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Testo dell'articoloVigente
Art. 2437 QUATER c.c. Procedimento di liquidazione
In vigore
Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. L’offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell’offerta. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni che siano rimaste non optate. Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati medesimi. In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti, entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso (1) le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 2357. In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l’assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell’articolo 2445; ove l’opposizione sia accolta la società si scioglie.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2437-quater c.c. completa il sistema del recesso societario delineando il procedimento attraverso cui il socio recedente ottiene concretamente il rimborso del valore delle proprie azioni. La norma risolve un problema strutturale: il diritto di recesso è uno strumento di tutela del socio di minoranza, ma non può consentire che il singolo socio smobilizzi il proprio investimento a carico indifferenziato della società senza dare agli altri soci la possibilità di assorbire la partecipazione e mantenere il controllo della compagine. Al tempo stesso, la norma non può permettere che il rimborso sia indefinitamente differito, ponendo il recedente in una posizione di totale dipendenza dalla volontà degli altri soci.
Il procedimento è costruito su una sequenza di tentativi: prima si privilegia l'acquisto da parte dei soci esistenti (che mantengono così il controllo sulla struttura proprietaria), poi si apre al mercato (collocamento a terzi), infine si impone alla società stessa di intervenire con le proprie risorse. Solo in ultima istanza - quando la società non dispone di risorse sufficienti - si arriva alla riduzione del capitale sociale, che incide sulla struttura patrimoniale e sui rapporti con i creditori.
Analisi
Il procedimento si articola in fasi successive e logicamente concatenate, ognuna subordinata all'esito negativo di quella precedente.
Prima fase - offerta in opzione ai soci. Gli amministratori, una volta determinato definitivamente il valore di liquidazione delle azioni (secondo i criteri dell'art. 2437-ter c.c.), depositano un'offerta in opzione presso il registro delle imprese entro 15 giorni. L'offerta è rivolta a tutti i soci proporzionalmente al numero di azioni da ciascuno possedute. Se la società ha emesso obbligazioni convertibili, i loro possessori concorrono con i soci nell'esercizio del diritto di opzione, sulla base del rapporto di cambio previsto al momento dell'emissione. Il termine minimo per l'esercizio dell'opzione è di 30 giorni dalla data del deposito. I soci hanno un ulteriore diritto di prelazione sulle azioni rimaste non optate, da esercitare entro un termine aggiuntivo fissato dagli amministratori nell'offerta stessa. Questo meccanismo consente ai soci più attivi di assorbire integralmente le azioni del recedente senza aprire la compagine a nuovi soggetti.
Tizio è socio al 40% di una SPA con tre soci: Caio al 35% e Sempronio al 25%. Tizio recede. Gli amministratori offrono in opzione le azioni di Tizio: Caio ha diritto a opzionare il 35/60 delle azioni (circa 58%), Sempronio il 25/60 (circa 42%). Caio esercita l'opzione sull'intera sua quota; Sempronio vi rinuncia per ragioni di liquidità personale. Le azioni non opzionate da Sempronio vengono offerte in prelazione a Caio, che le acquista tutte. Al termine della prima fase, Caio ha acquistato l'intera partecipazione del recedente Tizio.
Seconda fase - collocamento a terzi. Se al termine dell'offerta di opzione una quota delle azioni non è stata acquistata, gli amministratori possono collocarle presso soggetti terzi, identificati con modalità libere (trattativa privata, offerta pubblica, intermediario finanziario). Per le azioni quotate in mercati regolamentati, il collocamento avviene tramite il mercato borsistico, che garantisce il prezzo di mercato e la liquidità immediata. Il collocamento a terzi deve avvenire entro il termine complessivo di 180 giorni dalla comunicazione del recesso.
Terza fase - rimborso da riserve. Se trascorsi 180 giorni dalla comunicazione del recesso le azioni non sono state collocate, la società ha l'obbligo di acquistarle utilizzando le proprie riserve disponibili, anche in deroga al limite del 20% del capitale sociale normalmente applicabile all'acquisto di azioni proprie ex art. 2357 c.c. Questo è il meccanismo di chiusura del procedimento: garantisce al recedente di ottenere il rimborso indipendentemente dal comportamento degli altri soci e dal mercato.
Fase finale - riduzione capitale o scioglimento. Se la società non dispone di utili e riserve disponibili in misura sufficiente, il rimborso non può avvenire attraverso la terza fase. In tal caso, l'assemblea straordinaria deve essere convocata per deliberare entro un termine ragionevole (la norma non ne fissa uno espresso): può deliberare la riduzione del capitale sociale per liberare le risorse necessarie al rimborso, oppure - se la riduzione porterebbe il capitale sotto il minimo legale o non è altrimenti praticabile - deliberare lo scioglimento della società. La scelta tra le due opzioni è rimessa all'assemblea, con le maggioranze qualificate previste per le delibere straordinarie.
Quando si applica
L'art. 2437-quater c.c. si applica alle società per azioni, a partire dal momento in cui il valore di liquidazione delle azioni del recedente è stato definitivamente determinato (ex art. 2437-ter c.c.) e non è controverso. Trovano applicazione anche nelle SRL, per effetto del rinvio dell'art. 2473 c.c., con gli adattamenti strutturali richiesti dalla diversa conformazione di quella forma societaria (quote invece di azioni; assenza di obbligazioni convertibili; diversa disciplina dell'opzione).
Connessioni
L'art. 2437-quater si inserisce nel sistema del recesso che comprende l'art. 2437 c.c. (cause), l'art. 2437-bis c.c. (termini e modalità) e l'art. 2437-ter c.c. (determinazione del valore). La deroga all'art. 2357 c.c. (acquisto di azioni proprie) prevista dalla norma è significativa: consente alla società di superare il limite ordinario del 20% del capitale per acquistare le azioni del recedente, a tutela di quest'ultimo. Il procedimento interagisce con l'art. 2445 c.c. sulla riduzione del capitale e con gli artt. 2484 ss. c.c. sullo scioglimento e liquidazione della società. In materia di obbligazioni convertibili, il rinvio ai possessori impone la lettura coordinata con gli artt. 2420-bis ss. c.c.
Casi pratici
Caso 1: Procedimento completo: opzione parziale, collocamento a terzi, rimborso da riserve
Tizio, socio al 20% di una SPA manifatturiera, recede a seguito di una delibera di modifica dell'oggetto sociale. Il valore di liquidazione delle sue azioni è determinato in 400.000 euro. I soci residui (Caio 50%, Sempronio 30%) esercitano l'opzione solo parzialmente: acquistano azioni per 280.000 euro. Le azioni residue (120.000 euro) vengono offerte in collocamento a terzi: un investitore privato acquista azioni per 80.000 euro. Rimangono azioni per 40.000 euro non collocate. Trascorsi 180 giorni dalla comunicazione del recesso, la società utilizza le riserve disponibili per acquistare le azioni residue e liquidare Tizio per l'intero importo dovuto.
Caso 2: Assenza di riserve: scioglimento della società
Caio recede da una SPA in difficoltà finanziarie: il valore di liquidazione delle sue azioni è 150.000 euro. L'offerta in opzione non raccoglie adesioni. Il collocamento a terzi fallisce perché la società ha perso competitività. Trascorsi 180 giorni, la società non dispone di riserve disponibili sufficienti: la riserva legale non è distribuibile e le riserve facoltative ammontano a soli 20.000 euro. L'assemblea straordinaria è convocata. Delibera lo scioglimento della società, avviando la liquidazione: Caio otterrà il suo rimborso nell'ambito del procedimento liquidatorio, con precedenza rispetto ai soci ma dopo i creditori sociali.
Domande frequenti
Entro quanto tempo gli amministratori devono depositare l'offerta in opzione?
L'offerta deve essere depositata presso il registro delle imprese entro 15 giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione delle azioni del socio recedente. Solo dopo questa determinazione gli amministratori possono avviare il procedimento di offerta.
Quanto tempo hanno i soci per esercitare il diritto di opzione?
Deve essere concesso un termine non inferiore a 30 giorni dal deposito dell'offerta al registro delle imprese. Lo statuto o la delibera di offerta possono prevedere un termine più lungo, ma mai inferiore a quello legale minimo.
Cosa succede se nessun socio acquista le azioni e non si trovano acquirenti terzi?
Se entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso le azioni non vengono collocate, la società deve acquistarle usando riserve disponibili (anche in deroga all'art. 2357 c.c.). Se mancano riserve sufficienti, l'assemblea straordinaria deve deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.
I possessori di obbligazioni convertibili partecipano all'opzione?
Sì. Se la società ha emesso obbligazioni convertibili, i loro possessori concorrono con i soci nell'esercizio del diritto di opzione, sulla base del rapporto di cambio previsto al momento dell'emissione delle obbligazioni. Questo diritto è aggiuntivo rispetto a quello dei soci.
Il rimborso delle azioni al recedente ha priorità sui debiti sociali?
No. Il rimborso al socio recedente è una distribuzione di risorse della società e non ha priorità sui creditori sociali. In caso di scioglimento della società, i creditori vengono soddisfatti prima dei soci (art. 2491 c.c.). Il recedente che non riesce a ottenere il rimborso nel procedimento ex art. 2437-quater partecipa come socio alla liquidazione, senza alcun privilegio rispetto agli altri soci.
Fonti consultate: 1 fonte verificate