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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 137 T.U.B. – Mendacio e falso interno.

In vigore dal 19/09/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 8

“1. (Comma abrogato)

1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato piu’ grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per se’ o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, e’ punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000. Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena dell’arresto fino a un anno o dell’ammenda fino ad euro 10.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato piu’ grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca o un intermediario finanziario, nonche’ i dipendenti di banche o intermediari finanziari che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda fino a lire venti milioni.”

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In sintesi

  • L'art. 137 TUB punisce il mendacio bancario: chi fornisce dolosamente a una banca notizie o dati falsi sulla propria situazione economico-patrimoniale per ottenere o modificare condizioni di credito.
  • La pena è la reclusione fino a un anno e la multa fino a 10.000 euro; se il falso è rivolto a un intermediario finanziario, si applica l'arresto fino a un anno o l'ammenda fino a 10.000 euro.
  • Il comma 2 incrimina il falso interno: dipendenti, amministratori o direttori di banche o intermediari che omettono di segnalare dati noti o utilizzano nell'istruttoria dati falsi, al fine di concedere credito, mutare le condizioni o evitare la revoca.
  • La clausola "salvo che il fatto costituisca reato più grave" attribuisce alle fattispecie carattere sussidiario rispetto a truffa (art. 640 c.p.) e false comunicazioni sociali.
  • Bene giuridico tutelato: integrità del processo istruttorio del credito, sana e prudente gestione bancaria, fiducia del pubblico nel sistema creditizio.
  • Reato proprio (per il comma 2) e di pericolo: rileva la condotta ingannatoria a prescindere dall'effettiva concessione del credito o dal danno patrimoniale.
Indice dei contenuti

L'art. 137 del Testo Unico Bancario, rubricato "Mendacio e falso interno", disciplina due distinte fattispecie penali che presidiano l'integrità del processo di istruttoria del credito. La norma, nella versione attualmente in vigore dopo le modifiche del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, mira a sanzionare due tipologie di condotte: il mendacio del richiedente il fido (comma 1-bis) e il falso interno commesso da esponenti o dipendenti della banca (comma 2). Si tratta di un presidio fondamentale per la sana e prudente gestione bancaria, posto a tutela non solo del singolo intermediario, ma dell'intero sistema finanziario, della corretta allocazione del credito e, in ultima analisi, del risparmio.

1. Il mendacio bancario (comma 1-bis)

Il comma 1-bis dell'art. 137 TUB punisce con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 10.000 euro la condotta di chi, "al fine di ottenere concessioni di credito per se' o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito". Si tratta di un reato comune - può commetterlo chiunque richieda credito - e a dolo specifico, caratterizzato dal fine di ottenere o modificare la concessione creditizia. La condotta tipica e' la fornitura di informazioni false; il bene giuridico tutelato e' la correttezza dell'istruttoria del credito. Quando la falsita' e' rivolta a un intermediario finanziario non bancario (ad esempio una società di leasing o factoring iscritta nell'albo ex art. 106 TUB), la sanzione e' l'arresto fino a un anno o l'ammenda fino a 10.000 euro: la differenza sanzionatoria riflette la diversa rilevanza sistemica delle banche rispetto agli altri intermediari, pur mantenendo il presidio penale.

2. Il falso interno (comma 2)

Il comma 2 dell'art. 137 TUB punisce con l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda (la norma indica ancora "fino a lire venti milioni", ora intesa per equivalente in euro alla luce delle disposizioni di conversione) chi svolge funzioni di amministrazione o direzione presso una banca o un intermediario finanziario, nonché i dipendenti, che "al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido". Si tratta di un reato proprio: la qualifica soggettiva di amministratore, direttore o dipendente dell'intermediario costituisce elemento costitutivo del reato. La condotta può essere attiva (utilizzo di dati falsi) o omissiva (omessa segnalazione di dati noti). Il dolo specifico - concedere o far concedere credito, modificare condizioni o evitare la revoca - colora il disvalore della condotta, distinguendola da semplici negligenze o errori istruttori.

3. La clausola di sussidiarietà e i rapporti con altri reati

Entrambe le fattispecie sono introdotte dalla clausola "salvo che il fatto costituisca reato più grave". Si tratta di una clausola di sussidiarietà esplicita che opera in concorso apparente di norme: se la condotta integra al tempo stesso un reato più grave, si applica esclusivamente quest'ultimo. I rapporti più rilevanti riguardano:

  • La truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. (truffa in danno di ente pubblico) o art. 640-bis c.p. (truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche), quando il credito sia connesso a garanzie statali o finanziamenti agevolati;
  • Le false comunicazioni sociali (artt. 2621, 2622 c.c.) per le società i cui dati di bilancio siano alterati;
  • Il falso in scrittura privata (art. 485 c.p., oggi depenalizzato salvo deposito) o in atto pubblico (art. 479 c.p.) quando ricorrano gli specifici elementi della fattispecie;
  • Il reato di insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.) e i reati fallimentari, in particolare la bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 l.f., oggi art. 322 D.Lgs. 14/2019);
  • L'art. 372 c.p. (falsa testimonianza) può venire in rilievo solo in fasi processuali separate, e non rispetto alle dichiarazioni istruttorie bancarie.

4. Bene giuridico e natura del reato

Il bene giuridico tutelato dall'art. 137 TUB e' plurioffensivo: si proteggono congiuntamente il patrimonio dell'intermediario, la correttezza del processo allocativo del credito, la fiducia del pubblico nel sistema bancario e finanziario e, in ultima istanza, il risparmio tutelato dall'art. 47 della Costituzione. Si tratta di un reato di pericolo astratto: la consumazione non richiede l'effettiva concessione del credito né un danno patrimoniale. Per il mendacio (comma 1-bis), il reato si consuma al momento in cui le notizie o i dati falsi vengono forniti alla banca; per il falso interno (comma 2), al momento dell'utilizzo o dell'omissione nella fase istruttoria. Il dolo richiesto e' specifico: il fine di ottenere il credito (comma 1-bis) o di concederlo/mantenerlo (comma 2) deve sussistere al momento della condotta.

5. Profili oggettivi: cosa si intende per "notizie o dati falsi"

La falsita' rilevante può riguardare elementi quantitativi (entita' del fatturato, ammontare dei crediti commerciali, livello di indebitamento, valore degli asset patrimoniali, posizioni fiscali e contributive) o elementi qualitativi (esistenza o consistenza di garanzie reali, andamento dei rapporti con altri intermediari, esistenza di procedure esecutive o concorsuali a carico del richiedente). La giurisprudenza ha incluso nella nozione anche la falsa rappresentazione di flussi di cassa attesi e la simulazione di operazioni commerciali inesistenti per gonfiare il giro d'affari. Sono ricompresi i dati relativi non solo al richiedente in senso stretto, ma anche - come precisa il comma 1-bis - alle aziende "comunque interessate alla concessione del credito", quindi imprese controllate, controllanti, collegate, garantite. L'inquadramento della falsita' richiede una valutazione di rilevanza causale: il dato falso deve essere tale da incidere effettivamente sulla valutazione di affidabilita' del richiedente.

6. Profili procedurali e sanzionatori

Il reato di mendacio bancario (comma 1-bis), trattandosi di delitto punito con la reclusione fino a un anno, e' di competenza del tribunale in composizione monocratica e procedibile d'ufficio; la prescrizione e' di sei anni ex art. 157 c.p. Il falso interno (comma 2) e' configurato come contravvenzione (arresto e ammenda): la prescrizione e' più breve (quattro anni ex art. 157 c.p.), ma la prova del dolo specifico e' comunque richiesta. Per le condotte commesse nei confronti di intermediari finanziari, la qualificazione come contravvenzione (arresto o ammenda) comporta termini di prescrizione ridotti e regimi processuali differenziati, incluso il possibile ricorso all'oblazione speciale ex art. 162-bis c.p. quando ne ricorrano i presupposti. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili dalla Banca d'Italia ex art. 144 TUB possono affiancarsi al binario penale, nel rispetto del principio di ne bis in idem come progressivamente delineato dalla giurisprudenza CEDU e CGUE (Grande Stevens, A e B v. Norvegia, Menci).

7. Profili 231 e modelli organizzativi

Il reato di cui all'art. 137 TUB non e' attualmente incluso nel catalogo dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sulla responsabilità amministrativa degli enti. ciò significa che, in linea di principio, la società richiedente il credito che benefici della condotta non risponde direttamente ai sensi del 231. Tuttavia, condotte connesse - quali truffa aggravata ai danni di ente pubblico, indebita percezione di erogazioni, false comunicazioni sociali, corruzione tra privati - rientrano nel catalogo 231 e impongono presidi organizzativi adeguati nei modelli ex art. 6 D.Lgs. 231/2001. Le banche, dal canto loro, hanno consolidato negli anni protocolli di istruttoria del credito che includono verifiche presso Centrale dei Rischi, banche dati esterne (Cerved, CRIF), riscontro documentale, controlli incrociati e attestazioni di veridicita' rese dal richiedente sotto la propria responsabilità.

8. Caso pratico

Tizio, amministratore unico della società Alfa S.r.l., chiede alla Banca Beta un mutuo chirografario di 500.000 euro per esigenze di liquidita'. Nella documentazione consegnata, Tizio rappresenta un fatturato 2025 di 4 milioni di euro e un magazzino di 800.000 euro, mentre il fatturato reale e' di 1,5 milioni e il magazzino e' sovrastimato in misura del 60%. La banca, sulla base di tali dati, concede il finanziamento. Si configurano gli estremi del mendacio bancario ex art. 137, comma 1-bis, TUB. Se Caio, responsabile del settore crediti della Banca Beta, era a conoscenza della reale situazione di Alfa S.r.l. (avendo personalmente ricevuto la segnalazione interna del gestore della relazione) e ha consapevolmente omesso di darne atto nella pratica istruttoria al fine di far approvare il fido al comitato crediti, ricorrono gli estremi del falso interno ex art. 137, comma 2, TUB. Le due condotte possono concorrere; in caso di danno effettivo alla banca, può configurarsi anche la truffa ex art. 640 c.p., che - in quanto reato più grave - assorbira' il mendacio bancario per effetto della clausola di sussidiarietà.

9. Conclusioni operative

L'art. 137 TUB rappresenta uno dei presidi penali più significativi a tutela della corretta erogazione del credito. La sua centralita' nel sistema bancario discende non tanto dalla severità delle pene edittali - relativamente contenute - quanto dalla funzione preventiva e simbolica della norma, che impone al richiedente trasparenza informativa e all'intermediario rigore istruttorio. Per i professionisti che assistono imprese nell'accesso al credito, e' cruciale verificare la coerenza dei dati forniti alle banche con i bilanci, le dichiarazioni fiscali e la documentazione contabile. Per gli intermediari, e' essenziale documentare con rigore le verifiche istruttorie, conservare le evidenze e formare il personale sui rischi penali connessi alle anomalie informative. La giurisprudenza più recente ha ribadito la rilevanza autonoma dell'art. 137 TUB anche in presenza di erogazioni effettivamente avvenute, qualora la falsita' abbia inciso sull'an o sul quantum dell'affidamento.

Domande frequenti

Che cos'e' il mendacio bancario?

È il reato previsto dall'art. 137, comma 1-bis, TUB: chi, per ottenere credito per se' o per le aziende che amministra (o per modificare le condizioni di un credito già concesso), fornisce dolosamente a una banca notizie o dati falsi sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La pena e' la reclusione fino a un anno e la multa fino a 10.000 euro. Se il falso e' rivolto a un intermediario finanziario non bancario, scattano arresto o ammenda fino a un anno/10.000 euro.

Che cos'e' il falso interno dell'art. 137 TUB?

È il reato del comma 2: amministratori, direttori o dipendenti di banche o intermediari che, al fine di concedere o far concedere credito (o mutarne le condizioni, o evitarne la revoca), consapevolmente omettono di segnalare dati noti o utilizzano nell'istruttoria notizie o dati falsi. Pena: arresto da sei mesi a tre anni e ammenda. È un reato proprio degli esponenti e dipendenti dell'intermediario.

Il reato si consuma solo se il credito viene effettivamente concesso?

No. Entrambe le fattispecie sono reati di pericolo: per il mendacio si consumano al momento della consegna delle informazioni false alla banca; per il falso interno al momento dell'utilizzo o dell'omissione nella fase istruttoria. Non e' richiesto il danno patrimoniale ne' l'effettiva concessione del credito. Bastano la condotta tipica e il dolo specifico.

Cosa significa la clausola 'salvo che il fatto costituisca reato più grave'?

È una clausola di sussidiarietà esplicita. Se la stessa condotta integra anche un reato più grave (ad esempio truffa aggravata ex art. 640, comma 2, c.p., truffa per erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p., false comunicazioni sociali ex artt. 2621-2622 c.c., insolvenza fraudolenta ex art. 641 c.p.), si applica solo quest'ultimo, con assorbimento dell'art. 137 TUB.

Quali dati falsi sono rilevanti ai sensi dell'art. 137 TUB?

Sono rilevanti le falsita' che incidono sulla valutazione di affidabilita' creditizia: fatturato, indebitamento, asset patrimoniali, magazzino, crediti commerciali, garanzie, posizioni fiscali e contributive, esistenza di procedure esecutive o concorsuali, andamento dei rapporti con altri intermediari. La falsita' può riguardare anche aziende controllate, controllanti o garantite. La rilevanza causale e' essenziale: il dato falso deve poter influenzare la decisione creditizia.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.