Indice
- Criteri di valutazione differenziati. Per le società non quotate il valore è determinato dagli amministratori, sentiti collegio sindacale e revisore, ponderando patrimonio, reddito atteso e valore di mercato; per le quotate vige la media dei prezzi degli ultimi sei mesi.
- Ruolo dello statuto. Lo statuto può derogare ai criteri legali, ma deve indicare espressamente quali poste patrimoniali possano essere rettificate e con quali metodi, e il valore non può mai scendere sotto la media dei prezzi di borsa per le quotate.
- Diritto di informazione preventiva. Il socio recedente ha diritto di conoscere la determinazione del valore nei quindici giorni anteriori all'assemblea le cui delibere legittimano il recesso.
- Contestazione e perizia giudiziaria. In caso di disaccordo, entro novanta giorni il tribunale nomina un esperto il cui giudizio è vincolante per entrambe le parti.
Testo dell'articoloVigente
Art. 2437 TER c.c. Criteri di determinazione del valore delle
In vigore
azioni Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (1), tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni. Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo […] (2) riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell’avviso di convocazione dell’assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso. Lo statuto delle società con azioni quotate in mercati regolamentati può prevedere che il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4 del presente articolo, fermo restando che in ogni caso tale valore non può essere inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del criterio indicato dal primo periodo del presente comma. (3) Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell’attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di cui al secondo comma del presente articolo nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l’assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall’esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell’articolo 1349.
In sintesi
Ratio
L'art. 2437-ter c.c. si inserisce nel sistema del recesso del socio (artt. 2437 ss. c.c.) con la funzione specifica di rendere equa e oggettiva la determinazione del corrispettivo spettante al socio che abbandona la compagine sociale. Prima della riforma del 2003, la liquidazione si basava sul valore risultante dall'ultimo bilancio approvato, soluzione spesso penalizzante perché i valori di bilancio possono divergere significativamente dai valori reali, specie nelle PMI. Il legislatore ha voluto bilanciare due esigenze contrapposte: da un lato, tutelare il socio di minoranza da liquidazioni sottostimate deliberatamente dalla maggioranza; dall'altro, evitare che valorizzazioni eccessive compromettano la continuità aziendale, impoverendo il patrimonio della società a danno dei creditori e degli altri soci. Ne risulta un sistema articolato che differenzia nettamente la posizione delle società quotate — per le quali esiste già un mercato che esprime il valore corrente del titolo — da quella delle non quotate, dove la determinazione richiede un'attività valutativa prospettica più complessa.
Analisi
Per le società non quotate, la norma attribuisce agli amministratori il compito di determinare il valore delle azioni, con l'ausilio consultivo del collegio sindacale e del revisore legale. I criteri da ponderare sono tre: a) la consistenza patrimoniale della società, vale a dire il patrimonio netto a valori di mercato, inclusivo degli avviamenti e delle plusvalenze latenti non emergenti dal bilancio civilistico; b) le prospettive reddituali, ossia la capacità futura di generare utili, da stimare secondo metodologie consolidate (DCF, multipli di settore); c) l'eventuale valore di mercato delle azioni, laddove esistano trattative in corso, perizie recenti o operazioni comparabili che forniscano un riferimento attendibile. Nessuno dei tre criteri prevale automaticamente: spetta agli amministratori ponderarli in funzione delle caratteristiche della società, motivando adeguatamente la scelta metodologica. Per le società quotate, il legislatore ha optato per la semplicità e l'oggettività: il valore di riferimento è la media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea. Questo criterio elimina la discrezionalità valutativa e offre al socio recedente un parametro verificabile autonomamente. Lo statuto può derogare a questo schema ma entro limiti precisi: per le non quotate può indicare criteri patrimoniali diversi, purché questi siano esplicitati nella loro applicazione concreta; per le quotate, qualunque deroga statutaria non può determinare un valore inferiore a quello risultante dalla media dei prezzi di borsa, che costituisce il pavimento inderogabile. Un ulteriore presidio a tutela del socio è il diritto di informazione anticipata: la determinazione del valore deve essere comunicata almeno quindici giorni prima dell'assemblea, consentendo al socio di decidere consapevolmente se esercitare o meno il recesso. In caso di contestazione, la norma prevede un meccanismo giudiziario rapido: entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, il tribunale del luogo in cui ha sede la società nomina un esperto con perizia giurata. La valutazione dell'esperto è vincolante per entrambe le parti, escludendo un successivo ricorso ordinario sul quantum.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che un socio di una S.p.A. esercita il diritto di recesso nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 e 2437-bis c.c. (modifica dell'oggetto sociale, trasformazione, fusione con società non omogenea, trasferimento della sede all'estero, revoca dello stato di liquidazione, eliminazione di cause di recesso, ecc.). Si applica anche nelle ipotesi di recesso convenzionale previsto dallo statuto, salvo che quest'ultimo non disciplini autonomamente il criterio di liquidazione in modo completo. Non si applica ai casi di acquisto delle proprie azioni ex art. 2357 c.c., né alle offerte pubbliche di acquisto disciplinate dal TUF, che hanno regole di determinazione del prezzo proprie.
Connessioni
La norma va letta in combinato disposto con l'art. 2437 c.c. (cause di recesso legali), l'art. 2437-bis c.c. (cause di recesso convenzionali e procedimento), l'art. 2437-quater c.c. (procedimento di liquidazione delle azioni del recedente) e l'art. 2437-quinquies c.c. (recesso nelle società quotate per delisting). Sul piano contabile, i criteri valutativi si intrecciano con i principi di redazione del bilancio di cui agli artt. 2423 ss. c.c. e con i principi contabili OIC 28 (patrimonio netto) e OIC 12 (composizione del capitale). Per le quotate, il meccanismo della media dei prezzi si coordina con la disciplina MiFID II sulle operazioni degli emittenti e con le comunicazioni Consob in materia di recesso e offerte obbligatorie.
Casi pratici
Caso 1: Recesso per modifica dell'oggetto sociale in una PMI
Tizio è socio al 15% di una S.p.A. manifatturiera non quotata. L'assemblea approva la modifica dell'oggetto sociale, includendo attività finanziarie estranee alla vocazione originaria dell'azienda. Tizio, contrario alla svolta, esercita il recesso ex art. 2437, co. 1, lett. a), c.c. Gli amministratori determinano il valore delle azioni ponderando patrimonio netto rettificato (comprensivo di un avviamento stimato), prospettive reddituali secondo modello DCF a cinque anni e un'offerta di acquisto non andata a buon fine ricevuta diciotto mesi prima. Il valore risulta di 120 euro per azione, superiore al valore contabile di 85 euro. Tizio accetta la valutazione e la liquidazione avviene entro i termini previsti dall'art. 2437-quater c.c.
Caso 2: Contestazione della perizia in una S.p.A. familiare
Caio detiene il 20% di una S.p.A. a conduzione familiare e recede a seguito della fusione con una società di diverso settore. Gli amministratori comunicano il valore di liquidazione di 50 euro per azione, basandosi esclusivamente sul patrimonio netto contabile. Caio ritiene la valutazione irrisoria, poiché ignora le plusvalenze latenti sugli immobili di proprietà. Entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, Caio chiede al tribunale la nomina di un esperto. Il perito, applicando una metodologia patrimoniale corretta con rivalutazione degli asset immobiliari, determina un valore di 78 euro per azione. La valutazione del perito è vincolante; la società è tenuta a corrispondere la differenza.
Domande frequenti
Chi determina il valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso da una S.p.A. non quotata?
Il valore è determinato dagli amministratori, sentiti il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale, tenendo conto della consistenza patrimoniale, delle prospettive reddituali e dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
Lo statuto può derogare ai criteri di valutazione previsti dall'art. 2437-ter c.c.?
Sì, lo statuto può prevedere criteri diversi, ma deve indicare espressamente quali poste dell'attivo e del passivo possano essere rettificate e con quali metodologie. Per le quotate, qualunque deroga non può determinare un valore inferiore alla media dei prezzi di borsa degli ultimi sei mesi.
Entro quando il socio deve essere informato del valore di liquidazione?
Il socio ha diritto di conoscere la determinazione del valore nei quindici giorni anteriori alla data dell'assemblea le cui delibere legittimano il recesso, così da poter valutare consapevolmente se esercitarlo.
Come si contesta il valore determinato dagli amministratori?
In caso di disaccordo, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, il socio può chiedere al tribunale la nomina di un esperto con perizia giurata. La valutazione dell'esperto è vincolante per entrambe le parti.
Per le società quotate quale criterio si usa per la liquidazione del recedente?
Per le società con azioni quotate su mercati regolamentati, il valore di riferimento è la media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.
Fonti consultate: 1 fonte verificate