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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Norma abrogata nel 2015. L'art. 168-bis TUIR, introdotto dal D.Lgs. 49/2009, è stato abrogato dal D.Lgs. 147/2015 (decreto internazionalizzazione), con effetto dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2015. La funzione della norma — individuare i Paesi con adeguato scambio di informazioni fiscali — è ora assolta da criteri generali integrati nelle singole disposizioni che vi fanno richiamo.
  • Funzione della white list. L'art. 168-bis elencava i Paesi e territori in cui il livello di tassazione non era sensibilmente inferiore a quello italiano e che consentivano un adeguato scambio di informazioni con l'Amministrazione finanziaria italiana. L'inclusione in questa lista produceva effetti agevolativi: consentiva la deducibilità dei costi verso soggetti residenti in quei Paesi e l'esenzione da alcune presunzioni antiabuso.
  • Simmetria con la black list. La white list dell'art. 168-bis era speculare alle black list (D.M. 23 gennaio 2002 per la disciplina CFC e D.M. 4 maggio 1999 per la deducibilità dei costi): i Paesi non inclusi nella white list erano soggetti a regimi più restrittivi in materia di deducibilità dei costi (art. 110, comma 10, TUIR) e di applicazione delle norme CFC (art. 167 TUIR).
  • Superamento con il criterio «livello ordinario di tassazione». Con l'abrogazione dell'art. 168-bis, il sistema italiano è passato da un approccio per liste a un approccio per criteri sostanziali: si applica l'art. 167 TUIR (CFC) quando la tassazione effettiva estera è inferiore alla metà di quella italiana virtuale, e la deducibilità dei costi esteri è limitata quando il fornitore è in un Paese a fiscalità privilegiata determinato caso per caso.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 168 Bis TUIR – Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.(N.D.R.: Per gli effetti della soppressione del presente articolo vedasi l’art. 10, comma 5 decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147.)

In vigore dal 01/01/2008 al 07/10/2015

Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

Soppresso dal 07/10/2015 da: Decreto legislativo del 14/09/2015 n. 147 Articolo 10

“1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuatin gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma 3, e 110, commi 10 e 12-bis, del presente testo unico, nell’art. 26, commi 1 e 5, nonche’ nell’articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nell’articolo 10-ter, commi 1 e 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, negli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, nell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non e’ sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, e 168, comma 1, del presente testo unico, nonche’ negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.”

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Commento

Ratio

L'art. 168-bis del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) è stato introdotto nel sistema tributario italiano per razionalizzare il frammentato apparato delle liste di Paesi rilevanti ai fini fiscali. Fino all'introduzione di questa norma, il sistema italiano si basava su un approccio «per liste negative» (black list): specifici decreti ministeriali elencavano i Paesi a fiscalità privilegiata o con scambio di informazioni insufficiente, con conseguente applicazione di regimi più restrittivi per le operazioni con soggetti ivi residenti. L'art. 168-bis ha rovesciato questa logica, introducendo una «white list» — un elenco positivo di Paesi con adeguato scambio di informazioni — con lo scopo di offrire certezza giuridica agli operatori e semplificare l'applicazione delle norme che fanno riferimento alla cooperazione amministrativa internazionale.

La ratio della norma si collega al più ampio obiettivo di combattere l'evasione e l'elusione fiscale internazionale attraverso la cooperazione tra Amministrazioni fiscali: uno Stato che consente un adeguato scambio di informazioni — mediante Convenzione contro le doppie imposizioni con clausola di scambio conforme all'art. 26 del Modello OCSE, o mediante Accordo TIEa (Tax Information Exchange Agreement) — offre all'Amministrazione italiana la possibilità di verificare le operazioni dei propri contribuenti con soggetti ivi residenti, riducendo il rischio di evasione fiscale.

Analisi

L'art. 168-bis TUIR, introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. 49/2009 (recepimento della direttiva 2005/19/CE), prevedeva che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze fossero elencati i Paesi e i territori che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Amministrazione finanziaria italiana. L'elenco approvato con D.M. 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti costituiva la cosiddetta «white list» ministeriale.

Gli effetti giuridici della white list si dispiegavano su più fronti:

Deducibilità dei costi verso soggetti esteri: l'art. 110, commi 10-12-bis, TUIR limita la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. L'inclusione nella white list dell'art. 168-bis esonerò tali soggetti dall'applicazione di questi limiti: i costi verso soggetti residenti in Paesi white-listed erano deducibili senza le restrizioni previste per le black list.

Disciplina CFC: l'art. 167 TUIR (Controlled Foreign Companies) si applicava originariamente alle società controllate residenti in Paesi inclusi nelle black list. Con l'art. 168-bis, il parametro di esclusione dal regime CFC era correlato all'inclusione nella white list: le controllate estere residenti in Paesi white-listed erano escluse dalla tassazione per trasparenza in Italia, salvo le ipotesi di abuso.

Presunzione di residenza in Italia: l'art. 2, comma 2-bis, TUIR prevede che si considerino residenti in Italia i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata. L'esclusione della presunzione dipendeva (anche) dall'inclusione del Paese nella white list dell'art. 168-bis.

Con il D.Lgs. 147/2015 (decreto internazionalizzazione), l'art. 168-bis è stato abrogato. Il sistema è passato a un approccio per criteri sostanziali: la disciplina CFC dell'art. 167 TUIR si applica quando la tassazione effettiva estera è inferiore alla metà di quella italiana virtuale (criterio del tax rate comparison), indipendentemente dall'inclusione del Paese in una lista; analogamente, la deducibilità dei costi esteri è limitata per i fornitori residenti in Paesi con regime fiscale privilegiato individuati caso per caso. Questo approccio è più robusto rispetto a un elenco che rischiava di diventare obsoleto o incompleto e si allinea alle raccomandazioni OCSE in materia di Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

Quando si applica

L'art. 168-bis TUIR rileva esclusivamente per i periodi d'imposta fino al 31 dicembre 2015. Per i periodi d'imposta successivi, il riferimento alla white list è stato sostituito dai criteri sostanziali integrati nelle singole disposizioni che vi facevano richiamo (artt. 110, 167, 2 TUIR). In sede di contenzioso relativo a periodi d'imposta ante 2016, la white list dell'art. 168-bis — nel testo e negli aggiornamenti ministeriali vigenti nel periodo contestato — costituisce il parametro normativo rilevante per determinare se un Paese consentiva o meno un adeguato scambio di informazioni.

Connessioni

L'art. 168-bis TUIR si inseriva in un sistema di norme correlate:

Art. 110, commi 10-12-bis, TUIR: disciplina della deducibilità dei costi verso soggetti in Paesi a fiscalità privilegiata. La white list dell'art. 168-bis era il parametro per escludere l'applicazione dei limiti di deducibilità.

Art. 167 TUIR (CFC): la disciplina delle società estere controllate si raccordava con la white list per individuare le giurisdizioni «sicure». Con l'abrogazione dell'art. 168-bis, il criterio è diventato quello del tax rate comparison.

Art. 2, comma 2-bis, TUIR: la presunzione di residenza fiscale in Italia per i cittadini trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata si applicava nei Paesi non inclusi nella white list dell'art. 168-bis.

D.M. 4 settembre 1996 e aggiornamenti: il decreto ministeriale attuativo dell'art. 168-bis che elencava i Paesi white-listed. È ora storicamente rilevante solo per i periodi d'imposta anteriori al 2016.

Standard OCSE di scambio di informazioni (art. 26 Modello OCSE e Common Reporting Standard): l'art. 168-bis si inseriva nel contesto internazionale della cooperazione fiscale. Il Common Reporting Standard (CRS), adottato dall'Italia con la L. 95/2015, ha reso sostanzialmente obsoleto il criterio della white list, garantendo uno scambio automatico di informazioni finanziarie con i Paesi aderenti.

Prassi e linee guida

Agenzia delle Entrate · IRES, paesi a fiscalità privilegiata e CFC (DPR 917/1986, art. 168-bis)

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Casi pratici

Caso 1: Deducibilità di costi verso fornitore in Paese white-listed (periodo ante 2016)

Tizio S.r.l., società italiana, acquista servizi di consulenza da una società residente a Singapore per 200.000 euro nel 2014. Singapore era inclusa nella white list dell'art. 168-bis TUIR. L'Agenzia delle Entrate contesta la deducibilità del costo ai sensi dell'art. 110, comma 10, TUIR (Paesi a fiscalità privilegiata). Tizio S.r.l. dimostra che Singapore era inclusa nella white list ministeriale aggiornata al 2014: i costi sono pienamente deducibili senza necessità di provare la sostanza economica dell'operazione, richiesta invece per i fornitori in Paesi non white-listed.

Caso 2: Disciplina CFC ante 2016 per controllata in Paese white-listed

Caio S.p.A. controlla una società a Hong Kong (periodo d'imposta 2013). Hong Kong non era inclusa nella white list dell'art. 168-bis e figurava nelle black list ministeriali della disciplina CFC. Il reddito della controllata è tassato per trasparenza in Italia ai sensi dell'art. 167 TUIR, con applicazione dell'IRES italiana. Se Hong Kong fosse stata inclusa nella white list dell'art. 168-bis, la controllata sarebbe stata esclusa di diritto dalla disciplina CFC, salvo prova contraria dell'elusione.

Domande frequenti

L'art. 168-bis TUIR è ancora in vigore?

No. L'art. 168-bis TUIR è stato abrogato dal D.Lgs. 147/2015 (decreto internazionalizzazione) con effetto dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2015. Il sistema italiano è passato da un approccio per liste a criteri sostanziali integrati nelle singole disposizioni.

Cosa era la 'white list' dell'art. 168-bis TUIR?

Era l'elenco dei Paesi e territori che consentivano un adeguato scambio di informazioni con l'Amministrazione finanziaria italiana, approvato con decreto ministeriale. L'inclusione in questa lista esonerò le operazioni con soggetti ivi residenti dall'applicazione di alcuni regimi restrittivi (limiti di deducibilità dei costi, disciplina CFC).

Cosa ha sostituito la white list dell'art. 168-bis dopo la sua abrogazione?

Il D.Lgs. 147/2015 ha introdotto criteri sostanziali: per la disciplina CFC (art. 167 TUIR) si usa il confronto tra tassazione effettiva estera e quella italiana virtuale; per la deducibilità dei costi (art. 110 TUIR) si valuta caso per caso se il fornitore estero risiede in un Paese a fiscalità privilegiata. Il Common Reporting Standard garantisce ora lo scambio automatico di informazioni con i Paesi aderenti.

L'art. 168-bis TUIR può ancora rilevare in un contenzioso tributario?

Sì, per i periodi d'imposta fino al 31 dicembre 2015. Nei giudizi o negli accertamenti relativi a quegli anni, la white list nel testo e negli aggiornamenti ministeriali vigenti nel periodo contestato è il parametro per valutare la deducibilità dei costi esteri e l'applicazione della disciplina CFC.

Qual è la differenza tra white list e black list in materia fiscale internazionale?

La white list elenca i Paesi «sicuri» (scambio di informazioni adeguato, fiscalità non privilegiata) verso cui non si applicano le restrizioni antiabuso. Le black list elencano i Paesi a fiscalità privilegiata o con scambio di informazioni insufficiente, verso cui si applicano regimi più restrittivi (limiti di deducibilità, disciplina CFC, presunzioni di residenza).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.