pagamento in capitale (riscatto, scadenza naturale del contratto);
  • al capitale convertito in rendita a seguito di opzione (la conversione assimila la riscossione una tantum).

Eccezione importante: la disciplina non si applica alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (oggi sostituito dal D.Lgs. 252/2005 sulla previdenza complementare). Le prestazioni dei fondi pensione complementari hanno regime fiscale proprio: imposta sostitutiva variabile dal 9% al 15% in funzione degli anni di partecipazione (art. 11 c. 6 D.Lgs. 252/2005).

Forme pensionistiche complementari (comma 4-ter)

Per i redditi della lett. g-quinquies) dell'art. 44 (rendite/prestazioni pensionistiche complementari) il comma 4-ter precisa che il reddito è la differenza tra l'importo di ciascuna rata erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari. Si tassa quindi solo la "componente di rendimento finanziario" del montante, non la quota di restituzione di capitale costituito dai contributi.

Trust esteri (comma 4-quater)

Una clausola di chiusura di natura anti-elusiva: per le attribuzioni di trust esteri (e di "istituti aventi analogo contenuto") a beneficiari residenti in Italia, se non è possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito. È la classica regola che ribalta l'onere probatorio sul contribuente: in assenza di documentazione che separi la quota di capitale dalla quota di reddito, tutto è imponibile come reddito di capitale (e quindi tassato al 26% sostitutiva ex art. 5 D.Lgs. 461/1997).

La norma si applica in particolare ai trust opachi (i cui beneficiari non sono individualmente determinabili al momento della costituzione) e ad altri istituti di common law usati per la gestione di patrimoni familiari internazionali (foundation, anstalt, stiftung, ecc.).

Coordinamento con il prelievo alla fonte e i regimi sostitutivi

I redditi di capitale sono di norma soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ad opera del soggetto erogante (art. 26 D.P.R. 600/1973), con aliquota del 26% (art. 5 D.Lgs. 461/1997) sostitutiva di IRPEF. Eccezioni rilevanti:

  • titoli di Stato e equiparati italiani: aliquota 12,5% (art. 1 D.Lgs. 239/1996);
  • polizze vita stipulate prima del 2012: regimi transitori specifici;
  • previdenza complementare: regime separato 9-15% del D.Lgs. 252/2005.

Per i redditi non assoggettati a ritenuta (es. interessi su finanziamenti soci infrasocietari, alcuni proventi da partecipazioni estere) il contribuente li dichiara nel quadro RM o RT del modello REDDITI e versa l'imposta sostitutiva del 26% in autoliquidazione.

Il quadro RW per il monitoraggio fiscale (Legge 167/1990, oggi D.L. 167/1990 e art. 4 D.L. 167/1990 conv. L. 227/1990) è obbligatorio per i contribuenti residenti che detengono attività finanziarie estere, indipendentemente dalla produzione di reddito di capitale: le sanzioni per omessa compilazione sono significative (3-15% del valore degli investimenti per attività in Paesi non collaborativi, 30-300% del valore per gli omessi).

Prassi e linee guida

Circolare · n. 34/E del 20 ottobre 2022

Disciplina fiscale dei trust ai fini delle imposte sui redditi. Chiarisce che, in mancanza di distinzione tra redditi e patrimonio nelle attribuzioni da trust esteri opachi a beneficiari residenti, l'intero importo si considera reddito di capitale ai sensi degli artt. 44 e 45 TUIR.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Risposta a interpello · n. 339/2022

Chiarimenti sulla qualificazione di redditi di capitale ex art. 44, comma 1, lett. g-quater) TUIR (proventi da contratti di assicurazione vita e capitalizzazione) e sulle regole di determinazione previste dall'art. 45 TUIR.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Cosa significa che il reddito di capitale è tassato "al lordo"?

Significa che si applica l'imposta direttamente sull'ammontare lordo degli interessi/utili/proventi percepiti, senza alcuna deduzione di costi, commissioni o spese. È differente dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo dove i costi inerenti riducono l'imponibile. La regola si giustifica per la natura "di rendita" del provento finanziario e produce un effetto di tassazione "secca" caratteristico dei redditi di capitale.

Come si calcola il reddito su uno zero coupon bond?

L'art. 45 c. 1 prevede che, oltre alle eventuali cedole, il reddito di capitale comprenda la differenza tra la somma percepita alla scadenza/rimborso e il prezzo di emissione. Per uno zero coupon emesso a 80 e rimborsato a 100, il reddito di capitale al rimborso è 20. Si tassa al momento della percezione, salvo specifiche regole per titoli con clausole indicizzate o knock-in/out.

Posso dedurre commissioni e oneri di gestione del dossier titoli?

No, il principio del comma 1 esclude qualsiasi deduzione dal reddito di capitale. Commissioni di intermediazione, imposte di bollo sui rendiconti, oneri di custodia restano fiscalmente irrilevanti dal lato dei redditi di capitale. Possono invece concorrere come "costi accessori" nella determinazione delle plusvalenze ex art. 67-68 TUIR (redditi diversi da cessione titoli), ma non per i redditi di capitale.

Gli interessi su un finanziamento soci infruttifero vanno comunque tassati?

L'art. 45 c. 2 stabilisce che, se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi si computano al saggio legale (2,5% annuo per il 2025). Per i finanziamenti soci è fondamentale formalizzare per iscritto il tasso, anche zero, esplicitando l'infruttuosità. In mancanza scatta la presunzione di reddito di capitale al saggio legale, salvo prova contraria del contribuente.

Le polizze vita unit linked sono coperte dall'art. 45?

Sì, le polizze unit linked, index linked e i contratti di capitalizzazione rientrano nella disciplina del comma 4: il reddito di capitale è la differenza tra capitale percepito (o riscatto) e premi versati. Sono escluse solo le prestazioni dei fondi pensione complementari (D.Lgs. 252/2005), che hanno regime fiscale autonomo (sostitutiva 9-15% in funzione degli anni di partecipazione, non al 26%).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.