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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2545-novies c.c. – Modificazioni dell’atto costitutivo
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Alle deliberazioni che importano modificazioni dell’atto costitutivo si applica l’articolo 2436.
La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2545-octies - Art. 2545 octies Codice Civile: Perdita della qualifica di coope→Cod. civ. art. 2545-decies - Art. 2545 decies Codice Civile: Trasformazione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2545 septies Codice Civile: Gruppo cooperativo paritetico→Art. 2545 sexies Codice Civile: Ristorni→Art. 2545 quinquies Codice Civile: Diritto agli utili e alle ris→Art. 2545 quater Codice Civile: Riserve legali, statutarie e vol→Art. 2545 ter Codice Civile: Riserve indivisibili→Art. 2545 bis Codice Civile: Diritti dei soci→Art. 2545 c.c.: Relazione annuale sul carattere mutualistico del
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 2545-novies del codice civile e' una disposizione di raccordo collocata nella disciplina delle societa' cooperative. Essa stabilisce che alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo della cooperativa si applica l'art. 2436, norma dettata in materia di societa' per azioni per il deposito, l'iscrizione e la pubblicazione delle modifiche statutarie. Il secondo periodo aggiunge che la fusione e la scissione delle societa' cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezioni II e III, ossia dalle norme generali in tema di trasformazione, fusione e scissione. Si tratta dunque di una disposizione che opera essenzialmente attraverso il rinvio ad altre parti del codice, integrando la disciplina speciale della cooperativa con quella generale delle societa' di capitali.
La tecnica del rinvio nella disciplina cooperativa
La societa' cooperativa, pur avendo una propria disciplina caratterizzata dallo scopo mutualistico, condivide con le societa' di capitali numerosi profili organizzativi. Il legislatore, per evitare inutili duplicazioni, ricorre spesso alla tecnica del rinvio, applicando alle cooperative le norme dettate per le societa' per azioni in quanto compatibili. L'art. 2545-novies e' un esempio di questa tecnica: invece di riprodurre la disciplina del procedimento di modifica statutaria, richiama l'art. 2436, già collaudato per le S.p.A. In linea generale, questo metodo garantisce coerenza sistematica e certezza, perché applica alle modifiche dell'atto costitutivo cooperativo le medesime garanzie procedimentali previste per le altre societa' di capitali.
Il contenuto dell'art. 2436 richiamato
L'art. 2436, al quale la norma rinvia, disciplina il procedimento successivo alla deliberazione di modifica dello statuto. Esso prevede, in sintesi, il controllo di legalita' affidato al notaio che ha verbalizzato la deliberazione, il deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese e la verifica del ricorrere delle condizioni stabilite dalla legge. La modifica acquista efficacia solo dopo l'iscrizione. Applicato alle cooperative, questo meccanismo significa che ogni deliberazione modificativa dell'atto costitutivo - dall'oggetto sociale alla denominazione, dalle regole di funzionamento degli organi alle clausole mutualistiche - deve seguire l'iter di controllo e pubblicita' proprio delle S.p.A., con le relative garanzie per i soci e per i terzi.
L'ambito delle modificazioni dell'atto costitutivo
Per modificazioni dell'atto costitutivo si intendono tutte le deliberazioni che incidono sul contenuto dello statuto e dell'atto costitutivo della cooperativa. Rientrano in tale nozione le modifiche delle clausole organizzative, delle regole sulla partecipazione dei soci, sulle modalita' di ammissione e recesso, sullo scopo mutualistico e su ogni altro elemento essenziale o accessorio dell'assetto societario. La norma non distingue tra modifiche di maggiore o minore rilievo: tutte sono assoggettate al procedimento richiamato, a garanzia della trasparenza e della legalita' dell'organizzazione cooperativa.
Fusione e scissione delle cooperative
Il secondo periodo dell'art. 2545-novies richiama, per la fusione e la scissione delle cooperative, le sezioni del codice dedicate a tali operazioni straordinarie. ciò significa che la cooperativa può partecipare a operazioni di fusione e scissione secondo la disciplina generale, con i necessari adattamenti imposti dalla sua natura mutualistica. Si applicano dunque le regole sul progetto di fusione o scissione, sulle situazioni patrimoniali, sulle deliberazioni assembleari, sulla tutela dei creditori e dei soci. Il rinvio assicura che anche per queste operazioni la cooperativa benefici di un quadro normativo consolidato.
La compatibilità con lo scopo mutualistico
Nell'applicare alle cooperative norme pensate per le societa' lucrative, occorre sempre tenere presente il criterio della compatibilita' con la causa mutualistica e con le specifiche regole della cooperazione. Le disposizioni richiamate operano in quanto non contrastino con i principi propri delle cooperative, quali la porta aperta, la variabilita' del capitale e la prevalenza dello scopo mutualistico. L'interprete deve dunque coordinare il rinvio dell'art. 2545-novies con il complesso della disciplina cooperativa, evitando applicazioni che ne tradiscano la natura.
Il controllo notarile di legalità
Tra gli effetti più rilevanti del rinvio all'art. 2436 vi e' l'assoggettamento delle modifiche dell'atto costitutivo cooperativo al controllo di legalita' del notaio. Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione e' chiamato a verificare l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge prima di depositarla per l'iscrizione nel registro delle imprese. Questo controllo costituisce un filtro di legalita' che presidia la correttezza delle modifiche statutarie, a tutela tanto dei soci quanto dei terzi che entrano in rapporto con la cooperativa. La presenza di tale controllo accresce l'affidabilita' dell'assetto societario risultante dalle modifiche e contribuisce alla certezza dei traffici giuridici. In linea generale, il sistema realizza un equilibrio tra l'autonomia statutaria della cooperativa e l'esigenza di garantire la conformita' delle modifiche al quadro normativo.
Efficacia delle modifiche e tutela dei soci
Un ulteriore profilo che discende dal rinvio riguarda il momento di efficacia delle modifiche. In coerenza con la disciplina richiamata, le modificazioni dell'atto costitutivo acquistano efficacia solo dopo l'iscrizione nel registro delle imprese. Fino a quel momento, la deliberazione, pur adottata, non produce i suoi effetti modificativi verso i terzi. Questo meccanismo tutela i soci e i terzi, assicurando che le modifiche siano conoscibili attraverso la pubblicita' legale prima di spiegare i loro effetti. La cooperativa, dunque, deve attendere il completamento dell'iter pubblicitario prima di dare attuazione alle nuove regole statutarie, evitando comportamenti che presuppongano l'efficacia di modifiche non ancora iscritte.
Profili pratici
Sul piano operativo, gli amministratori e i soci di una cooperativa che intendano modificare l'atto costitutivo devono essere consapevoli che il procedimento ricalca quello delle S.p.A.: deliberazione assembleare, verbalizzazione notarile, controllo di legalita', iscrizione nel registro delle imprese ed efficacia subordinata a quest'ultima. Analogamente, chi pianifica operazioni di fusione o scissione deve far riferimento alla disciplina generale delle operazioni straordinarie. La conoscenza di questo sistema di rinvii e' indispensabile per gestire correttamente la vita statutaria della cooperativa e per garantire la validita' e l'opponibilita' delle modifiche deliberate.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 2545-novies c.c.?
Disciplina le modificazioni dell'atto costitutivo delle societa' cooperative, rinviando all'art. 2436 c.c. dettato per le S.p.A., e richiama la disciplina generale per la fusione e la scissione delle cooperative.
Perche' si applica l'art. 2436 previsto per le S.p.A.?
Perche' il legislatore usa la tecnica del rinvio per integrare la disciplina cooperativa con quella, gia' collaudata, delle societa' per azioni, garantendo coerenza e le medesime garanzie procedimentali.
Quali garanzie comporta il richiamo all'art. 2436?
Comporta il controllo di legalita' del notaio, il deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese e l'efficacia della modifica subordinata a tale iscrizione, a tutela dei soci e dei terzi.
Come avvengono fusione e scissione di una cooperativa?
Seguono la disciplina generale delle operazioni straordinarie richiamata dalla norma, con gli adattamenti imposti dalla natura mutualistica della cooperativa.
Le norme delle S.p.A. si applicano sempre integralmente?
No. Si applicano in quanto compatibili con lo scopo mutualistico e con i principi propri delle cooperative, come la variabilita' del capitale e la porta aperta. L'interprete deve coordinare il rinvio con la disciplina cooperativa.